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DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal: 24-5-2001
al: 7-8-2002
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione. 
  Vista la legge 23 ottobre1992, n. 421, ed in particolare l'articolo
2; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000. n.  340:
Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri
adottata nella seduta del 7 febbraio 2001; 
  Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data  8
febbraio 2001; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 27  e
28 febbraio 2001; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
sedute del 21 e 30 marzo 2001; 
  Su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica; 
 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                 Finalita' ed ambito di applicazione 
(Art. 1 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato  dall'art.  1  del
                       d.lgs. n. 80 del 1998) 
 
  1.   Le   disposizioni   del    presente    decreto    disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di  lavoro  e  di  impiego
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto  conto  delle
autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
nel rispetto dell'articolo 97, comma primo,  della  Costituzione,  al
fine di: 
a) accrescere  l'efficienza  delle  amministrazioni  in  relazione  a
   quella dei corrispondenti uffici e servizi dei  Paesi  dell'Unione
   europea,  anche  mediante  il  coordinato  sviluppo   di   sistemi
   informativi pubblici; 
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo  la  spesa
   complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli
   di finanza pubblica; 
c) realizzare la migliore utilizzazione  delle  risorse  umane  nelle
   pubbliche amministrazioni, curando la  formazione  e  lo  sviluppo
   professionale dei dipendenti, garantendo  pari  opportunita'  alle
   lavoratrici ed ai  lavoratori  e  applicando  condizioni  uniformi
   rispetto a quelle del lavoro privato. 
  2.  Per   amministrazioni   pubbliche   si   intendono   tutte   le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti  e  scuole  di
ogni ordine e  grado  e  le  istituzioni  educative,  le  aziende  ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le  Regioni,  le
Province,  i  Comuni,  le  Comunita'  montane,  e  loro  consorzi   e
associazioni, le istituzioni  universitarie,  gli  Istituti  autonomi
case popolari, le  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura  e  loro  associazioni,  tutti  gli  enti  pubblici   non
economici nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. 
  3. Le disposizioni  del  presente  decreto  costituiscono  principi
fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della  Costituzione.  Le
Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto  delle
peculiarita'  dei  rispettivi  ordinamenti.  I  principi   desumibili
dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421,  e  successive
modificazioni, e dall'articolo 11, comma  4,  della  legge  15  marzo
1997,  n.   59,   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale  e  per  le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  norme  fondamentali  di
riforma economico-sociale della Repubblica. 
             Avvertenza:
                 Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del presidente della Repubblica
          e  sulle Pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui approvati.
             Note alle premesse:
                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 76 della
          Costituzione:
                 "L'esercizio  della  funzione  legislativa  non puo'
          essere  delegato  al  Governo  se non con determinazione di
          principi  e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
          e per oggetti definiti".
                 Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 87 della
          Costituzione:
                 "Il  Presidente  della  Repubblica  e' il capo dello
          Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
                 Puo' inviare messaggi alle Camere.
                 Indice  le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
                 Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni
          di legge di iniziativa del Governo.
                 Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
                 Indice  il  referendum  popolare  nei  casi previsti
          dalla Costituzione.
                 Nomina,  nei casi indicati dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
                 Accredita  e  riceve  i  rappresentanti diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
                 Ha  il  comando  delle  Forze  armate,  presiede  il
          Consiglio  supremo  di  difesa costituito secondo la legge,
          dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
                 Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
                 Puo' concedere grazia e commutare le pene.
                 Conferisce le onorificenze della Repubblica".
                 -  Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 2 della
          legge  23 ottobre  1992,  n.  421 (Delega al Governo per la
          razionalizzazione   e  la  revisione  delle  discipline  in
          materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di
          finanza territoriale):
                 "Art.  2  (Pubblico  impiego). - 1. Il Governo della
          Repubblica e' delegato a emanare entro novanta giorni dalla
          data  di  entrata in vigore della presente legge uno o piu'
          decreti   legislativi,   diretti   al   contenimento,  alla
          razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore
          del  pubblico  impiego,  al miglioramento dell'efficienza e
          della  produttivita',  nonche' alla sua riorganizzazione; a
          tal fine e' autorizzato a:
