DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 1996, n. 103

Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera professione.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-3-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/2016)
Testo in vigore dal: 1-1-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
          Atto istitutivo, statuto e regolamento degli enti 
 
  1. Gli enti  di  cui  agli  articoli  4  e  5  assumono  natura  di
fondazione. Lo statuto deve contenere, oltre  agli  elementi  di  cui
all'art. 16 del codice civile: 
a) la determinazione delle modalita' di iscrizione  obbligatoria  dei
   soggetti di cui all'art. 1; 
b) i  criteri  di   composizione   dell'organo   di   amministrazione
   dell'ente; nel caso  dell'ente  di  cui  all'art.  4  deve  essere
   prevista  la  nomina  di  un   componente   per   ogni   categoria
   professionale interessata incrementato, per  le  categorie  i  cui
   iscritti all'ente gestore superino il  numero  di  10.000,  di  un
   ulteriore componente per ogni 5.000 iscritti e comunque fino ad un
   massimo  di  quattro   componenti,   nonche'   le   modalita'   di
   designazione di detti componenti da parte di ciascuno  degli  enti
   esponenziali; 
c) la costituzione di un organo di indirizzo generale, composta da un
   numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di  uno  ogni
   mille iscritti all'ente  gestore,  con  arrotondamenti  all'unita'
   intera per ogni frazione inferiore a  mille  ((e  nel  massimo  di
   cinquanta unita')). Nel  caso  dell'ente  di  cui  all'art.  4  il
   predetto  rapporto  e'  riferito   ad   ogni   singola   categoria
   professionale interessata. 
  2. Nel caso  dell'ente  pluricategoriale  di  cui  all'art.  4,  lo
statuto deve inoltre contenere: 
a) l'adozione di un sistema di evidenza contabile  dei  flussi  delle
   contribuzioni e delle prestazioni relativi a  ciascuna  categoria,
   al  fine  di   prevedere   eventuali   manovre   di   riequilibrio
   interessanti singole categorie; 
b) la costituzione di comitati dei delegati, composti ciascuno di tre
   membri, per ciascuna delle  categorie  professionali  interessate,
   con   funzioni   di   impulso   nei   confronti   dell'organo   di
   amministrazione e di indirizzo per gli  effetti  di  conservazione
   dell'equilibrio di cui alla lettera a). 
  3. I componenti degli organi di cui al comma 1, lettere b) e c),  e
comma 2, lettera b), devono essere  iscritti  all'ente  gestore,  con
esclusione degli iscritti di cui all'art. 1, comma  2,  nel  caso  di
ente pluricategoriale. 
 4. Allo statuto deve essere allegato un regolamento che definisca: 
a) le  modalita'  di  identificazione  dei   soggetti   tenuti   alla
   obbligatoria iscrizione; 
b) la misura dei contributi in proporzione al  reddito  professionale
   fiscalmente  dichiarato  o  accertato,  secondo  un'aliquota   non
   inferiore,  in  fase  di  prima  applicazione,  a  quella  vigente
   all'atto di entrata in vigore del presente decreto per la gestione
   di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,
   con la  fissazione,  in  caso  di  ente  di  cui  all'art.  4,  di
   un'aliquota  di  solidarieta';  l'aliquota  contributiva  ai  fini
   previdenziali,  ferma  la   totale   deducibilita'   fiscale   del
   contributo, puo' essere modulata anche  in  misura  differenziata,
   con facolta' di opzione degli iscritti; 
c) la fissazione di una misura minima del contributo annuale. 
  5. L'atto istitutivo degli enti di cui  agli  articoli  4  e  5  e'
adottato con atto pubblico ai sensi dell'art. 14 del codice civile ad
iniziativa,  rispettivamente,  del  comitato  fondatore  e  dell'ente
esponenziale.  A  seguito  dell'approvazione  dello  statuto  e   del
regolamento l'ente consegue la personalita' giuridica per effetto  di
apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro. 
  6. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,
di concerto con il Ministro  del  tesoro,  possono  essere  previste,
anche sulla base delle indicazioni del  Nucleo  di  cui  all'art.  1,
comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ulteriori elementi dello
statuto e del regolamento di cui al presente articolo. Con le  stesse
modalita'  sono  emanate  specifiche  disposizioni  in   materia   di
iscrizione ai nuovi enti per i soggetti in possesso dei requisiti per
la pensione di vecchiaia, anche in  analogia  a  quanto  previsto  ai
sensi del decreto ministeriale, di cui all'art. 2,  comma  32,  della
legge 8 agosto 1995, n. 335. 
  7. Agli enti di cui agli articoli 4 e 5 e alle  relative  forme  di
previdenza obbligatorie si applicano,  per  quanto  non  diversamente
disposto dal presente decreto, le  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 1994, n.  509,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, con particolare riferimento al divieto di finanziamenti
pubblici diretti e indiretti ai sensi  dell'art.  1,  comma  3,  alle
disposizioni in materia di gestione e di vigilanza.