DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2019)
Testo in vigore dal: 1-5-2019
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 18. 
              Funzioni e compiti conservati allo Stato 
 
  1.  Sono  conservate  allo   Stato   le   funzioni   amministrative
concernenti: 
    a) i brevetti e la proprieta' industriale, salvo quanto  previsto
all'articolo 20 del presente decreto legislativo; 
    b) la classificazione delle tipologie di attivita' industriali ai
sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675; 
    c) la determinazione dei campioni nazionali di unita' di  misura;
la conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro; 
la  definizione  di  norme  in  materia  di  metrologia  legale;   la
omologazione di modelli di strumenti di misura; 
    d)  la  definizione  dei  criteri  generali  per  la  tutela  dei
consumatori e degli utenti; 
    e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale; 
    f) la classificazione delle sostanze che presentano  pericolo  di
scoppio o di incendio e la determinazione delle norme  da  osservarsi
per l'impianto e l'esercizio dei  relativi  opifici,  stabilimenti  o
depositi e per il  trasporto  di  tali  sostanze,  compresi  gli  oli
minerali, loro derivati e residui,  ai  sensi  dell'articolo  63  del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
    g) le industrie operanti nel settore della difesa  militare,  ivi
comprese le funzioni concernenti l'autorizzazione alla fabbricazione,
all'importazione e all'esportazione di armi da guerra; 
    h) la fabbricazione, l'importazione, il deposito, la vendita e il
trasporto di armi non  da  guerra  e  di  materiali  esplodenti,  ivi
compresi i fuochi artificiali; la vigilanza sul  Banco  nazionale  di
prova delle armi portatili e delle munizioni commerciali; 
    i) la classificazione dei gas tossici e l'autorizzazione  per  il
relativo impiego; 
    l) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto
di utilizzazione in  materia  di  macchine,  prodotti  e  dispositivi
pericolosi, nonche' le  direttive  e  le  competenze  in  materia  di
certificazione, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria; 
    m) l'amministrazione straordinaria delle  imprese  in  crisi,  ai
sensi dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e  successive
modifiche; 
    n) la determinazione dei criteri generali per la concessione, per
il  controllo  e  per  la   revoca   di   agevolazioni,   contributi,
sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi  genere  all'industria,
per la raccolta di dati e di informazioni  relative  alle  operazioni
stesse, anche ai fini di monitoraggio e valutazione degli interventi,
la fissazione dei limiti massimi per l'accesso al  credito  agevolato
alle imprese industriali,  la  determinazione  dei  tassi  minimi  di
interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato; 
    o)  la  concessione  di  agevolazioni,  contributi,  sovvenzioni,
incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria,  nei  casi  di
cui alle lettere seguenti, ovvero in caso di attivita'  o  interventi
di rilevanza economica strategica o di attivita' valutabili  solo  su
scala  nazionale  per  i  caratteri  specifici  del  settore  o   per
l'esigenza  di  assicurare  un'adeguata  concorrenzialita'  fra   gli
operatori;  tali  attivita'  sono  identificate   con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri,  d'intesa  con  la  Conferenza
Statoregioni; 
    p) la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di  contributi,
incentivi, benefici per attivita'  di  ricerca,  sulle  risorse  allo
scopo disponibili per le aree depresse; 
    q) la gestione del fondo speciale per la ricerca applicata e  del
fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi  della
legge 17 febbraio 1982, n. 46; 
    r) la gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23  dicembre  1996,  n.  662.  ((PERIODO
SOPPRESSO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34)); 
    s) le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e la  gestione  dei
fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 24  maggio  1977,
n. 227, nonche' la determinazione delle tipologie  e  caratteristiche
delle  operazioni  ammissibili  al  contributo  e  delle  condizioni,
modalita' e tempi della loro concessione; 
    t)  la  determinazione  delle  caratteristiche   delle   macchine
utensili, del prezzo di vendita, delle modalita' per l'applicazione e
il distacco del contrassegno, dei modelli del certificato di  origine
e dei registri speciali, ai sensi  dell'articolo  4  della  legge  28
novembre 1965, n. 1329; 
    u) l'individuazione, sentita la Conferenza unificata, delle  aree
economicamente depresse del territorio nazionale,  il  coordinamento,
la  programmazione  e  la  vigilanza  sul  complesso  dell'azione  di
intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio
nazionale,  la  programmazione  e  il  coordinamento   delle   grandi
infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla  legge  19  dicembre
1992, n. 488; 
    v) il coordinamento  delle  intese  istituzionali  di  programma,
definite dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 
662, e dei connessi strumenti di programmazione negoziata; 
    z) l'attuazione delle misure di cui alla legge 25 febbraio  1992,
n. 215, per l'imprenditoria femminile e al decreto-legge 30  dicembre
1985, n. 786, convertito con modificazioni dalla  legge  28  febbraio
1986, n. 44, per l'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno; 
    aa) l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22  ottobre
1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla  legge  19  dicembre
1992,  n.  488,  per  la  disciplina  organica  dell'intervento   nel
Mezzogiorno e agevolazioni alle  attivita'  produttive.  A  decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,  le
direttive per la concessione delle agevolazioni di  cui  al  predetto
decreto-legge n. 415,  sono  determinate  con  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  d'intesa  con  la
Conferenza Statoregioni, ad eccezione di quelle per  le  agevolazioni
previste dalla lettera p) del presente comma; 
    bb) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti
operanti nel settore  della  cinematografia,  di  cui  alla  legge  4
novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni e integrazioni. 
  2.  Senza  pregiudizio  delle  attivita'  concorrenti  che  possono
svolgere le regioni e gli enti  locali,  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 6, della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  lo  Stato  continua  a
svolgere funzioni e compiti concernenti: 
    a) l'assicurazione, la riassicurazione ed  il  finanziamento  dei
crediti all'esportazione; 
    b) la partecipazione ad imprese  e  societa'  miste,  promosse  o
partecipate  da  imprese  italiane;  la  promozione  ed  il  sostegno
finanziario,  tecnicoeconomico  ed  organizzativo  di  iniziative  di
penetrazione  commerciale,  di   investimento   e   di   cooperazione
commerciale ed industriale da parte di imprese italiane; 
    c) il sostegno alla partecipazione di imprese e societa' italiane
a gare internazionali; 
    d) l'attivita' promozionale  di  rilievo  nazionale,  attualmente
disciplinata dalla legge 25 marzo 1997, n. 68. 
  3. Restano fermi le funzioni e i compiti assegnati alla  cabina  di
regia nazionale dalla legislazione vigente.