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DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 1996, n. 103

Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-3-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/2016)
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Testo in vigore dal: 17-3-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 21 dicembre 1995; 
  Acquisito il parere delle commissioni permanenti della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 febbraio 1996; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
   Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti 
  1. Il presente decreto  legislativo,  in  attuazione  della  delega
conferita ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto  1995,
n.  335,  assicura,  a  decorrere  dal  1  gennaio  1996,  la  tutela
previdenziale  obbligatoria  ai  soggetti  che   svolgono   attivita'
autonoma di libera professione senza vincolo  di  subordinazione,  il
cui esercizio e'  condizionato  all'iscrizione  in  appositi  albi  o
elenchi. 
  2. Le norme di cui  al  presente  decreto  si  applicano  anche  ai
soggetti, appartenenti alle categorie professionali di cui  al  comma
1,   che   esercitano   attivita'   libero-professionale,   ancorche'
contemporaneamente svolgano attivita' di lavoro dipendente. 
    

          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 76 della  Costituzione  regola  la  delega  del
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per soggetti definiti.
             -  L'ert.  87,   comma   quinto,   della   Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
             - Il comma 25 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995,  n.
          335  (Riforma  del  sistema  pensionistico  obbligatorio  e
          complementare)  prevede  che:   "25.   Il   Governo   della
          Repubblica  e'  delegato  ad  emanare, entro sei mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, norme volte
          ad  assicurare,  a  decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela
          previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attivita'
          autonoma  di   libera   professione,   senza   vincolo   di
          subordinazione,    il    cui   esercizio   e'   subordinato
          all'iscrizione ad appositi albi o elenchi,  in  conformita'
          ai seguenti principi e criteri direttivi:
               a)  previsione,  avuto  riguardo  all'entita' numerica
          degli interessati, della costituzione di forme autonome  di
          previdenza   obbligatoria,   con   riferimento  al  modello
          delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
          successive modificazioni ed integrazioni;
               b) definizione del regime previdenziale in analogia  a
          quelli  degli  enti  per  i liberi professionisti di cui al
          predetto decreto legislativo, sentito  l'Ordine  o  l'Albo,
          con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni
          secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa
          delibera  dei  competenti  enti,  in  forme obbligatorie di
          previdenza gia' esistenti per categorie similari;
               c)   previsione,   comunque,    di    meccanismi    di
          finanziamento  idonei  a garantire l'equilibrio gestionale,
          anche con la partecipazione dei soggetti che  si  avvalgono
          delle predette attivita';
               d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie
          per  i  quali  non  sia  possibile procedere ai sensi della
          lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti".

    
          Nota all'art. 1: 
             - Per il testo del comma 25 dell'art. 2  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, si veda in nota alle premesse.