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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2001, n. 161

Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla concessione di agevolazioni, contributi, incentivi e benefici per lo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attività produttive (numeri 56, 64, 65, 67, 69, 70, 72, 73, allegato 1, legge 15 marzo 1997, n. 59).

note: Entrata in vigore del decreto: 23-5-2001
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Testo in vigore dal: 23-5-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
n. 56, n. 64, n. 65, n. 66, n. 67, n. 69, n. 70, n. 72 e n. 73, ed in
particolare il comma 5, lettera a);
  Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227;
  Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 3;
  Visto  il  decreto-legge  28  maggio  1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
  Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1083;
  Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 83;
  Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 212;
  Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100;
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19, articolo 2;
  Visto  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, ed in particolare gli articoli 18, 19, 23, 24 e 48;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  143,  ed  in
particolare l'articolo 24, comma 3, ultimo periodo;
  Vista  la delibera della quinta commissione permanente del CIPE del
29  giugno  2000,  per  la costituzione degli sportelli regionali per
l'internazionalizzazione del sistema delle imprese;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo  2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  i Ministri
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e del commercio con
l'estero e per gli affari regionali;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
  1. Il presente regolamento ha per oggetto:
    a)  la promozione dell'internazionalizzazione e lo sviluppo degli
scambi commerciali con l'estero favorendo l'utilizzo e l'integrazione
degli  strumenti internazionali, comunitari, nazionali e regionali in
materia,   con   particolare  riferimento  al  sostegno  dei  sistemi
produttivi regionali;
    b)   il  perseguimento  del  raccordo  tra  gli  indirizzi  e  la
programmazione nazionale e regionale in materia;
    c)  la  disciplina dei procedimenti concernenti la concessione di
agevolazioni,  contributi,  sovvenzioni,  incentivi e benefici, anche
internazionali  e  comunitari,  per  il  sostegno allo sviluppo delle
esportazioni  e  dell'internazionalizzazione  delle  imprese,  tenuto
conto  delle  competenze  statali  e  regionali come disciplinate dal
decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, e
dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri in data 26
maggio  2000,  emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge
15  marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del
28 giugno 2000.
  2.   In  particolare,  il  presente  regolamento  si  applica  alla
concessione di:
    a)  assicurazione  e  finanziamento del credito all'esportazione,
nonche'   alla   cooperazione   economica   e  finanziaria  in  campo
internazionale;
    b)  contributi  agli  interessi  sui  finanziamenti relativi alle
quote di partecipazione a societa' ed imprese all'estero:
    c)  finanziamenti  a tasso agevolato per la partecipazione a gare
internazionali in Paesi non appartenenti all'Unione europea;
    d)   finanziamenti   a  tasso  agevolato  alle  imprese  italiane
esportatrici   per   incentivare   la   costituzione   all'estero  di
insediamenti stabili;
    e)  finanziamenti  a tasso agevolato di studi di prefattibilita',
di fattibilita' e di programmi di assistenza tecnica;
    f)  contributi  per l'incremento della collaborazione con i Paesi
individuati  annualmente  ai  sensi  dell'articolo  1, comma 1, della
legge 26 febbraio 1992, n. 212;
    g)  contributi  ad  istituti, enti ed associazione per iniziative
volte a promuovere le esportazioni;
    h) contributi a consorzi per il commercio estero;
    i) contributi a consorzi agroalimentari e turistico alberghieri.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
             dall'amministrazione  competente  per  materia, ai sensi
             dell'art.   10,   comma   3,   del   testo  unico  delle
             disposizioni    sulla    promulgazione    delle   leggi,
             sull'emanazione   dei   decreti   del  Presidente  della
             Repubblica   e   sulle   pubblicazioni  ufficiali  della
             Repubblica  italiana,  approvato  con D.P.R. 28 dicembre
             1985,  n.  1092,  al  solo fine di facilitare la lettura
             delle  disposizioni  di  legge  alle quali e' operato il
             rinvio.  Restano invariati il valore e l'efficacia degli
             atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
             conferisce  al Presidente della Repubblica, il potere di
             promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
             di legge ed i regolamenti.
              - Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17, della
             legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'
             di  Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
             dei Ministri):
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
             deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, sentito il
             Consiglio  di  Stato,  sono emanati i regolamenti per la
             disciplina   delle   materie,  non  coperte  da  riserva
             assoluta  di  legge  prevista dalla Costituzione, per le
             quali    le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
             l'esercizio  della  potesta'  regolamentate del Governo,
             determinano  le norme generali regolatrici della materia
             e  dispongono  l'abrogazione  delle  norme  vigenti, con
             effetto    dall'entrata    in    vigore    delle   norme
             regolamentari".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art. 20 della legge 15
             marzo  1997,  n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
             17 marzo  1997,  n.  63, supplemento ordinario, recante:
             "Delega  al  Governo  per  il conferimento di funzioni e
             compiti  alle  regioni  ed  enti  locali, per la riforma
             della  pubblica amministrazione e per la semplificazione
             amministrativa":
              "Art.  20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
             anno,  presenta al Parlamento un disegno di legge per la
             delegificazione   di   norme   concernenti  procedimenti
             amministrativi,   anche   coinvolgenti   amministrazioni
             centrali,  locali  o  autonome,  indicando i criteri per
             l'esercizio   della  potesta'  regolamentare  nonche'  i
             procedimenti  oggetto  della  disciplina,  salvo  quanto
             previsto  alla  lettera  a)  del comma 5. In allegato al
             disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato
             di  attuazione  della  semplificazione  dei procedimenti
             amministrativi.
              2.  Nelle  materie  di  cui  all'art. 117, primo comma,
             della  Costituzione,  i  regolamenti  di delegificazione
             trovano  applicazione  solo fino a quando la regione non
             provveda   a   disciplinare   autonomamente  la  materia
             medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma
             2,  della  presente  legge e dall'art. 7 del testo unico
             delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato
             con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
              3.   I   regolamenti   sono  emanati  con  decreto  del
             Presidente  della  Repubblica,  previa deliberazione del
             Consiglio  dei  Ministri, su proposta del Presidente del
             Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento della funzione
             pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
             acquisizione  del  parere  delle  competenti commissioni
             parlamentari  e  del  Consiglio  di Stato. A tal fine la
             Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, ove necessario,
             promuove,  anche  su  richiesta del Ministro competente,
             riunioni  tra  le  amministrazioni  interessate. Decorsi
             trenta   giorni   dalla   richiesta   di   parere   alle
             commissioni,   i  regolamenti  possono  essere  comunque
             emanati.
              4.  I  regolamenti  entrano  in  vigore il quindicesimo
             giorno  successivo  alla  data  della loro pubblicazione
             nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con
             effetto  dalla stessa data sono abrogate le norme, anche
             di legge, regolatrici dei procedimenti.
