DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2000, n. 38

Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-3-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 30-1-2003
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 14.
             Norme in materia di procedure e speditezza
                     dell'azione amministrativa

  1.   Al   fine   di   garantire   maggiore   speditezza  all'azione
amministrativa,  il  consiglio  di  amministrazione  dell'INAIL  puo'
adottare   delibere  intese  a  semplificare  e  a  snellire  aspetti
procedurali  della  disciplina dell'assicurazione conto gli infortuni
sul  lavoro  e le malattie professionali. Tali delibere sono soggette
all'approvazione  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione  economica. La presente disposizione non si applica ai
procedimenti aventi ad oggetto diritti soggettivi.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo,  i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo
unico debbono comunicare all'INAIL. ferme restando le disposizioni di
cui  all'articolo  12 del medesimo testo unico, il codice fiscale dei
lavoratori   assunti   o   cessati   dal   servizio   contestualmente
all'instaurazione  del  rapporto  di lavoro o alla sua cessazione. In
caso  di  omessa  o  errata  comunicazione  e' applicata una sanzione
amministrativa   di   lire  centomila  per  lavoratore.  Ai  proventi
derivanti  dalla  comminazione  di  detta  sanzione  si  applicano le
disposizioni  di  cui  all'articolo  197 del testo unico e successive
modificazioni e integrazioni. ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
  Il  D.Lgs.  21  aprile 2000, n. 181, come modificato dal D. Lgs. 19
dicembre  2002, n. 297 ha disposto (con l'art. 5, comma 2-bis) che "A
decorrere dalla medesima data il comma 2 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e' soppresso."