LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

note: Entrata in vigore della legge: 2-9-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
Testo in vigore dal: 31-7-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 20 
                         (Silenzio assenso) 
 
  1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad
istanza di parte per il rilascio di provvedimenti  amministrativi  il
silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento  di
accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori  istanze  o
diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato,
nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il  provvedimento  di
diniego, ovvero non procede  ai  sensi  del  comma  2.  Tali  termini
decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato. 
  2. L'amministrazione competente puo' indire,  entro  trenta  giorni
dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di
servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo  conto  delle  situazioni
giuridiche soggettive dei controinteressati. 
  2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale  a
provvedimento di accoglimento ai sensi del comma  1,  fermi  restando
gli   effetti   comunque   intervenuti    del    silenzio    assenso,
l'amministrazione e' tenuta, su richiesta del privato, a  rilasciare,
in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei  termini  del
procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento  della  domanda
ai sensi del presente  articolo.  Decorsi  inutilmente  dieci  giorni
dalla richiesta, l'attestazione e' sostituita  da  una  dichiarazione
del privato ai sensi ((dell'articolo)) 47 del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  3. Nei casi in cui il  silenzio  dell'amministrazione  equivale  ad
accoglimento  della  domanda,   l'amministrazione   competente   puo'
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies. 
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti
e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale  e  paesaggistico,
l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale,
la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza,  la
salute e la  pubblica  incolumita',  ai  casi  in  cui  la  normativa
comunitaria  impone  l'adozione   di   provvedimenti   amministrativi
formali,  ai  casi  in   cui   la   legge   qualifica   il   silenzio
dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonche' agli  atti  e
procedimenti individuati con uno o piu' decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  funzione
pubblica, di concerto con i Ministri competenti. 
  5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis. 
  5-bis. COMMA ABROGATO DAL  D.LGS.  2  LUGLIO  2010,  N.  104,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 195. 
 
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AGGIORNAMENTO (1a) 
  Il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 ha disposto: 
 (con l'art. 3, comma 1) che il  termine  di  cui  al  comma  2,  del
presente articolo decorre dalla data di ricevimento della denuncia  o
della domanda del privato. 
 (con l'art. 3, comma 3) che "Qualora la denuncia o  la  domanda  del
privato non siano  regolari  o  complete,  l'amministrazione  ne  da'
comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando  le  cause
di irregolarita' o di incompletezza. In questi casi,  il  termine  di
cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda
regolari". 
 (con l'art. 3, comma 4) che "Nel caso in cui  l'amministrazione  non
provveda alla comunicazione  di  cui  al  comma  3,  il  termine  del
procedimento decorre comunque dal ricevimento della denuncia o  della
domanda".