              5.  I  regolamenti  si conformano ai seguenti criteri e
             princi'pi:
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
             di   quelli   che  agli  stessi  risultano  strettamente
             connessi  o  strumentali,  in  modo da ridurre il numero
             delle   fasi   procedimentali  e  delle  amministrazioni
             intervenienti,  anche  riordinando  le  competenze degli
             uffici,  accorpando  le  funzioni  per settori omogenei,
             sopprimendo   gli   organi  che  risultino  superflui  e
             costituendo   centri   interservizi   dove   raggruppare
             competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
             procedimenti  e  uniformazione  dei tempi di conclusione
             previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
             tipo  che  si  svolgono presso diverse amministrazioni o
             presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
             amministrativi  e  accorpamento  dei procedimenti che si
             riferiscono  alla  medesima attivita', anche riunendo in
             una  unica  fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad
             esigenze  di semplificazione e conoscibilita' normativa,
             disposizioni  provenienti  da  fonti  di  rango diverso,
             ovvero   che  pretendono  particolari  procedure,  fermo
             restando  l'obbligo  di  porre  in  essere  le procedure
             stesse;
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
             spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
             alle  fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
             disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma
             2,  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, e
             successive modificazioni;
                f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
             amministrativi  di  funzioni  anche decisionali, che non
             richiedano,   in   ragione   della   loro  specificita',
             l'esercizio  in  forma  collegiale, e sostituzione degli
             organi  collegiali  con  conferenze  di  servizi  o  con
             interventi,  nei  relativi  procedimenti,  dei  soggetti
             portatori di interessi diffusi;
                g) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
             procedure di verifica e controllo;
                g-bis) soppressione  dei  procedimenti  che risultino
             non  piu'  rispondenti  alle  finalita' e agli obiettivi
             fondamentali  definiti  dalla  legislazione di settore o
             che  risultino  in  contrasto  con  i princi'pi generali
             dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                g-ter) soppressione  dei procedimenti che comportino,
             per  l'amministrazione  e  per  i  cittadini, costi piu'
             elevati  dei  benefici conseguibili, anche attraverso la
             sostituzione  dell'attivita'  amministrativa diretta con
             forme    di    autoregolamentazione   da   parte   degli
             interessati;
                g-quater) adeguamento  della disciplina sostanziale e
             procedimentale     dell'attivita'     e    degli    atti
             amministrativi ai princi'pi della normativa comunitaria,
             anche   sostituendo   al   regime   concessorio   quello
             autorizzatorio;
                g-quinquies) soppressione    dei   procedimenti   che
             derogano  alla  normativa  procedimentale  di  carattere
             generale,  qualora  non  sussistano  piu' le ragioni che
             giustifichino una difforme disciplina settoriale;
                g-sexies) regolazione,  ove  possibile,  di tutti gli
             aspetti   organizzativi   e   di   tutte   le  fasi  del
             procedimento;
                g-septies) adeguamento  delle  procedure  alle  nuove
             tecnologie informatiche.
              5-bis.  I riferimenti a testi normativi contenuti negli
             elenchi   di   procedimenti   da   semplificare  di  cui
             all'allegato  1  alla presente legge e alle leggi di cui
             al  comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai
             successivi provvedimenti di modificazione.
              6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
             sugli   effetti   prodotti  dalle  norme  contenute  nei
             regolamenti  di  semplificazione  e di accelerazione dei
             procedimenti    amministrativi   e   possono   formulare
             osservazioni  e  proporre  suggerimenti  per la modifica
             delle  norme  stesse  e per il miglioramento dell'azione
             amministrativa.
              7.  Le  regioni a statuto ordinario regolano le materie
             disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
             semplificazione  nel  rispetto  dei princi'pi desumibili
             dalle  disposizioni in essi contenute, che costituiscono
             princi'pi   generali  dell'ordinamento  giuridico.  Tali
             disposizioni  operano  direttamente  nei  riguardi delle
             regioni  fino  a  quando  esse non avranno legiferato in
             materia.  Entro due anni dalla data di entrata in vigore
             della presente legge, le regioni a statuto speciale e le
             province  autonome  di Trento e di Bolzano provvedono ad
             adeguare    i    rispettivi   ordinamenti   alle   norme
             fondamentali contenute nella legge medesima.
              8.  In  sede di prima attuazione della presente legge e
             nel  rispetto  dei princi'pi, criteri e modalita' di cui
             al  presente articolo, quali norme generali regolatrici,
             sono  emanati  appositi  regolamenti  ai sensi e per gli
             effetti  dell'art.  17,  comma  2, della legge 23 agosto
             1988,  n.  400,  per  disciplinare i procedimenti di cui
             all'allegato  1 alla presente legge, nonche' le seguenti
             materie:
                a) sviluppo     e    programmazione    del    sistema
             universitario,  di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245,
             e  successive  modificazioni,  nonche'  valutazione  del
             medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n.
             537, e successive modificazioni;
                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
             nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
             sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione
             di  un  Consiglio  nazionale  degli studenti, eletto dai
             medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
                c) interventi per il diritto allo studio e contributi
             universitari.  Le  norme  sono  finalizzate  a garantire
             l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
             meritevoli  privi  di  mezzi,  a  ridurre  il  tasso  di
             abbandono degli studi, a determinare percentuali massime
             dell'ammontare  complessivo della contribuzione a carico
             degli  studenti  in  rapporto al finanziamento ordinario
             dello   Stato   per   le   universita',   graduando   la
             contribuzione   stessa,   secondo  criteri  di  equita',
             solidarieta'   e   progressivita'   in   relazione  alle
             condizioni  economiche  del  nucleo familiare, nonche' a
             definire   parametri   e  metodologie  adeguati  per  la
             valutazione  delle  effettive  condizioni economiche dei
             predetti  nuclei.  Le norme di cui alla presente lettera
             sono   soggette   a   revisione   biennale,  sentite  le
             competenti commissioni parlamentari;
                d) procedure  per  il  conseguimento  del  titolo  di
             dottore  di  ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
             Presidente  della  Repubblica  11 luglio 1980, n. 382, e
             procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
             ricercatore  in  deroga all'art. 5, comma 9, della legge
             24 dicembre 1993, n. 537;
                e) procedure   per   l'accettazione  da  parte  delle
             universita'    di    eredita',   donazioni   e   legati,
             prescindendo    da   ogni   autorizzazione   preventiva,
             ministeriale o prefettizia.
              9.  I  regolamenti  di cui al comma 8, lettere a), b) e
             c),   sono   emanati  previo  parere  delle  commissioni
             parlamentari competenti per materia.
              10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
             al  comma  8,  lettera c), il decreto del Presidente del
             Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge
             2 dicembre  1991,  n.  390,  e' emanato anche nelle more
             della  costituzione  della  Consulta  nazionale  per  il
             diritto  agli studi universitari di cui all'art. 6 della
             medesima legge.
              11.  Con  il  disegno  di  legge  di cui al comma 1, il
             Governo  propone  annualmente  al Parlamento le norme di
             delega   ovvero   di   delegificazione  necessarie  alla
             compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
             con  particolare  riferimento  alle  materie interessate
             dalla  attuazione della presente legge. In sede di prima
             attuazione  della presente legge, il Governo e' delegato
             ad  emanare,  entro  il  termine  di sei mesi decorrenti
             dalla  data di entrata in vigore dei decreti legislativi
             di  cui  all'art.  4, norme per la delegificazione delle
             materie  di  cui  all'art.  4,  comma 4, lettera c), non
             coperte  da  riserva  assoluta  di  legge, nonche' testi
             unici  delle  leggi che disciplinano i settori di cui al
             medesimo  art.  4, comma 4, lettera c), anche attraverso
             le  necessarie  modifiche, integrazioni o abrogazioni di
             norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17
             e dal presente articolo.".