                   a) prevedere,  con  uno  o  piu'  decreti, salvi i
          limiti  collegati al perseguimento degli interessi generali
          cui    l'organizzazione    e   l'azione   delle   pubbliche
          amministrazioni  sono indirizzate, che i rapporti di lavoro
          e  di  impiego  dei  dipendenti delle amministrazioni dello
          Stato  e  degli  altri  enti  di cui agli articoli 1, primo
          comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93,
          siano  ricondotti  sotto la disciplina del diritto civile e
          siano regolati mediante contratti individuali e collettivi;
          prevedere  una  disciplina transitoria idonea ad assicurare
          la  graduale  sostituzione del regime attualmente in vigore
          nel  settore  pubblico  con  quello  stabilito  in  base al
          presente  articolo; prevedere nuove forme di partecipazione
          delle     rappresentanze     del    personale    ai    fini
          dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;
                   b) prevedere criteri di rappresentativita' ai fini
          dei  diritti  sindacali  e della contrattazione compatibili
          con  le  norme  costituzionali;  prevedere strumenti per la
          rappresentanza  negoziale della parte pubblica, autonoma ed
          obbligatoria,   mediante  un  apposito  organismo  tecnico,
          dotato di personalita' giuridica, sottoposto alla vigilanza
          della  Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in
          conformita'  alle  direttive  impartite  dal Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri;   stabilire  che  l'ipotesi  di
          contratto  collettivo,  corredata  dai  necessari documenti
          indicativi    degli   oneri   finanziari,   sia   trasmessa
          dall'organismo  tecnico,  ai  fini dell'autorizzazione alla
          sottoscrizione, al Governo che dovra' pronunciarsi in senso
          positivo  o  negativo  entro  un  termine  non  superiore a
          quindici  giorni,  decorso  il  quale  l'autorizzazione  si
          intende  rilasciata;  prevedere  che  la  legittimita' e la
          compatibilita'  economica  dell'autorizzazione  governativa
          siano  sottoposte  al  controllo della Corte dei conti, che
          dovra'  pronunciarsi  entro  un  termine  certo, decorso il
          quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;
                   c) prevedere  l'affidamento  delle controversie di
          lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la
          disciplina   di   cui  al  presente  articolo,  escluse  le
          controversie  riguardanti  il personale di cui alla lettera
          e)  e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente
          lettera,  alla  giurisdizione del giudice ordinario secondo
          le  disposizioni  che  regolano  il  processo del lavoro, a
          partire  dal  terzo  anno  successivo  alla  emanazione del
          decreto  legislativo  e  comunque  non prima del compimento
          della   fase   transitoria  di  cui  alla  lettera  a);  la
          procedibilita'    del    ricorso    giurisdizionale   resta
          subordinata    all'esperimento    di    un   tentativo   di
          conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce
          mediante   verbale   costituente   titolo  esecutivo.  Sono
          regolate  con  legge,  ovvero,  sulla  base  della  legge o
          nell'ambito  dei  principi  dalla  stessa  posti,  con atti
          normativi o amministrativi, le seguenti materie:
                     1)  le  responsabilita'  giuridiche attinenti ai
          singoli    operatori    nell'espletamento    di   procedure
          amministrative;
                     2)   gli   organi,   gli   uffici,   i  modi  di
          conferimento della titolarita' dei medesimi;
                     3)  i  principi  fondamentali  di organizzazione
          degli uffici;
                     4)  i procedimenti di selezione per l'accesso al
          lavoro e di avviamento al lavoro;
                     5)  i  ruoli e le dotazioni organiche nonche' la
          loro  consistenza  complessiva. Le dotazioni complessive di
          ciascuna  qualifica  sono definite previa informazione alle
          organizzazioni      sindacali      interessate maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale;
                     6)  la garanzia della liberta' di insegnamento e
          l'autonomia  professionale nello svolgimento dell'attivita'
          didattica, scientifica e di ricerca;
                     7)  la  disciplina della responsabilita' e delle
          incompatibilita'  tra l'impiego pubblico ed altre attivita'
          e  i  casi  di  divieto  di  cumulo di impieghi e incarichi
          pubblici;
                   d) prevedere  che  le  pubbliche amministrazioni e
          gli  enti  pubblici  di cui alla lettera a) garantiscano ai
          propri  dipendenti  parita'  di  trattamenti contrattuali e
          comunque  trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai
          contratti collettivi;
                   e) mantenere  la  normativa  vigente, prevista dai
          rispettivi  ordinamenti,  per  quanto attiene ai magistrati
          ordinari  e  amministrativi,  agli  avvocati  e procuratori
          dello  Stato,  al  personale  militare  e  delle  forze  di
          polizia,   al   personale   delle  carriere  diplomatica  e
          prefettizia;
                   f) prevedere la definizione di criteri di unicita'
          di  ruolo  dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle
          carriere  diplomatica e prefettizia e le relative modalita'
          di  accesso;  prevedere  criteri generali per la nomina dei
          dirigenti  di  piu'  elevato  livello,  con  la garanzia di
          specifiche obiettive capacita' professionali; prevedere una
