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DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2000, n. 38

Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-3-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal: 16-3-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  55, comma 1, e 57, lettera o), della legge 17
maggio 1999, n. 144;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 dicembre 1999;
  Acquisito  il  parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari
permanenti della Camera del deputati e del Senato della Repubblica;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni dell'11 e del 22 febbraio 2000;
  Sulla  proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica, della sanita' e delle politiche agricole e
forestali;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                Ambito di applicazione delle gestioni
  1.  A decorrere dal 1 gennaio 2000, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo  1 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed
integrazioni,  di seguito denominato "testo unico", nell'ambito della
gestione  industria di cui al titolo I del medesimo testo unico, sono
individuate,   ai   fini  tariffari,  le  seguenti  quattro  gestioni
separate:
    a)  industria,  per  le  attivita':  manifatturiere,  estrattive,
impiantistiche;  di  produzione  e distribuzione dell'energia, gas ed
acqua;  dell'edilizia;  dei  trasporti  e comunicazioni; della pesca;
dello spettacolo; per le relative attivita' ausiliarie;
    b) artigianato, per le attivita' di cui alla legge 8 agosto 1985,
n. 443, e successive modifiche ed integrazioni;
    c)  terziario, per le attivita': commerciali, ivi comprese quelle
turistiche;  di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi
anche  finanziari;  per le attivita' professionali ed artistiche: per
le relative attivita' ausiliarie;
    d) altre attivita', per le attivita' non rientranti fra quelle di
cui  alle  lettere a), b) e c), fra le quali quelle svolte dagli enti
pubblici,  compresi  lo  Stato  e  gli  enti  locali, e quelle di cui
all'articolo  49,  comma  1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n.
88.
  2.  A  ciascuna  delle  quattro  gestioni  di  cui  al comma 1 sono
riferite le attivita' protette di cui all'articolo 1 del testo unico.