              - Si  trascrive  il  testo dei punti numeri 56, 64, 65,
             66,  67,  69,  70,  72,  73 dell'allegato 1 della citata
             legge 15 marzo 1997, n. 59:
              "56.    Procedimenti    per   l'assicurazione   ed   il
             finanziamento   del   credito   all'esportazione:  legge
             24 maggio 1977, n. 227.".
              "64. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a
             tasso   agevolato   per   la   partecipazione   a   gare
             internazionali  in  Paesi  non  appartenenti  all'Unione
             europea: legge 20 ottobre 1990, n. 304, art. 3.".
              "65.  Procedimenti  per la concessione di finanziamenti
             alle   imprese   italiane   esportatrici:  decreto-legge
             28 maggio  1981,  n. 251, convertito, con modificazioni,
             dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.".
              "66.  Procedimenti  di  concessione  di  contributi  ad
             istituti,  enti  ed  associazioni per iniziative volte a
             promuovere  le  esportazioni:  legge 29 ottobre 1954, n.
             1083.".
              "67. Procedimenti sull'assicurazione e il finanziamento
             dei crediti inerenti all'esportazione di merci e servizi
             nonche'  alla  cooperazione  economica  e finanziaria in
             campo internazionale: legge 24 maggio 1977, n. 227.".
              "69.   Procedimenti  di  concessione  di  contributi  a
             consorzi  per  il  commercio  estero:  legge 21 febbraio
             1989, n. 83.".
              "70.   Procedimenti  di  concessione  di  contributi  a
             consorzi    agroalimentari    e   turistico-alberghieri:
             decreto-legge  28 maggio  1981,  n. 251, convertito, con
             modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.".
              "72.  Procedimenti  di  concessione  di  contributi per
             l'incremento    della   collaborazione   con   i   Paesi
             dell'Europa  centrale  ed  orientale:  legge 26 febbraio
             1992, n. 212.".
              "73.  Procedimenti sulla promozione alla partecipazione
             a  societa' ed imprese miste all'estero: legge 24 aprile
             1990, n. 100; legge 9 gennaio 1991, n. 19, art. 2.".
              - La  legge  24 maggio  1977,  n. 227, pubblicata nella
             Gazzetta   Ufficiale   27 maggio  1977,  n.  143,  reca:
             "Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei
             crediti  inerenti  alle esportazioni di merci e servizi,
             all'esecuzione   di   lavori   all'estero  nonche'  alla
             cooperazione    economica   e   finanziaria   in   campo
             internazionale".
              - Si trascrive l'art. 3 della legge 20 ottobre 1990, n.
             304,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  26 ottobre
             1990,  n.  251, recante "Provvedimenti per la promozione
             delle esportazioni":
              "Art.  3.  -  1.  Le  disponibilita' finanziarie di cui
             all'art.  2  del  decreto-legge  28 maggio 1981, n. 251,
             convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 29 luglio
             1981,  n.  394, possono essere utilizzate, nel limite di
             50 miliardi di lire, per la concessione di finanziamenti
             agevolati  a  fronte  di  spese da sostenere da parte di
             imprese italiane per la partecipazione all'estero a gare
             internazionali.
              2.  Sono obbligate alla restituzione immediata di detti
             finanziamenti, maggiorati   degli   interessi   a  tasso
             agevolato  applicati  ai  finanziamenti di cui al citato
             articolo  del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito,
             con  modificazioni,  dalla  legge  n.  394  del 1981, le
             aziende  vincitrici  della  gara a fronte della quale le
             spese  medesime siano state sostenute. Le aziende che si
             siano  deliberatamente ritirate dalla gara o siano state
             escluse  per  comportamento  alle stesse imputabile sono
             tenute      alla      restituzione      delle      somme
             riscosse, maggiorate   degli   interessi   a   tasso  di
             riferimento.
              3.   I  settori  beneficiari,  nonche'  i  criteri,  le
             modalita'  ed i limiti di concessione e restituzione dei
             finanziamenti  di  cui  al comma 1 saranno stabiliti con
             decreto  del  Ministro  del  tesoro,  di concerto con il
             Ministro  del commercio con l'estero. Sulle richieste di
             finanziamento  deliberera'  il  comitato per la gestione
             del  fondo  previsto dal citato art. 2 del decreto-legge
             n.  251  del  1981, convertito, con modificazioni, dalla
             legge n. 394 del 1981.".
              - Il  decreto-legge  28 maggio 1981, n. 251, pubblicato
             nella  Gazzetta  Ufficiale  30 maggio  1981,  n.  147, e
             convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 29 luglio
             1981,  n.  394  (Gazzetta  Ufficiale  29 luglio 1981, n.
             206),   reca:   "Provvedimenti  per  il  sostegno  delle
             esportazioni italiane".
              - La  legge  29 ottobre 1954, n. 1083, pubblicata nella
             Gazzetta  Ufficiale  29 novembre  1954,  n.  274,  reca:
             "Concessioni   di   contributi  per  lo  sviluppo  delle
             esportazioni italiane".
              - La  legge  21 febbraio  1989, n. 83, pubblicata nella
             Gazzetta   Ufficiale   10 marzo   1989,   n.  58,  reca:
             "Interventi  di  sostegno  per  i consorzi tra piccole e
             medie imprese industriali, commerciali ed artigiane".
              - La  legge  26 febbraio 1992, n. 212, pubblicata nella
             Gazzetta   Ufficiale   6 marzo   1992,   n.   55,  reca:
             "Collaborazione  con  i  Paesi  dell'Europa  centrale ed
             orientale".
              - La  legge  24 aprile  1990,  n. 100, pubblicata nella
             Gazzetta  Ufficiale  3 maggio 1990, n. 101, reca: "Norme
             sulla  promozione  della  partecipazione  a  societa' ed
             imprese miste all'estero".
              - Si  trascrive l'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n.
             19, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 1991,
             n.  17,  recante: "Norme per lo sviluppo delle attivita'
             economiche  e  della  cooperazione  internazionale della
             regione   Friuli-Venezia   Giulia,  della  provincia  di
             Belluno e delle aree limitrofe":
              "Art.  2. - 1. Per il finanziamento e la partecipazione
             a   imprese   e   societa'  estere  ed  altre  forme  di
             collaborazione  commerciale  e  industriale nei Paesi di
             cui  all'art.  1,  comma  1,  promosse  o partecipate da
             imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella
             regione  Friuli-Venezia  Giulia,  nella regione Veneto e
             nella  regione  Trentino-Alto Adige, ovvero da imprese o
             societa'  aventi  stabile  organizzazione  in  uno Stato
             dell'Unione  europea  controllate  da  imprese residenti
             nelle  regioni  menzionate,  e'  costituita  la societa'
             finanziaria Finest.
              2.   Al   fine  di  assicurare  il  collegamento  degli
             interventi  della  societa'  finanziaria con l'attivita'
             della  Societa' italiana per le imprese miste all'estero
             -  SIMEST S.p.a., il Ministro del commercio con l'estero
             e'  autorizzato  a concedere alla SIMEST S.p.a. La somma
             di  lire  10  miliardi  per l'anno 1991, come contributo
             straordinario   per   la  sottoscrizione  di  quote  del
             capitale  sociale della societa' finanziaria. Si applica
             l'art.  2458  del  codice  civile.  L'operativita' della
             Simest  nei  territori  e nei confronti delle imprese di
             cui  al  comma  1 si svolge di concerto con quella della
             Finest   secondo  la  disciplina  disposta  da  apposita
             convenzione  tra  le due societa'; tale convenzione deve
             valorizzare la specificita' del ruolo della Finest quale
             interlocutore privilegiato delle imprese di cui al comma
             1.