          disciplina  uniforme  per  i  procedimenti  di accesso alle
          qualifiche  dirigenziali  di  primo  livello anche mediante
          norme  di  riordino  della  Scuola superiore della pubblica
          amministrazione,   anche  in  relazione  alla  funzione  di
          accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
          Stato,   prevedendo   figure   di   vertice   con  distinte
          responsabilita'           didattico-scientifiche          e
          gestionali-organizzative;
                   g) prevedere:
                     1)  la  separazione  tra  i compiti di direzione
          politica    e    quelli    di   direzione   amministrativa;
          l'affidamento  ai  dirigenti  - nell'ambito delle scelte di
          programma  degli  obiettivi  e  delle direttive fissate dal
          titolare  dell'organo - di autonomi poteri di direzione, di
          vigilanza  e  di  controllo,  in particolare la gestione di
          risorse   finanziarie   attraverso   l'adozione  di  idonee
          tecniche  di bilancio, la gestione delle risorse umane e la
          gestione di risorse strumentali; cio' al fine di assicurare
          economicita',   speditezza   e   rispondenza   al  pubblico
          interesse dell'attivita' degli uffici dipendenti;
                     2)  la  verifica dei risultati mediante appositi
          nuclei  di  valutazione composti da dirigenti generali e da
          esperti,   ovvero   attraverso  convenzioni  con  organismi
          pubblici   o   privati   particolarmente   qualificati  nel
          controllo di gestione;
                     3)   la   mobilita',   anche   temporanea,   dei
          dirigenti,   nonche'  la  rimozione  dalle  funzioni  e  il
          collocamento    a   disposizione   in   caso   di   mancato
          conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione;
                     4)  i  tempi  e  i modi per l'individuazione, in
          ogni  pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici
          dirigenziali  in  relazione  alla  rilevanza e complessita'
          delle  funzioni  e  della  quantita'  delle  risorse umane,
          finanziarie,  strumentali  assegnate;  tale  individuazione
          dovra' comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici
          esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego
          e  la  graduale  riduzione  del  numero  dei  dirigenti  in
          servizio  che  risultino  in  eccesso  rispetto agli uffici
          individuati ai sensi della presente norma;
                     5) una apposita, separata area di contrattazione
          per  il  personale  dirigenziale non compreso nella lettera
          e),       cui       partecipano      le      confederazioni
          sindacali maggiormente  rappresentative sul piano nazionale
          e     le    organizzazioni    sindacali    del    personale
          interessato maggiormente    rappresentative    sul    piano
          nazionale,  assicurando  un  adeguato  riconoscimento delle
          specifiche  tipologie  professionali;  la definizione delle
          qualifiche  dirigenziali  e  delle  relative  attribuzioni;
          l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza
          medica,  stabilendo  che  la relativa delegazione sindacale
          sia   composta   da   rappresentanti  delle  organizzazioni
          sindacali del personale medico maggiormente rappresentative
          sul piano nazionale;
                   h) prevedere procedure di contenimento e controllo
          della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti
          massimi  globali,  per  ciascun  comparto  e  per  ciascuna
          amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato
          e   nei   bilanci  delle  altre  amministrazioni  ed  enti,
          l'evidenziazione  della spesa complessiva per il personale,
          a  preventivo  e  a  consuntivo; prevedere la revisione dei
          controlli   amministrativi   dello   Stato  sulle  regioni,
          concentrandoli  sugli  atti  fondamentali della gestione ed
          assicurando   l'audizione   dei   rappresentanti  dell'ente
          controllato,   adeguando  altresi'  la  composizione  degli
          organi   di   controllo   anche   al   fine   di  garantire
          l'uniformita'   dei  criteri  di  esercizio  del  controllo
          stesso;
                   i) prevedere     che     la     struttura    della
          contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra
          i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del
          settore privato;
                   l) definire  procedure  e sistemi di controllo sul
          conseguimento  degli  obiettivi  stabiliti  per  le  azioni
          amministrative,   nonche'   sul   contenimento   dei  costi
          contrattuali  entro  i  limiti predeterminati dal Governo e
          dalla  normativa  di  bilancio,  prevedendo  negli  accordi
          contrattuali  dei  pubblici  dipendenti  la possibilita' di
          prorogare  l'efficacia  temporale  del contratto, ovvero di
          sospenderne  l'esecuzione  parziale  o  totale  in  caso di
          accertata  esorbitanza  dai  limiti  di spesa; a tali fini,
          prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa
          al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale
          dell'economia   e  del  lavoro  dall'art.  10  della  legge
          30 dicembre   1991,   n.   412,  operi,  su  richiesta  del
          Presidente    del    Consiglio   dei   ministri   o   delle
          organizzazioni    sindacali,    nell'ambito    dell'attuale
          dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di
          quelli  affidatigli  dal  citato  articolo  10  della legge
          30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei
          costi  del  lavoro  pubblico  sulla  base delle rilevazioni
