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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1988, n. 152

Recepimento di quindici direttive CEE relative alla produzione e commercializzazione di mangimi, incluse nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento interno agli atti normativi comunitari

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/5/1988
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Testo in vigore dal:  29-5-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 399, recante modificazioni ed integrazioni alla citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;
Viste le direttive CEE concernenti la produzione e la commercializzazione dei mangimi numeri 74/63, 77/101, 79/372, 79/373, 79/797,. 80/502, 80/509, 80/510, 80/511, 80/695, 82/475, 82/937, 82/957, 83/87, 86/354, tutte indicate nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;
Considerato che in data l° dicembre 1987, ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, recante delega al Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nell'elenco B allegato alla stessa legge, lo schema del presente provvedimento è stato inviato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Visto il parere espresso dal Senato della Repubblica, IX commissione agricoltura e produzione agro-alimentare;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del commercio con l'estero;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1988;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. L'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. La presente legge si applica ai prodotti di origine vegetale, animale e minerale, nonché ai prodotti chimico-industriali isolati o tra loro convenientemente mescolati, destinati all'alimentazione degli animali allevati.
2. Le definizioni dei mangimi sono quelle che figurano nell'allegato I alla presente legge.
3. Sono "prodotti di origine minerale" i singoli sali minerali e le loro associazioni destinati all'alimentazione degli animali allevati.
4. Sono "additivi" le sostanze le quali possono, se incorporate nei mangimi, influenzare favorevolmente le caratteristiche degli stessi e le produzioni animali.
5. Sono considerati additivi anche le sostanze pigmentanti, nonché le sostanze coloranti ammesse per la denaturazione e il riconoscimento delle sostanze alimentari.
6. Sono "integratori per mangimi" le preparazioni contenenti, sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, singolarmente o associati tra di essi, vitamine, antibiotici e residuati della loro preparazione, sali di elementi oligodinamici ed altri costituenti ad azione biologica e comunque destinati ad essere aggiunti a mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo, o di stimolare determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali.
7. Sono "integratori medicati per mangimi" le preparazioni contenenti, sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, i principi attivi ammessi, e destinate a sopperire a particolari esigenze dello stato di salute degli animali per mezzo di trattamenti collettivi per via alimentare.
8. Il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9, stabilisce con proprio decreto:
a) quali siano i principi attivi che sono consentiti nella preparazione degli integratori e degli integratori medicati per mangimi;
b) la concentrazione massima di ciascuno di detti principi attivi consentita negli integratori e negli integratori medicati per mangimi;
c) la dose minima e, quando occorra, quella massima di ciascuno di detti principi attivi consentita nel mangime contenente integratori o integratori medicati, in relazione all'impiego per le varie specie animali;
d) le dosi e le modalità di impiego degli integratori medicati per mangimi destinati ai trattamenti collettivi per via alimentare e le condizioni cui debbono essere subordinati la produzione, la vendita e l'impiego degli stessi e dei mangimi con essi preparati;
e) quali siano gli additivi, i prodotti minerali e chimico-industriali consentiti nell'alimentazione animale, le rispettive caratteristiche, nonché, quando occorrano, le norme di impiego e di confezionamento e le dichiarazioni da fornirsi agli acquirenti;
f) le quantità massime di sostanze e prodotti indesiderabili tollerate negli alimenti per uso zootecnico, stabilendo, se necessario, norme in materia di utilizzazione, di confezionamento e di dichiarazioni da fornire per detti alimenti".