              3.  Alla  societa' finanziaria possono partecipare enti
             pubblici economici e soggetti privati.
              4. L'attivita' della societa' finanziaria dovra' essere
             coerente   con   gli   indirizzi  generali  di  politica
             commerciale     estera     stabiliti     dal    Comitato
             interministeriale   per  la  politica  economica  estera
             (CIPES)  tenuto conto della specificita' dell'intervento
             regionale  e della destinazione ai Paesi di cui all'art.
             1, comma 1.
              5.   Di   norma   le   partecipazioni   della  societa'
             finanziaria  non  possono  superare  il 25 per cento del
             capitale    dell'impresa   o   societa'   estera   e   i
             finanziamenti  della  societa'  finanziaria  non possono
             superare   il   25   per   cento   del   valore   totale
             dell'investimento dell'impresa o societa' o dell'impegno
             finanziario    dell'accordo    di   collaborazione.   Le
             partecipazioni  devono essere cedute di norma entro otto
             anni  dalla prima acquisizione, a prezzo non inferiore a
             valori  correnti, e i finanziamenti non possono superare
             di norma la durata di otto anni.
              6.  Gli  interventi della societa' finanziaria verranno
             destinati   alle   iniziative,   previste  dal  presente
             articolo,  promosse  o  partecipate dalle imprese aventi
             stabile e prevalente organizzazione nei territori di cui
             al   comma   1.   La  destinazione  delle  risorse  alle
             iniziative  del  presente  articolo  avra' luogo tenendo
             conto dell'operativita' su tutto il territorio di cui al
             comma  1  avendo  presente  come  criterio  di priorita'
             l'ammontare  dei  contributi  speciali  assegnati  dallo
             Stato   alle  regioni.  La  societa'  finanziaria  puo',
             inoltre,  partecipare direttamente a investimenti aventi
             carattere    strumentale   rispetto   ai   progetti   di
             cooperazione  industriale  e  commerciale  delle singole
             imprese,   sentite   le   regioni  interessate.  Saranno
             comunque  possibili  interventi  congiunti  con la Banca
             europea  per  la  ricostruzione e lo sviluppo e le altre
             organizzazioni  internazionali, nell'ambito dell'oggetto
             sociale.
              7.  Alle  operazioni  poste  in  essere  dalla societa'
             finanziaria  puo'  partecipare, per quote aggiuntive, la
             SIMEST  S.p.a.;  in  tal caso il limite di finanziamento
             complessivo e' elevato al 40 per cento. Sono estese alle
             operazioni poste in essere dalla societa' finanziaria le
             disposizioni  dell'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n.
             100;  il  coordinamento  tra la Finest e la Simest sara'
             effettuato,  in  base  all'art.  2458 del codice civile,
             anche  mediante  le nomine negli organi amministrativi e
             di controllo.
              8.  Puo'  essere  istituita, nell'ambito della societa'
             finanziaria,  una speciale sezione autonoma che effettua
             le  operazioni  indicate  al  comma  1  a  favore  delle
             iniziative  promosse  o  partecipate  da  imprese aventi
             stabile  e  prevalente  organizzazione  nell'area  della
             regione  Veneto,  nei  limiti delle risorse conferite da
             soggetti privati e della partecipazione assicurata dalla
             regione  Veneto  con  propri  fondi,  diversi  da quelli
             previsti  dalla  presente  legge. Potra' altresi' essere
             istituita  una  speciale sezione autonoma per la regione
             Trentino-Alto  Adige  con analoghe caratteristiche o due
             sezioni autonome per le province autonome di Trento e di
             Bolzano.
              9.   Al   fine   di  fornire  i  necessari  servizi  di
             informazione,   consulenza,   formazione  ed  assistenza
             tecnica  alle imprese, in relazione alle finalita' della
             presente  legge,  e'  istituito un Centro di servizi per
             gli scambi, anche in compensazione, e per l'attivita' di
             documentazione ed informazione agli operatori economici.
             Alla  costituzione  del  Centro  provvedono  la  regione
             Friuli-Venezia  Giulia,  con  il  concorso della regione
             Veneto,  e l'Istituto nazionale per il commercio estero,
             al   quale   e'   assegnato  allo  scopo  un  contributo
             straordinario,  per  il  periodo  1991-1994,  di  lire 9
             miliardi,  di cui lire 3 miliardi per l'anno 1991 e lire
             2 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Al
             Centro possono partecipare anche altri soggetti pubblici
             e  privati,  comprese le camere di commercio, industria,
             artigianato  e  agricoltura  e  l'unione  italiana delle
             camere di commercio stesse.
              Per le proprie attivita' il Centro puo' avvalersi della
             collaborazione  delle Universita' degli studi di Trieste
             e  di  Udine,  dell'Istituto  di  studi e documentazione
             sull'Europa  comunitaria e l'Europa orientale (ISDEE) di
             Trieste  e di altri istituti di studi e di ricerca delle
             regioni interessate.
              10.  Per  le  finalita' di cui al presente articolo, e'
             assegnato   alla   regione   Friuli-Venezia   Giulia  un
             contributo  speciale,  per il periodo 1991-1997, di lire
             200  miliardi,  di cui lire 30 miliardi per l'anno 1991,
             lire  27 miliardi per l'anno 1992 e lire 22 miliardi per
             l'anno 1993. Alla regione Veneto, per lo stesso periodo,
             e'  assegnato  per  le  medesime finalita' un contributo
             speciale  di  lire  52 miliardi, di cui lire 10 miliardi
             per  l'anno  1991  e  lire 8 miliardi per ciascuno degli
             anni 1992 e 1993.
              11. La localizzazione del Cento di cui al comma 9 sara'
             decisa con legge della regione Friuli-Venezia Giulia.".