          effettuate  dalla  Ragioneria  generale  dello  Stato,  dal
          Dipartimento   della   funzione  pubblica  e  dall'Istituto
          nazionale di statistica; per il piu' efficace perseguimento
          di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  con  la Ragioneria
          generale dello Stato;
                   m) prevedere,  nelle ipotesi in cui per effetto di
          decisioni giurisdizionali l'entita' globale della spesa per
          il  pubblico  impiego  ecceda  i  limiti  prestabiliti  dal
          Governo,   che   il   Ministro   del   bilancio   e   della
          programmazione   economica   ed   il  Ministro  del  tesoro
          presentino,   in   merito,   entro   trenta   giorni  dalla
          pubblicazione  delle  sentenze  esecutive, una relazione al
          Parlamento  impegnando  Governo e Parlamento a definire con
          procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea
          a ripristinare i limiti della spesa globale;
                   n) prevedere   che,  con  riferimento  al  settore
          pubblico,  in  deroga  all'articolo 2103 del codice civile,
          l'esercizio    temporaneo   di   mansioni   superiori   non
          attribuisce  il  diritto  all'assegnazione definitiva delle
          stesse,  che  sia consentita la temporanea assegnazione con
          provvedimento   motivato   del   dirigente   alle  mansioni
          superiori  per  un  periodo  non  eccedente  tre mesi o per
          sostituzione   del  lavoratore  assente  con  diritto  alla
          conservazione    del    posto    esclusivamente    con   il
          riconoscimento  del  diritto  al trattamento corrispondente
          all'attivita'   svolta   e  che  comunque  non  costituisce
          assegnazione  alle  mansioni  superiori  l'attribuzione  di
          alcuni  soltanto  dei compiti propri delle mansioni stesse,
          definendo  altresi' criteri, procedure e modalita' di detta
          assegnazione;
                   o) procedere  alla  abrogazione delle disposizioni
          che  prevedono  automatismi  che influenzano il trattamento
          economico  fondamentale  ed  accessorio,  e  di  quelle che
          prevedono   trattamenti  economici  accessori,  settoriali,
          comunque   denominati,  a  favore  di  pubblici  dipendenti
          sostituendole    contemporaneamente    con   corrispondenti
          disposizioni  di  accordi  contrattuali  anche  al  fine di
          collegare  direttamente tali trattamenti alla produttivita'
          individuale   e   a   quella   collettiva   ancorche'   non
          generalizzata   ma   correlata  all'apporto  partecipativo,
          raggiunte  nel  periodo,  per la determinazione delle quali
          devono   essere   introdotti   sistemi   di  valutazione  e
          misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attivita'
          particolarmente  disagiate ovvero obiettivamente pericolose
          per  l'incolumita'  personale  o  dannose  per  la  salute;
          prevedere  che  siano  comunque  fatti  salvi i trattamenti
          economici  fondamentali  ed  accessori  in godimento aventi
          natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di
          generalita'  per ciascuna amministrazione o ente; prevedere
          il  principio della responsabilita' personale dei dirigenti
          in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici
          accessori;
                   p) prevedere  che  qualunque  tipo  di  incarico a
          dipendenti  della  pubblica  amministrazione  possa  essere
          conferito  in  casi  rigorosamente  predeterminati; in ogni
          caso,  prevedere  che  l'amministrazione,  ente, societa' o
          persona  fisica che hanno conferito al personale dipendente
          da   una   pubblica   amministrazione   incarichi  previsti
          dall'art.  24  della  legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro
          sei  mesi dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al
          presente   articolo,   siano   tenuti   a  comunicare  alle
          amministrazioni  di appartenenza del personale medesimo gli
          emolumenti  corrisposti in relazione ai predetti incarichi,
          allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe
          delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24;
                   q) (abrogato);
                   r) prevedere,  al  fine  di assicurare la migliore
          distribuzione  del  personale  nelle  sedi  di servizio sul
          territorio  nazionale,  che  le  amministrazioni e gli enti
          pubblici  non  possano  procedere  a  nuove assunzioni, ivi
          comprese  quelle riguardanti le categorie protette, in caso
          di  mancata rideterminazione delle piante organiche secondo
          il  disposto  dell'art.  6 della legge 30 dicembre 1991, n.
          412,  ed in caso di accertata possibilita' di copertura dei
          posti  vacanti  mediante  mobilita'  volontaria,  ancorche'
          realizzabile  a  seguito  della copertura del fabbisogno di
          personale   nella  sede  di  provenienza;  prevedere  norme
          dirette  ad  impedire  la  violazione  e  l'elusione  degli
          obblighi  temporanei  di permanenza dei dipendenti pubblici
          in  determinate  sedi, stabilendo in sette anni il relativo
          periodo   di  effettiva  permanenza  nella  sede  di  prima
          destinazione,  escludendo anche la possibilita' di disporre
          in  tali  periodi  comandi  o  distacchi  presso  sedi  con
          dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti
          mediante  mobilita'  volontaria,  compresi quelli di cui al
          comma  2  dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554,
          siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  e  che il personale eccedente, che non accetti la
          mobilita'  volontaria, sia sottoposto a mobilita' d'ufficio
          e,  qualora  non ottemperi, sia collocato in disponibilita'
          ai  sensi  dell'art.  72 del testo unico delle disposizioni
          concernenti  lo  statuto degli impiegati civili dello Stato
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          10 gennaio 1957, n. 3;
                   s) prevedere  che,  fatte salve le disposizioni di
          leggi  speciali, la disciplina del trasferimento di azienda
          di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel
          caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle
          aziende municipalizzate o consortili a societa' private per
          effetto  di  norme  di legge, di regolamento o convenzione,
          che   attribuiscano   alle   stesse  societa'  le  funzioni
          esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;
                   t) prevedere  una  organica regolamentazione delle
          modalita'   di  accesso  all'impiego  presso  le  pubbliche
          amministrazioni,  espletando,  a  cura della Presidenza del
          Consiglio   dei   Ministri,   concorsi  unici  per  profilo
          professionale,   da   espletarsi   a   livello   regionale,
          abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni,
          ad  eccezione  delle  regioni,  degli  enti  locali  e loro
          consorzi,  previa individuazione dei profili professionali,
          delle  procedure  e  tempi  di  svolgimento  dei  concorsi,
          nonche'  delle  modalita'  di  accesso  alle graduatorie di
          idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo
          altresi'   la   possibilita',   in   determinati  casi,  di
          provvedere   attraverso  concorsi  per  soli  titoli  o  di
          selezionare  i  candidati  mediante  svolgimento  di  prove
          psicoattitudinali  avvalendosi  di  sistemi  automatizzati;
          prevedere   altresi'   il   decentramento   delle  sedi  di
          svolgimento dei concorsi;
                   u) prevedere  per  le categorie protette di cui al
          titolo  I  della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione,
          da  parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici,
          per   chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste  di
          collocamento  sulla  base delle graduatorie stabilite dagli
          uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
                   v) al  fine  di assicurare una migliore efficienza
          degli   uffici  e  delle  strutture  delle  amministrazioni
          pubbliche   in   relazione   alle  rispettive  inderogabili
          esigenze    funzionali,    prevedere   che   il   personale
          appartenente   alle   qualifiche  funzionali  possa  essere
          utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilita',
          per   lo   svolgimento   di  mansioni  relative  a  profili
          professionali   di   qualifica   funzionale  immediatamente
          inferiore;
                   z) prevedere, con riferimento al titolo di studio,
          l'utilizzazione,  anche  d'ufficio,  del  personale docente
          soprannumerario  delle  scuole  di  ogni  ordine e grado di
          posti   e   classi   di   concorso  diversi  da  quelli  di
          titolarita', anche per ordini e gradi di scuola diversi; il
          passaggio   di   ruolo   del   predetto  personale  docente
          soprannumerario e' consentito purche' in possesso di idonea
          abilitazione  e specializzazione, ove richiesta, secondo la
          normativa  vigente;  prevedere  il  passaggio del personale
          docente  in  soprannumero  e  del personale amministrativo,
          tecnico   ed   ausiliario   utilizzato  presso  gli  uffici
          scolastici   regionali  e  provinciali,  a  domanda,  nelle
          qualifiche  funzionali,  nei  profili professionali e nelle
          sedi  che  presentino  disponibilita'  di posti, nei limiti
          delle  dotazioni  organiche  dei ruoli dell'amministrazione
          centrale  e  dell'amministrazione scolastica periferica del
          Ministero     della     pubblica     istruzione    previste
          cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  27 luglio  1987,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale   n.   33   dell'8 febbraio  1991,  e  successive
          modificazioni;
                   aa)  prevedere  per  il personale docente di ruolo
          l'istituzione  di corsi di riconversione professionale, con
          verifica  finale,  aventi  valore  abilitante, l'accesso ai
          quali  avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al
          fine    di   rendere   possibile   una maggiore   mobilita'
          professionale  all'interno del comparto scuola in relazione
          ai  fenomeni  di diminuzione della popolazione scolastica e
          ai   cambiamenti  degli  ordinamenti  e  dei  programmi  di
          insegnamento;   prevedere   nell'ambito   delle  trattative
          contrattuali  l'equiparazione della mobilita' professionale
          (passaggi  di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed
          il   superamento  dell'attuale  ripartizione  tra  i  posti
          riservati alla mobilita' e quelli riservati alle immissioni
          in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni
          in  ruolo  solo i posti che residuano dopo le operazioni di
          mobilita' in ciascun anno scolastico;
                   bb)   prevedere   norme   dirette  alla  riduzione
          graduale delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole
          materne e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria
          ed  artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della
          consistenza   organica,   a  modifica  di  quanto  previsto
          dall'art.  13,  primo comma, della legge 20 maggio 1982, n.