              - Si  trascrivono  gli articoli 18, 19, 23, 24 e 48 del
             decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. 112, pubblicato
             nella   Gazzetta   Ufficiale   21 aprile  1998,  n.  92,
             supplemento  ordinario,  e  successive  modificazioni ed
             integrazioni,   recante:  "Conferimento  di  funzioni  e
             compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
             enti  locali,  in  attuazione  del  capo  I  della legge
             15 marzo 1997, n. 59":
              "Art.  18 (Funzioni e compiti conservati allo Stato). -
             1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative
             concernenti:
                a) i  brevetti  e  la  proprieta'  industriale, salvo
             quanto   previsto   all'art.  20  del  presente  decreto
             legislativo;
                b) la  classificazione  delle  tipologie di attivita'
             industriali  ai  sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto
             1977, n. 675;
                c) la determinazione dei campioni nazionali di unita'
             di  misura; la conservazione dei prototipi nazionali del
             chilogrammo  e  del  metro;  la  definizione di norme in
             materia di metrologia legale; la omologazione di modelli
             di strumenti di misura;
                d) la  definizione dei criteri generali per la tutela
             dei consumatori e degli utenti;
                e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;
                f) la  classificazione  delle sostanze che presentano
             pericolo  di  scoppio  o di incendio e la determinazione
             delle  norme  da osservarsi per l'impianto e l'esercizio
             dei  relativi  opifici, stabilimenti o depositi e per il
             trasporto  di  tali sostanze, compresi gli oli minerali,
             loro derivati e residui, ai sensi dell'art. 63 del regio
             decreto 18 giugno 1931, n. 773;
                g) le  industrie  operanti  nel  settore della difesa
             militare,   ivi   comprese   le   funzioni   concernenti
             l'autorizzazione  alla fabbricazione, all'importazione e
             all'esportazione di armi da guerra;
                h) la  fabbricazione, l'importazione, il deposito, la
             vendita  e  il  trasporto  di  armi  non  da guerra e di
             materiali esplodenti, ivi compresi i fuochi artificiali;
             la  vigilanza  sul  Banco  nazionale di prova delle armi
             portatili e delle munizioni commerciali;
                i) la    classificazione    dei    gas    tossici   e
             l'autorizzazione per il relativo impiego;
                l) le  prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato
             e  il  divieto  di utilizzazione in materia di macchine,
             prodotti  e dispositivi pericolosi, nonche' le direttive
             e le competenze in materia di certificazione, nei limiti
             previsti dalla normativa comunitaria;
                m) l'amministrazione  straordinaria  delle imprese in
             crisi,  ai  sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979,
             n. 95, e successive modifiche;
                n) la  determinazione  dei  criteri  generali  per la
             concessione,  per  il  controllo  e  per  la  revoca  di
             agevolazioni,    contributi,   sovvenzioni,   incentivi,
             benefici  di  qualsiasi  genere  all'industria,  per  la
             raccolta   di  dati  e  di  informazioni  relative  alle
             operazioni  stesse,  anche  ai  fini  di  monitoraggio e
             valutazione  degli  interventi, la fissazione dei limiti
             massimi  per l'accesso al credito agevolato alle imprese
             industriali,  la  determinazione  dei  tassi  minimi  di
             interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato;
                o) la   concessione   di   agevolazioni,  contributi,
             sovvenzioni,  incentivi,  benefici  di  qualsiasi genere
             all'industria,  nei  casi  di cui alle lettere seguenti,
             ovvero  in  caso  di attivita' o interventi di rilevanza
             economica  strategica  o di attivita' valutabili solo su
             scala  nazionale per i caratteri specifici del settore o
             per     l'esigenza     di     assicurare     un'adeguata
             concorrenzialita' fra gli operatori; tali attivita' sono
             identificate  con  decreto  del Presidente del Consiglio
             dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;
                p) la  concessione di agevolazioni, anche fiscali, di
             contributi,   incentivi,   benefici   per  attivita'  di
             ricerca,  sulle  risorse  allo  scopo disponibili per le
             aree depresse;
                q) la  gestione  del  fondo  speciale  per la ricerca
             applicata    e   del   fondo   speciale   rotativo   per
             l'innovazione   tecnologica   ai   sensi   della   legge
             17 febbraio 1982, n. 46;
                r) la  gestione del fondo di garanzia di cui all'art.
             2,  comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
             n.  662.  Con  delibera  della Conferenza unificata sono
             individuate,   tenuto   conto  dell'esistenza  di  fondi
             regionali  di garanzia, le regioni sul cui territorio il
             fondo  limita il proprio intervento alla contro-garanzia
             dei  predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia
             collettiva  fidi  di  cui  all'art.  155,  comma  4, del
             decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
                s) le  prestazioni,  i  servizi, le agevolazioni e la
             gestione  dei  fondi  destinati alle agevolazioni di cui
             alla   legge   24 maggio   1977,   n.  227,  nonche'  la
             determinazione  delle  tipologie e caratteristiche delle
             operazioni ammissibili al contributo e delle condizioni,
             modalita' e tempi della loro concessione;
                t) la   determinazione  delle  caratteristiche  delle
             macchine   utensili,   del   prezzo  di  vendita,  delle
             modalita'   per   l'applicazione   e   il  distacco  del
             contrassegno,  dei  modelli del certificato di origine e
             dei  registri speciali, ai sensi dell'art. 4 della legge
             28 novembre 1965, n. 1329;
                u) l'individuazione, sentita la Conferenza unificata,
             delle   aree   economicamente  depresse  del  territorio
             nazionale,  il  coordinamento,  la  programmazione  e la
             vigilanza   sul   complesso  dell'azione  di  intervento
             pubblico   nelle   aree   economicamente   depresse  del
             territorio    nazionale,    la   programmazione   e   il
             coordinamento  delle  grandi  infrastrutture a carattere
             interregionale  o  di  interesse  nazionale  ai sensi di
             quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge 22 ottobre
             1992,  n.  415, convertito con modificazioni dalla legge
             19 dicembre 1992, n. 488;
                v) il  coordinamento  delle  intese  istituzionali di
             programma,  definite dall'art. 2, comma 203, della legge
             23 dicembre  1996,  n.  662, e dei connessi strumenti di
             programmazione negoziata;
                z) l'attuazione   delle  misure  di  cui  alla  legge
             25 febbraio  1992, n. 215, per l'imprenditoria femminile
             e  al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito
             con  modificazioni  dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44,
             per l'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno;
                aa) l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge
             22 ottobre  1992,  n.  415, convertito con modificazioni
             dalla  legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la disciplina
             organica  dell'intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni
             alle  attivita'  produttive.  A  decorrere dalla data di
             entrata  in  vigore del presente decreto legislativo, le
             direttive  per  la concessione delle agevolazioni di cui
             al  predetto  decreto-legge n. 415, sono determinate con
             decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
             dell'artigianato,    d'intesa    con    la    Conferenza
             Stato-regioni,   ad   eccezione   di   quelle   per   le
             agevolazioni  previste  dalla  lettera  p)  del presente
             comma;
                bb) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari
             ai  soggetti  operanti nel settore della cinematografia,
             di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
             modificazioni e integrazioni.
              2.  Senza  pregiudizio  delle attivita' concorrenti che
             possono  svolgere le regioni e gli enti locali, ai sensi
             dell'art.  1, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
             lo   Stato   continua  a  svolgere  funzioni  e  compiti
             concernenti:
                a) l'assicurazione,    la   riassicurazione   ed   il
             finanziamento dei crediti all'esportazione;
                b) la  partecipazione  ad  imprese  e societa' miste,
             promosse   o   partecipate   da   imprese  italiane;  la
             promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico
             ed   organizzativo   di   iniziative   di   penetrazione
             commerciale,   di   investimento   e   di   cooperazione
             commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
                c) il  sostegno  alla  partecipazione  di  imprese  e
             societa' italiane a gare internazionali;
                d) l'attivita'  promozionale  di  rilievo  nazionale,
             attualmente  disciplinata  dalla legge 25 marzo 1997, n.
             68.
              3. Restano fermi le funzioni e i compiti assegnati alla
             cabina di regia nazionale dalla legislazione vigente".
              "Art.  19 (Conferimento di funzioni alle regioni e agli
             enti  locali).  - 1. Sono delegate alle regioni tutte le
             funzioni  amministrative  statali concernenti la materia
             dell'industria,   come   definita   nell'art.   17,  non
             riservate  allo  Stato  ai  sensi  dell'art.  18  e  non
             attribuite  alle  province  e  alle camere di commercio,
             industria,  artigianato  e  agricoltura,  ai  sensi  del
             presente  articolo  e  dell'art.  20.  Tra  le  funzioni
             delegate  sono comprese anche le funzioni amministrative
             concernenti   l'attuazione   di  interventi  dell'Unione
             europea salvo quanto disposto dall'art. 18.