          270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere,
          con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo
          e  undicesimo  dell'art.  14  della  citata legge 20 maggio
          1982,  n.  270,  e prevedere norme dirette alla progressiva
          abolizione   delle  attuali  disposizioni  che  autorizzano
          l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da
          quelle di istituto; conseguentemente dovra' essere prevista
          una   nuova   regolamentazione   di   tutte   le  forme  di
          utilizzazione  del  personale  della  scuola per garantirne
          l'impiego,  anche  attraverso  forme  di  reclutamento  per
          concorso, in attivita' di particolare utilita' strettamente
          attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche
          culturali   previsti   da   leggi  in  vigore.  Tale  nuova
          regolamentazione   potra'   consentire   una  utilizzazione
          complessiva di personale non superiore alle mille unita';
                   cc)   prevedere  che  le  dotazioni  dell'organico
          aggiuntivo  siano  destinate prevalentemente alla copertura
          delle  supplenze  annuali.  Cio'  nell'ambito  delle  quote
          attualmente  stabilite  per  le  diverse  attivita'  di cui
          all'art.   14   della  legge  20 maggio  1982,  n.  270,  e
          successive modificazioni;
                   dd)   procedere   alla   revisione   delle   norme
          concernenti  il  conferimento  delle  supplenze  annuali  e
          temporanee   per   il  personale  docente,  amministrativo,
          tecnico  ed  ausiliario  prevedendo la possibilita' di fare
          ricorso  alle  supplenze  annuali solo per la copertura dei
          posti  effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non
          sia  comunque  assegnato  personale  ad  altro  titolo  per
          l'intero  anno  scolastico, stabilendo la limitazione delle
          supplenze   temporanee   al   solo   periodo  di  effettiva
          permanenza  delle  esigenze  di  servizio;  procedere  alla
          revisione  della  disciplina che regola l'utilizzazione del
          personale  docente che riprende servizio dopo l'aspettativa
          per  infermita' o per motivi di famiglia; nelle sole classi
          terminali  dei  cicli  di  studio  ove  il docente riprenda
          servizio  dopo  il  30 aprile ed a seguito di un periodo di
          assenza non inferiore a novanta giorni, viene confermato il
          supplente  a  garanzia  della  continuita'  didattica  e  i
          docenti  di ruolo che non riprendano servizio nella propria
          classe sono impiegati per supplenze o per lo svolgimento di
          altri compiti;
                   ee)    procedere   alla   revisione,   nell'ambito
          dell'attuale  disciplina  del  reclutamento  del  personale
          docente   di   ruolo,   dei   criteri   di  costituzione  e
          funzionamento  delle  commissioni  giudicatrici, al fine di
          realizzare   obiettivi   di   accelerazione,  efficienza  e
          contenimento  complessivo  della  spesa  nello  svolgimento
          delle  procedure  di  concorso  mediante  un piu' razionale
          accorpamento   delle   classi  di  concorso  ed  il maggior
          decentramento  possibile  delle  sedi  di esame, nonche' un
          piu'  frequente  ricorso  alla  scelta dei componenti delle
          commissioni   fra  il  personale  docente  e  direttivo  in
          quiescenza,  anche  ai sensi del decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  10 giugno  1986, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, e successive
          modificazioni,  ed  assicurando  un  adeguato  compenso  ai
          componenti  delle  commissioni  stesse nei casi in cui essi
          non  optino  per l'esonero dal servizio di insegnamento. La
          corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare
          una   adeguata   economia  di  spesa  rispetto  agli  oneri
          eventualmente   da   sostenere   per  la  sostituzione  del
          personale esonerato dal servizio di insegnamento;
                   ff)    procedere   alla   revisione,   nell'ambito
          dell'attuale  disciplina  del  reclutamento  del  personale
          docente  di ruolo, delle relative procedure di concorso, al
          fine   di   subordinarne  l'indizione  alla  previsione  di
          effettiva  disponibilita'  di  cattedre  e  di posti e, per
          quanto   riguarda   le  accademie  ed  i  conservatori,  di
          subordinarne  lo  svolgimento  ad  una previa selezione per
          soli titoli;
                   gg)  prevedere  l'individuazione  di  parametri di
          efficacia   della  spesa  per  la  pubblica  istruzione  in

          rapporto   ai   risultati   del   sistema   scolastico  con
          particolare  riguardo  alla effettiva fruizione del diritto
          allo   studio   ed   in   rapporto  anche  alla  mortalita'
          scolastica,   agli   abbandoni   e   al   non   adempimento
          dell'obbligo,  individuando  strumenti efficaci per il loro
          superamento;
                   hh)  prevedere  criteri  e progetti per assicurare
          l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i
          settori del pubblico impiego;
                   ii)  prevedere  l'adeguamento degli uffici e della
          loro   organizzazione  al  fine  di  garantire  l'effettivo
          esercizio   dei   diritti   dei  cittadini  in  materia  di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti  amministrativi,  ai  sensi  della legge 7 agosto
          1990, n. 241;
                   ll)  i  dipendenti delle pubbliche amministrazioni
          eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei
          consigli  regionali  sono  collocati  in  aspettativa senza
          assegni per la durata del mandato. Tale periodo e' utile ai
          fini  dell'anzianita'  di  servizio  e  del  trattamento di
          quiescenza e di previdenza;
                   mm)  al  fine  del  completamento  del processo di
          informatizzazione  delle  amministrazioni pubbliche e della
          piu'   razionale   utilizzazione  dei  sistemi  informativi
          automatizzati,  procedere alla revisione della normativa in
          materia  di  acquisizione  dei  mezzi necessari, prevedendo
          altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e
          dei  controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla
          revisione  delle  relative  competenze  e  attribuire ad un
          apposito   organismo   funzioni   di   coordinamento  delle
          iniziative   e  di  pianificazione  degli  investimenti  in
          materia   di   automazione,  anche  al  fine  di  garantire
          l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.
                 2.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  e dei
          decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi
          fondamentali  ai  sensi dell'art. 117 della Costituzione. I
          principi   desumibili   dalle   disposizioni  del  presente
          articolo  costituiscono  altresi'  per le regioni a statuto
          speciale  e per le province autonome di Trento e di Bolzano
          norme   fondamentali  di  riforma  economico-sociale  della
          Repubblica.
                 3.  Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze
          statutarie   in  materia,  le  norme  di  attuazione  e  la
          disciplina  sul  bilinguismo.  Resta comunque salva, per la
          provincia  autonoma  di  Bolzano, la disciplina vigente sul
          bilinguismo   e  la  riserva  proporzionale  di  posti  nel
          pubblico impiego.
                 4.  Entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge  il  Governo  trasmette alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi
          dei   decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  al  fine
          dell'espressione  del  parere  da  parte  delle commissioni
          permanenti  competenti  per  la  materia di cui al presente
          articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni
          dalla data di trasmissione.
                 5.  Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti
          di  cui  al  comma 1,  nel  rispetto dei principi e criteri
          direttivi  determinati dal medesimo comma 1 e previo parere
          delle  commissioni  di  cui  al  comma  4,  potranno essere
          emanate,  con  uno  o  piu'  decreti  legislativi,  fino al
          31 dicembre 1993".
                 -  La  legge  15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.63,  S.O.,  del  17 marzo 1997, reca
          "Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e
          compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della
          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa".
                 -  Il  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 6 febbraio 1993,
          S.O.,  n.  30  reca  "Razionalizzazione dell'organizzazione
          delle   amministrazioni   pubbliche   e   revisione   della
          disciplina   in   materia  di  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma
          8,  della  legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per
          la  delegificazione  di  norme  e per la semplificazione di
          procedimenti amministrativi legge di semplificazione 1999):
                 "8.  Entro il 31 marzo 2001, il Governo e' delegato,
          sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari
          e  della conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, ad emanare un testo
          unico  per  il  riordino delle norme, diverse da quelle del
          codice   civile  e  delle  leggi  sui  rapporti  di  lavoro
          subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro
          dei  dipendenti  di  cui  all'art.  2, comma 2, del decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto disposto
          dall'art.  7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le
          modifiche  necessarie  per  il migliore coordinamento delle
          diverse disposizioni e indicando, in particolare:
                     a) le  disposizioni  abrogate  a  seguito  della
          sottoscrizione  dei  contratti  collettivi  del quadriennio
          1994-1997,   ai  sensi  dell'art.  72  del  citato  decreto
          legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni;
                     b) le  norme  generali  e  speciali del pubblico
          impiego  che  hanno  cessato  di produrre effetti, ai sensi
          dell'art. 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993,
          e    successive    modificazioni,    dal    momento   della
          sottoscrizione,  per  ciascun  ambito  di  riferimento, del
          secondo   contratto   collettivo   previsto   dal  medesimo
          decreto".

             Note all'art. 1:
                 -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 97, primo
          comma, della Costituzione:
                 "I   pubblici   uffici   sono   organizzati  secondo
          disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
          andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione".
                 -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 117 della
          Costituzione:
                 "La  regione  emana  per  le  seguenti materie norme
          legislative  nei limiti dei principi fondamentali stabiliti
          dalle  leggi  dello  Stato,  sempreche' le norme stesse non
          siano  in  contrasto con l'interesse nazionale e con quello
          di altre regioni:
                   ordinamento    degli    uffici    e   degli   enti
          amministrativi dipendenti dalla regione;
                   circoscrizioni  comunali;  polizia locale urbana e
          rurale; fiere e mercati;
                   beneficenza  pubblica  ed  assistenza sanitaria ed
          ospedaliera;
                   istituzione artigiana e professionale e assistenza
          scolastica;   musei   e   biblioteche   di   enti   locali;
          urbanistica;  turismo  ed  industria alberghiera; tramvie e
          linee automobilistiche di interesse regionale;
                   viabilita',   acquedotti   e  lavori  pubblici  di
          interesse  regionale;  navigazione  e  porti lacuali; acque
          minerali  e  termali;  cave e torbiere; caccia; pesca nelle
          acque  interne;  agricoltura  e foreste; artigianato. Altre
          materie  indicate  da  leggi costituzionali. Le leggi della
          Repubblica  possono  demandare  alla  Regione  il potere di
          emanare norme per la loro attuazione".
                 -  Per  il  testo  vigente  dell'art.  2 della legge
          23 ottobre 1992, n. 421, vedi nelle note alle premesse.