              2. Salvo quanto previsto nell'art. 18, comma 1, lettere
             n),  o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra
             le  funzioni  delegate alle regioni quelle inerenti alla
             concessione  di  agevolazioni,  contributi, sovvenzioni,
             incentivi  e benefici di qualsiasi genere all'industria,
             ivi  compresi quelli per le piccole e medie imprese, per
             le   aree   ricomprese   in  programmi  comunitari,  per
             programmi  di  innovazione  e trasferimento tecnologico,
             nonche'  quelli  per  singoli  settori  industriali, per
             l'incentivazione,   per   la  cooperazione  nel  settore
             industriale,  per  il  sostegno  agli  investimenti  per
             impianti  ed  acquisto di macchine, per il sostegno allo
             sviluppo        della        commercializzazione       e
             dell'internazionalizzazione   delle   imprese,   per  lo
             sviluppo  dell'occupazione  e  dei  servizi  reali  alle
             industrie.   Alle  funzioni  delegate  ineriscono  anche
             l'accertamento  di  speciali qualita' delle imprese, che
             siano richieste specificamente dalla legge ai fini della
             concessione    di    tali    agevolazioni,   contributi,
             sovvenzioni,   incentivi   e   benefici.  Alle  funzioni
             delegate  ineriscono,  inoltre, gli adempimenti tecnici,
             amministrativi  e  di  controllo  per  la  concessione e
             l'erogazione    delle    agevolazioni   alle   attivita'
             produttive  nelle  aree  individuate  dallo  Stato  come
             economicamente    depresse.   Alle   funzioni   delegate
             ineriscono, infine, le determinazioni delle modalita' di
             attuazione    degli   strumenti   della   programmazione
             negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regioni
             ed  enti  locali  anche  in  ordine  alle competenze che
             verranno affidate ai soggetti responsabili.
              3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle
             funzioni  amministrative  delegate  e programmatorie, le
             regioni  attivano  forme  di cooperazione funzionali con
             gli  enti locali secondo le modalita' previste dall'art.
             3, comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59.
              4.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del
             presente  decreto  legislativo,  ciascuna  regione  puo'
             proporre   l'adozione   di   criteri  differenziati  per
             l'attuazione   nel  proprio  ambito  territoriale  delle
             misure di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'art. 18.
              5. Salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettere
             n),  o),  p),  q), r), s), z), aa) e bb), i fondi che le
             leggi  dello  Stato  destineranno  alla  concessione  di
             agevolazioni,   contributi,   sovvenzioni,  incentivi  e
             benefici   di  qualsiasi  genere  all'industria  saranno
             erogati dalle regioni.
              6.  I fondi relativi alle materie delegate alle regioni
             sono  ripartiti  tra  le  medesime  e confluiscono in un
             unico   fondo   regionale   amministrato  secondo  norme
             stabilite da ciascuna regione.
              7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese
             col    Ministro    dell'industria,   del   commercio   e
             dell'artigianato   previste   in  relazione  a  funzioni
             conferite alle regioni.
              8.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
             Ministri,  su  proposta  della Conferenza Stato-regioni,
             sono  definiti  i  criteri  di  riparto,  recanti  anche
             eventuali  quote  minime relative alle diverse finalita'
             di  rilievo  nazionale previste, nonche' quelle relative
             alle  diverse  tipologie  di  concessione  disposte  dal
             presente decreto legislativo.
              9.   Sono   conferite   alle   province   le   funzioni
             amministrative   relative  alla  produzione  di  mangimi
             semplici,  composti,  completi  o  complementari, di cui
             agli  articoli  4  e  5 della legge 15 febbraio 1963, n.
             281,  e  successive  modificazioni,  ed  al  decreto del
             Presidente  della  Repubblica  31 marzo 1988, n. 152. Lo
             svolgimento  di  dette attivita' si intende autorizzato,
             conformemente  alla  disciplina  prevista  dall'art.  20
             della  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  qualora non sia
             comunicato  all'interessato  il provvedimento di diniego
             entro  il  termine  di  novanta  giorni, che puo' essere
             ridotto con regolamento da emanare ai sensi dello stesso
             art. 20 della legge n. 241 del 1990.
              10. Abrogato.
              11.   Con  i  decreti  legislativi,  emanati  ai  sensi
             dell'art.  10  della  legge  15 marzo  1997, n. 59, sono
             individuate  le  attivita' di collaudo, autorizzazione o
             omologazione  comunque  denominate, relative a macchine,
             prodotti  e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a
             marcatura  CE,  da  conservare allo Stato, da attribuire
             agli  enti  locali  o che possono essere svolte anche da
             soggetti privati abilitati.
              12.  Le  regioni provvedono alle incentivazioni ad esse
             conferite  ai  sensi  del  presente  articolo, con legge
             regionale.  Esse subentrano alle amministrazioni statali
             nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni
             dalle  stesse  stipulate  in  forza dileggi ed in vigore
             alla  data  di  effettivo  trasferimento  e delega delle
             funzioni  disposte  dal  presente  decreto legislativo e
             stipulando,   ove   occorra,   atti   integrativi   alle
             convenzioni stesse per i necessari adeguamenti".
              "Art.  23  (Conferimento  di  funzioni ai comuni). - 1.
             Sono  attribuite  ai  comuni  le funzioni amministrative
             concernenti    la   realizzazione,   l'ampliamento,   la
             cessazione,  la  riattivazione,  la  localizzazione e la
             rilocalizzazione  di impianti produttivi, ivi incluso il
             rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
              2.  Nell'ambito  delle funzioni conferite in materia di
             industria  dall'art.  19,  le  regioni provvedono, nella
             propria  autonomia  organizzativa  e  finanziaria, anche
             attraverso   le   province,   al   coordinamento   e  al
             miglioramento   dei   servizi   e  dell'assistenza  alle
             imprese, con particolare riferimento alla localizzazione
             ed  alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla
             creazione di aree industriali. L'assistenza consiste, in
             particolare,  nella  raccolta e diffusione, anche in via
             telematica,      delle      informazioni     concernenti
             l'insediamento   e   lo   svolgimento   delle  attivita'
             produttive  nel  territorio  regionale,  con particolare
             riferimento  alle  normative applicabili, agli strumenti
             agevolativi  e  all'attivita' delle unita' organizzative
             di  cui all'art. 24, nonche' nella raccolta e diffusione
             delle   informazioni   concernenti   gli   strumenti  di
             agevolazione    contributiva    e   fiscale   a   favore
             dell'occupazione  dei lavoratori dipendenti e del lavoro
             autonomo.
              3.   Le   funzioni   di   assistenza   sono  esercitate
             prioritariamente  attraverso  gli sportelli unici per le
             attivita' produttive".
              "Art. 24 (Princi'pi organizzativi per l'esercizio delle
             funzioni   amministrative  in  materia  di  insediamenti
             produttivi).  - 1. Ogni comune esercita, singolarmente o
             in  forma  associata,  anche  con  altri enti locali, le
             funzioni  di  cui  all'art. 23, assicurando che un'unica
             struttura sia responsabile dell'intero procedimento.
              2. Presso la struttura e' istituito uno sportello unico
             al  fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso,
             anche in via telematica, al proprio archivio informatico
             contenente    i   dati   concernenti   le   domande   di
             autorizzazione  e  il  relativo  iter  procedurale,  gli
             adempimenti  necessari  per le procedure autorizzatorie,
             nonche'  tutte  le  informazioni  disponibili  a livello
             regionale,  ivi comprese quelle concernenti le attivita'
             promozionali,   che  dovranno  essere  fornite  in  modo
             coordinato.
              3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere
             di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura per
             la realizzazione dello sportello unico.
              4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali
             possono  avvalersi,  nelle  forme  concordate,  di altre
             amministrazioni  ed  enti  pubblici,  cui  possono anche
             essere    affidati    singoli    atti   istruttori   del
             procedimento.
              5.   Laddove   siano  stipulati  patti  territoriali  o
             contratti   d'area,   l'accordo   tra  gli  enti  locali
             coinvolti puo' prevedere che la gestione dello sportello
             unico  sia  attribuita al soggetto pubblico responsabile
             del patto o del contratto".
              "Art.  48 (Conferimento di funzioni alle regioni). - 1.
             I  trasferimenti  e le deleghe di funzioni alle regioni,
             disposti  nelle  materie  di  cui  al  presente  titolo,
             comprendono, tra l'altro, le funzioni relative:
                a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere,
             mostre  ed  esposizioni  organizzate  al  di  fuori  dei
             confini   nazionali   per  favorire  l'incremento  delle
             esportazioni  dei prodotti locali, anche con la stampa e
             la   distribuzione  di  pubblicazioni  per  la  relativa
             propaganda;
                b) alla promozione e al sostegno alla costituzione di
             consorzi  esclusi quelli a carattere multiregionale, tra
             piccole  e  medie  imprese  industriali,  commerciali  e
             artigiane,  come  individuati dagli articoli 1 e 2 della
             legge 21 febbraio 1989, n. 83;
                c) alla   promozione   ed  al  sostegno  finanziario,
             tecnico-economico  ed  organizzativo  di  iniziative  di
             investimento    e   di   cooperazione   commerciale   ed
             industriale da parte di imprese italiane;
                d) allo   sviluppo   della   commercializzazione  nei
             mercati  di  altri  Paesi  dei  prodotti agro-alimentari
             locali;
                e) alla  promozione ed al sostegno della costituzione
             di  consorzi agro-alimentari, come individuati dall'art.
             10,  comma  1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
             convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 29 luglio
             1981, n. 394;
                f) alla  promozione ed al sostegno della costituzione
             di   consorzi  turistico-alberghieri,  come  individuati
             dall'art.  10,  comma 2, del citato decreto-legge n. 251
             del 1981;
                g) alla  predisposizione  ed  all'attuazione  di ogni
             altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi.
              2.  Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui
             al  comma 1, le regioni possono avvalersi anche dell'ICE
             e  delle  camere  di commercio, industria, artigianato e
             agricoltura.".
              - Si   trascrive  l'art.  24  del  decreto  legislativo
             31 marzo   1998,   n.  143,  pubblicato  nella  Gazzetta
             Ufficiale 1o maggio 1998, n. 109, recante: "Disposizioni
             in  materia di commercio con l'estero, a norma dell'art.
             4,  comma  4,  lettera  c),  e  dell'art. 11 della legge
             15 marzo 1997, n. 59":
              "Art.   24   (Indirizzo   strategico   e  coordinamento
             operativo).  -  1.  E'  costituita  presso  il  Comitato
             interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
             una   commissione  permanente  per  il  coordinamento  e
             l'indirizzo  strategico  della  politica commerciale con
             l'estero,  presieduta  dal  Presidente del Consiglio dei
             Ministri o per sua delega dal Ministro del commercio con
             l'estero   e  composta  dai  Ministri  del  tesoro,  del
             bilancio  e della programmazione economica, degli affari
             esteri,  del commercio con l'estero, dell'industria, del
             commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole.
             La  commissione tiene luogo, nella materia del commercio
             con   l'estero,   degli  organismi  collegiali  previsti
             dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre
             1997,  n.  430.  Le deliberazioni della commissione sono
             sottoposte  all'esame del CIPE ed hanno corso qualora il
             CIPE  non  le  esamini  entro  trenta  giorni dalla loro
             trasmissione.  La  commissione  delibera su proposta del
             Ministro del commercio con l'estero. Presso il Ministero
             del  commercio  con  l'estero e' costituita, senza oneri
             per  il  bilancio dello Stato, un'apposita struttura per
             il   supporto   tecnico  istruttorio  nelle  materie  di
             competenza della commissione.
              2.  La  commissione,  fatte salve le attribuzioni delle
             amministrazioni   competenti   in  materia  comunitaria,
             nonche'  le  attribuzioni  del  Ministero  degli  affari
             esteri  in  materia  di  politica  internazionale  e  le
             specifiche  competenze delle amministrazioni dello Stato
             e  delle  altre amministrazioni pubbliche, puo', al fine
             di   razionalizzare  l'impiego  delle  risorse,  emanare
             direttive intese ad indicare priorita', nonche' definire
             parametri    e   criteri   operativi   comuni   per   le
             amministrazioni,  gli  enti e gli organismi operanti nel
             settore.
              3.   La  commissione  permanente  di  cui  al  comma  1
             stabilisce le modalita' e i criteri per il coordinamento
             dell'attivita'  delle amministrazioni, enti ed organismi
             operanti  nel  settore del commercio con l'estero, fatte
             salve  le specifiche competenze dei Ministeri vigilanti.
             A  tale  fine  il  Ministro  del  commercio con l'estero
             convoca   e   presiede  riunioni  di  coordinamento  fra
             rappresentanti  dei  Ministeri interessati, presidenti o
             direttori  generali dell'ICE, della SIMEST S.p.a., della
             FINEST  S.p.a.  di  INFORMEST,  del soggetto gestore del
             Fondo  di  cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n.
             295,  e  dell'Istituto  per  i  servizi assicurativi del
             commercio con l'estero. La commissione promuove altresi'
             la   costituzione   e   la  diffusione  territoriale  di
             sportelli  unici  per  le  imprese  e  gli operatori del
             settore  ai  fini  della  fruizione  dei servizi e delle
             agevolazioni previste in materia, ai sensi delle vigenti
             disposizioni.".
              - La  delibera  della quinta commissione permanente del
             CIPE del 29 giugno 2000 e' confluita nella delibera CIPE
             4 agosto   2000,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
             31 ottobre  2000,  n. 255, che reca: "Costituzione degli
             sportelli  regionali  per  l'internazionalizzazione  del
             sistema delle imprese (Deliberazione n. 91/2000)".

          Note all'art. 1:
              - Per  il  riferimento  al decreto legislativo 31 marzo
             1998, n. 112, si vedano le note alle premesse.
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
             26 maggio  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
             28 giugno 2000, n. 149, reca: "Individuazione dei beni e
             delle   risorse   umane,   finanziarie,  strumentali  ed
             organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio
             delle  funzioni  in materia di incentivi alle imprese di
             cui  agli  articoli  19,  30,  34,  41  e 48 del decreto
             legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
              - Si  trascrive  l'art.  7  della citata legge 15 marzo
             1997, n. 59:
              "Art.  7.  -  1.  Ai  fini della attuazione dei decreti
             legislativi  di  cui  agli  articoli  1,  3 e 4 e con le
             scadenze  temporali  e  modalita' dagli stessi previste,
             alla  puntuale  individuazione  dei beni e delle risorse
             finanziarie,   umane,  strumentali  e  organizzative  da
             trasferire,  alla loro ripartizione tra le regioni e tra
             regioni  ed  enti locali ed ai conseguenti trasferimenti
             si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
             Ministri,  sentiti  i Ministri interessati e il Ministro
             del  tesoro.  Il  trasferimento dei beni e delle risorse
             deve  comunque  essere  congruo rispetto alle competenze
             trasferite  e  al  contempo deve comportare la parallela
             soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione
             statale  periferica,  in  rapporto  ad eventuali compiti
             residui.
              2.  Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
             acquisito il parere della commissione di cui all'art. 5,
             della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
             le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
             e  della  Conferenza  Stato-citta'  e  autonomie  locali
             allargata  al  rappresentanti  delle  comunita' montane.
             Sugli   schemi,  inoltre,  sono  sentiti  gli  organismi
             rappresentativi  degli  enti  locali  funzionali  ed  e'
             assicurata   la   consultazione   delle   organizzazioni
             sindacali maggiormente  rappresentative. I pareri devono
             essere  espressi  entro  trenta  giorni dalla richiesta.
             Decorso  inutilmente  tale  termine  i  decreti  possono
             comunque essere emanati.
              3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma
             1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri
             di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto
             1988,  n.  400,  introdotto dall'art. 13, comma 1, della
             presente  legge,  entro novanta giorni dalla adozione di
             ciascun  decreto  di  attuazione  di  cui al comma 1 del
             presente  articolo.  Per  i  regolamenti di riordino, il
             parere   del  Consiglio  di  Stato  e'  richiesto  entro
             cinquantacinque  giorni  ed  e' reso entro trenta giorni
             dalla  richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il
             termine di novanta giorni, il regolamento e' adottato su
             proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri. In
             sede  di prima emanazione gli schemi di regolamento sono
             trasmessi  alla  Camera  dei  deputati e al Senato della
             Repubblica  perche'  su  di  essi sia espresso il parere
             della Commissione di cui all'art. 5, entro trenta giorni
             dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine
             i regolamenti possono essere comunque emanati.
              3-bis.  Il  Governo  e'  delegato a emanare, sentito il
             parere  delle competenti Commissioni parlamentari, entro
             il   30 settembre   1998,  un  decreto  legislativo  che
             istituisce   un'addizionale   comunale   all'IRPEF.   Si
             applicano  i  principi  e  i criteri direttivi di cui ai
             commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1997,
             n. 449.".
              - Si  trascrive l'art. 1 della citata legge 26 febbraio
             1992, n. 212:
              "Art. 1. - 1. A sostegno della realizzazione di riforme
             strutturali  e  di  iniziative  rivolte  a  favorire  la
             transizione verso forme di economia di mercato nei Paesi
             individuati  annualmente  dal CIPE con delibera adottata
             su   proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri,  di
             concerto  con il Ministro del commercio con l'estero, il
             Ministero  degli  affari  esteri promuove, nei confronti
             degli   stessi   Paesi,   la  collaborazione  economica,
             sociale,    scientifica,    tecnologica,   formativa   e
             culturale.  Tale collaborazione, a sostegno del processo
             di integrazione europea, deve favorire la valorizzazione
             delle  risorse  umane  e naturali, il consolidamento dei
             valori  democratici  del  pluralismo,  la garanzia della
             tutela   dei   diritti   dell'uomo,  secondo  direttrici
             formulate   dalla  Conferenza  per  la  sicurezza  e  la
             cooperazione in Europa (CSCE).
              2.   Sono  considerate  prioritarie  le  iniziative  da
             realizzarsi  nell'ambito del coordinamento multilaterale
             esercitato  dalla  Comunita'  economica  europea e dalle
             altre  organizzazioni internazionali di cui l'Italia sia
             parte.   Sono   considerati   prioritari   altresi'  gli
             interventi  individuati  nell'ambito  del  programma  di
             collaborazione   economica   con  i  Paesi  partecipanti
             all'"Iniziativa Esagonale" nonche' i programmi esecutivi
             in sede di collaborazione interregionale multilaterale.
              3.  Su  proposta del Ministro degli affari esteri e del
             Ministro  del tesoro, nonche', per quanto di competenza,
             del  Ministro del commercio con l'estero, e d'intesa con
             i  Ministri  di  volta in volta interessati, il Comitato
             interministeriale   per  la  politica  economica  estera
             (CIPES),  in  riunioni  cui partecipano anche i Ministri
             della   sanita',   dell'universita'   e   della  ricerca
             scientifica  e  tecnologica e dell'ambiente, formula gli
             indirizzi  generali  della collaborazione con i Paesi di
             cui   al  comma  1  e  provvede  per  ciascuno  di  essi
             all'approvazione    di    un   programma   organico   di
             collaborazione    da    attuarsi    attraverso   accordi
             intergovernativi   e   iniziative   concordate  in  sede
             multilaterale.
              4.  Il  CIPES,  nelle riunioni di cui al comma 3, sulla
             base   degli   indirizzi   approvati   e   dei   singoli
             programmi-Paese:
                a) determina   la   ripartizione   di  massima  delle
             disponibilita'   finanziarie  per  settori  e  strumenti
             d'intervento, con particolare riguardo alla ripartizione
             tra intervento multilaterale e bilaterale;
                b) approva  la  relazione  predisposta  dal  Ministro
             degli affari esteri ai sensi del comma 5.
              5.  Annualmente,  in  allegato allo stato di previsione
             della  spesa  del  Ministero  degli affari esteri, viene
             trasmessa  al  Parlamento  una  relazione previsionale e
             programmatica  predisposta  dal  Ministro, contenente le
             proposte  e  le  motivazioni riguardanti la ripartizione
             delle risorse finanziarie previste dalla presente legge,
             la   scelta   delle   priorita'  e  dei  singoli  Paesi,
             l'indicazione  degli  strumenti di intervento e il grado
             di  coordinamento  degli stessi con gli altri interventi
             di  organismi  finanziari  nazionali e di organizzazioni
             internazionali nei Paesi di cui al comma 1. La relazione
             deve  essere  corredata  da  analisi e valutazioni sullo
             stato di attuazione dei programmi e delle collaborazioni
             realizzate  con  organismi  finanziari  nazionali  e con
             organizzazioni internazionali. Le competenti commissioni
             parlamentari  esprimono  il  parere su tale relazione in
             occasione dell'esame del medesimo stato di previsione.
              6.  Il  CIPES,  nelle riunioni di cui al comma 3, sulla
             base  degli indirizzi e dei programmi-Paese approvati in
             quella  sede,  delibera  direttive alla Sezione speciale
             per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE),
             ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge 24 maggio
             1977,  n.  227, in ordine al carattere prioritario degli
             interventi  collegati alle iniziative di cui all'art. 3,
             comma  3,  ed  a  quelli  di  supporto  alle  iniziative
             effettuate   da  parte  dell'Istituto  centrale  per  il
             credito a medio termine (Mediocredito centrale) ai sensi
             della  legge  24 aprile 1990, n. 10, e dell'art. 2 della
             legge  9 gennaio  1991,  n.  19,  nonche' ai sensi della
             legge    24 maggio    1977,   n.   227,   e   successive
             modificazioni,  e  dell'art.  14  della  legge 5 ottobre
             1991, n. 317.".