                 -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 11, comma
          4,  della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
          il  conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa):
                 "4.  Anche al fine di conformare le disposizioni del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   alle  disposizioni  della  presente  legge
          recanti   principi   e  criteri  direttivi  per  i  decreti
          legislativi   da  emanarsi  ai  sensi  del  presente  capo,
          ulteriori  disposizioni integrative e correttive al decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni,  possono  essere emanate entro il 31 ottobre
          1998.  A  tal  fine  il  Governo,  in  sede di adozione dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97  e  98 della Costituzione, ai criteri direttivi
          di  cui  all'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
          partire  dal  principio  della  separazione  tra  compiti e
          responsabilita'   di   direzione  politica  tra  compiti  e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche',  ad  integrazione,  sostituzione  o modifica degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
                   a) completare  l'integrazione della disciplina del
          lavoro   pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e  la
          conseguente    estensione    al   lavoro   pubblico   delle
          disposizioni  del  codice civile e delle leggi sui rapporti
          di  lavoro  privato  nell'impresa;  estendere  il regime di
          diritto  privato  del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
          generali  ed  equiparati  delle  amministrazioni pubbliche,
          mantenendo  ferme  le  altre  esclusioni di cui all'art. 2,
          commi  4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29;
                   b) prevedere  per  i dirigenti, compresi quelli di
          cui  alla  lettera  a),  l'istituzione  di  un  ruolo unico
          interministeriale  presso  la  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  articolato  in  modo  da garantire la necessaria
          specificita' tecnica;
                   c) semplificare   e   rendere   piu'   spedite  le
          procedure   di   contrattazione  collettiva;  riordinare  e
          potenziare  l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle
          pubbliche   amministrazioni  (ARAN)  cui  e'  conferita  la
          rappresentanza  negoziale delle amministrazioni interessate
          ai  fini  della  sottoscrizione  dei  contratti  collettivi
          nazionali,  anche  consentendo  forme  di  associazione tra
          amministrazioni,  ai  fini  dell'esercizio  del  potere  di
          indirizzo   e   direttiva  all'ARAN  per  i  contratti  dei
          rispettivi comparti;
                   d) prevedere   che  i  decreti  legislativi  e  la
          contrattazione  possano  distinguere la disciplina relativa
          ai  dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del   ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni,   e   stabiliscano   altresi'  una  distinta
          disciplina  per  gli altri dipendenti pubblici che svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione  ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e di
          ricerca;
                   e) garantire  a tutte le amministrazioni pubbliche
          autonomi  livelli  di contrattazione collettiva integrativa
          nel   rispetto   dei   vincoli   di  bilancio  di  ciascuna
          amministrazione;   prevedere  che  per  ciascun  ambito  di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore;
                   f) prevedere    che,    prima   della   definitiva
          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
          dei    costi   contrattuali   sia   dall'ARAN   sottoposta,
          limitatamente  alla certificazione delle compatibilita' con
          gli  strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di cui
          all'art.  1-bis  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  e
          successive  modificazioni,  alla  Corte dei conti, che puo'
          richiedere  elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad un
          nucleo    di   tre   esperti,   designati,   per   ciascuna
          certificazione    contrattuale,   con   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro;  prevedere che la Corte dei conti si
          pronunci  entro  il  termine di quindici giorni, decorso il
          quale  la  certificazione  si intende effettuata; prevedere
          che   la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo  siano
          trasmessi   al   comitato   di   settore  e,  nel  caso  di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici   giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,  il
          presidente  del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
          di  sottoscrivere  il contratto collettivo il quale produce
          effetti  dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
          ogni  caso,  tutte  le  procedure necessarie per consentire
          all'ARAN   la   sottoscrizione  definitiva  debbano  essere
          completate  entro  il termine di quaranta giorni dalla data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
                   g) devolvere,  entro il 30 giugno 1998, al giudice
          ordinario,  tenuto  conto  di quanto previsto dalla lettera
          a),  tutte  le  controversie relative ai rapporti di lavoro
          dei  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
          concernenti   in   via   incidentale   atti  amministrativi
          presupposti,  ai  fini  della  disapplicazione, prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico  del  contenzioso; procedure stragiudiziali di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione  della  giurisdizione del giudice amministrativo
          alle  controversie  aventi  ad oggetto diritti patrimoniali
          conseguenziali,    ivi    comprese   quelle   relative   al
          risarcimento  del danno, in materia edilizia, urbanistica e
          di   servizi   pubblici,   prevedendo  altresi'  un  regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
                   h) prevedere      procedure     facoltative     di
          consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei
          contratti    collettivi   dei   relativi   comparti   prima
          dell'adozione  degli  atti interni di organizzazione aventi
          riflessi sul rapporto di lavoro;
                   i) prevedere   la   definizione   da  parte  della
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione   pubblica  di  un  codice  di  comportamento  dei
          dipendenti della pubblica amministrazione e le modalita' di
          raccordo  con  la  disciplina  contrattuale  delle sanzioni
          disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento
          da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere
          la  costituzione  da parte delle singole amministrazioni di
          organismi  di  controllo e consulenza sull'applicazione dei
          codici  e  le  modalita' di raccordo degli organismi stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica".