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DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 1999, n. 229

Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419.

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Testo in vigore dal: 31-7-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  e  successive
modificazioni; 
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 30 novembre 1998, n.419; 
Visto l'articolo 10, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n.133; 
Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 14 aprile 1999; 
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
Visto  il  parere  della  Conferenza  unificata  di  cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
Acquisito il parere delle commissioni  permanenti  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
Vista la deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 giugno 1999; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del  lavoro
e  della  previdenza  sociale,  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  dell'ambiente,   della   ricerca   scientifica   e
tecnologica, per la solidarieta' dell'universita'  sociale,  per  gli
affari regionali e per la funzione pubblica; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1 
        (Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 
                      30 dicembre 1992, n.502) 
  1. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre - 1992,  n.502,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
                               "Art. 1 
(Tutela  del  diritto  alla  salute,   programmazione   sanitaria   e
    definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza) 
  1. La tutela della salute come diritto fondamentale  dell'individuo
ed interesse della collettivita' e'  garantita,  nel  rispetto  della
dignita' e della liberta' della persona umana, attraverso il Servizio
sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attivita'
assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e
attivita' svolte dagli enti  ed  istituzioni  di  rilievo  nazionale,
nell'ambito dei conferimenti  previsti  dal  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 112, nonche' delle funzioni conservate allo Stato  dal
medesimo decreto. 
  2. Il Servizio sanitario  nazionale  assicura,  attraverso  risorse
pubbliche e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli
articoli 1 e 2  della  legge  23  dicembre  1978,  n.833,  i  livelli
essenziali e uniformi di  assistenza  definiti  dal  Piano  sanitario
nazionale nel rispetto dei  principi  della  dignita'  della  persona
umana,   del   bisogno   di   salute,    dell'equita'    nell'accesso
all'assistenza, della qualita' delle cure e della loro appropriatezza
riguardo  alle   specifiche   esigenze,   nonche'   dell'economicita'
nell'impiego delle risorse. 
  3. L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza
assicurati dal  Servizio  sanitario  nazionale,  per  il  periodo  di
validita'   del   Piano   sanitario    nazionale,    e'    effettuata
contestualmente   all'individuazione   delle   risorse    finanziarie
destinate  al  Servizio  sanitario  nazionale,  nel  rispetto   delle
compatibilita' finanziarie definite per l'intero sistema  di  finanza
pubblica nel Documento di programmazione  economico  finanziaria.  Le
prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali  di  assistenza
sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo  gratuito  o
con partecipazione alla spesa, nelle forme  e  secondo  le  modalita'
previste dalla legislazione vigente. 
  4.  Le   regioni,   singolarmente   o   attraverso   strumenti   di
autocoordinamento, elaborano proposte per la predisposizione del  Pi-
ano sanitario nazionale, con riferimento alle  esigenze  del  livello
territoriale considerato e alle funzioni interregionali da assicurare
prioritariamente,  anche  sulla  base  delle  indicazioni  del  Piano
vigente e dei livelli essenziali di assistenza individuati in esso  o
negli atti che ne costituiscono attuazione. Le regioni trasmettono al
Ministro della sanita', entro il 31 marzo di ogni anno, la  relazione
annuale sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale,  sui
risultati di gestione e sulla spesa prevista per l'anno successivo. 
  5. Il Governo, su proposta del Ministro della sanita',  sentite  le
commissioni parlamentari competenti  per  la  materia,  le  quali  si
esprimono entro trenta giorni dalla data di  trasmissione  dell'atto,
nonche' le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative,  le
quali rendono il parere  entro  venti  giorni,  predispone  il  piano
sanitario nazionale, tenendo conto  delle  proposte  trasmesse  dalle
regioni entro il 31 luglio dell'ultimo  anno  di  vigenza  del  piano
precedente, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4. Il Governo,
ove si discosti dal parere delle commissioni parlamentari, e'  tenuto
a motivare. Il piano e' adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge
12 gennaio 1991, n.13, d'intesa con la Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  6. I livelli essenziali di assistenza comprendono le  tipologie  di
assistenza, i servizi e le prestazioni relativi alle aree di  offerta
individuate dal Piano sanitario nazionale. Tali livelli  comprendono,
per il 1998-2000: 
a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro; 
b ) l'assistenza distrettuale; 
c) l'assistenza ospedaliera. 
  7. Sono posti a carico  del  Servizio  sanitario  le  tipologie  di
assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano,  per
specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di
un  significativo  beneficio  in  termini  di   salute,   a   livello
individuale o collettivo, a  fronte  delle  risorse  impiegate.  Sono
esclusi dai livelli di  assistenza  erogati  a  carico  del  Servizio
sanitario nazionale le  tipologie  di  assistenza,  i  servizi  e  le
prestazioni sanitarie che: 
a) non rispondono a necessita'  assistenziali  tutelate  in  base  ai
   principi ispiratori del Servizio sanitario  nazionale  di  cui  al
   comma 2; 
b) non soddisfano il principio dell'efficacia e  dell'appropriatezza,
   ovvero la cui efficacia non e' dimostrabile in base alle  evidenze
   scientifiche disponibili o sono utilizzati  per  soggetti  le  cui
   condizioni   cliniche   non   corrispondono    alle    indicazioni
   raccomandate; 
c) in presenza di altre forme di assistenza  volte  a  soddisfare  le
   medesime esigenze, non soddisfano il  principio  dell'economicita'
   nell'impiego  delle  risorse,  ovvero  non  garantiscono  un   uso
   efficiente delle risorse quanto a modalita' di  organizzazione  ed
   erogazione dell'assistenza. 
  8. Le prestazioni innovative per  le  quali  non  sono  disponibili
sufficienti e definitive evidenze scientifiche di  efficacia  possono
essere  erogate  in  strutture  sanitarie  accreditate  dal  Servizio
sanitario nazionale esclusivamente nell'ambito di appositi  programmi
di sperimentazione autorizzati dal Ministero della sanita'. 
  9. Il Piano sanitario nazionale ha durata triennale ed e'  adottato
dal Governo entro il 30 novembre dell'ultimo anno di vigenza del  Pi-
ano precedente. Il Piano sanitario nazionale puo'  essere  modificato
nel corso del triennio con la procedura di cui al comma 5. 
  10. Il Piano sanitario nazionale indica: 
a) le  aree  prioritarie  di  intervento,  anche  ai  fini   di   una
   progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e  territoriali
   nei confronti della salute; 
b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per  il
   triennio di validita' dei Piano; 
C) la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di  validita'
   del Piano e la sua disaggregazione per livelli di assistenza; 
d) gli  indirizzi  finalizzati  a  orientare  il  Servizio  sanitario
   nazionale  verso  il   miglioramento   continuo   della   qualita'
   dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione di progetti  di
   interesse sovraregionale; 
e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante  l'integrazione
   funzionale  e  operativa  dei  servizi  sanitari  e  dei   servizi
   socioassistenziali degli enti locali; 
f) le  finalita'  generali  e  i  settori  principali  della  ricerca
   biomedica e sanitaria, prevedendo altresi' il  relativo  programma
   di ricerca; 
g) le esigenze relative alla  formazione  di  base  e  gli  indirizzi
   relativi  alla  formazione  continua  del  personale,  nonche'  al
   fabbisogno e alla valorizzazione delle risorse umane; 
h) le linee guida e i relativi percorsi diagnostico-terapeutici  allo
   scopo di favorire, all'interno di ciascuna struttura sanitaria, lo
   sviluppo di modalita'  sistematiche  di  revisione  e  valutazione
   della  pratica   clinica   e   assistenziale   e   di   assicurare
   l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza; 
i) i criteri  e  gli  indicatori  per  la  verifica  dei  livelli  di
   assistenza assicurati in rapporto a quelli previsti. 
  11. I progetti obiettivo previsti  dal  Piano  sanitario  nazionale
sono adottati dal Ministro della sanita' con decreto  di  natura  non
regolamentare, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e con gli  altri  Ministri  competenti
per materia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. 
    12. La Relazione sullo stato  sanitario  del  Paese,  predisposta
annualmente dal Ministro della sanita': 
a) illustra le condizioni di salute della  popolazione  presente  sul
   territorio nazionale; 
b) descrive le risorse impiegate e le attivita' svolte  dal  Servizio
   sanitario nazionale; 
C) espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati  dal
   Piano sanitario nazionale; 
  d) riferisce sui risultati conseguiti dalle regioni in  riferimento
all'attuazione dei piani sanitari regionali; 
e) fornisce indicazioni per l'elaborazione delle politiche  sanitarie
   e la programmazione degli interventi. 
  13. Il Piano sanitario regionale rappresenta  il  piano  strategico
degli interventi per gli obiettivi di salute e il  funzionamento  dei
servizi per  soddisfare  le  esigenze  specifiche  della  popolazione
regionale anche in riferimento agli  obiettivi  del  Piano  sanitario
nazionale. Le regioni, entro  centocinquanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, adottano o  adeguano
i Piani sanitari regionali, prevedendo forme di partecipazione  delle
autonomie locali, ai sensi  dell'articolo  2,  comma  2-bis,  nonche'
delle formazioni sociali private non aventi scopo di lucro  impegnate
nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria,  delle  organizzazioni
sindacali  degli  operatori  sanitari  pubblici  e  privati  e  delle
strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale. 
  14. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministro della
sanita' i relativi schemi o progetti di piani sanitari allo scopo  di
acquisire il parere dello stesso per quanto attiene alla coerenza dei
medesimi con gli indirizzi del Piano sanitario nazionale. Il Ministro
della sanita' esprime  il  parere  entro  30  giorni  dalla  data  di
trasmissione dell'atto, sentita  l'Agenzia  per  i  servizi  sanitari
regionali. 
  15. Il Ministro  della  sanita',  avvalendosi  dell'Agenzia  per  i
servizi sanitari regionali, promuove forme di collaborazione e  linee
guida comuni  in  funzione  dell'applicazione  coordinata  del  Piano
sanitario nazionale e della normativa di  settore,  salva  l'autonoma
determinazione regionale in ordine al loro recepimento. 
  16.  La  mancanza  del  Piano  sanitario  regionale  non   comporta
l'inapplicabilita' delle disposizioni del Piano sanitario nazionale. 
  17. Trascorso un anno dalla data di entrata  in  vigore  del  Piano
sanitario nazionale senza che la  regione  abbia  adottato  il  Piano
sanitario regionale, alla regione non e' consentito  l'accreditamento
di nuove strutture. Il Ministro della  sanita',  sentita  la  regione
interessata,  fissa  un  termine  non  inferiore  a  tre   mesi   per
provvedervi. Decorso  inutilmente  tale  termine,  il  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro della sanita',  sentita  l'Agenzia
per  i  servizi  sanitari  regionali,  d'intesa  con  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome, adotta gli atti necessari per dare attuazione nella regione
al Piano sanitario nazionale, anche mediante la nomina di  commissari
ad acta. 
  18.  Le  istituzioni  e  gli  organismi  a  scopo   non   lucrativo
concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate  di  cui
all'articolo   4,   comma   12,   alla   realizzazione   dei   doveri
costituzionali di solidarieta', dando attuazione al pluralismo etico-
culturale dei  servizi  alla  persona.  Esclusivamente  ai  fini  del
presente decreto sono  da  considerarsi  a  scopo  non  lucrativo  le
istituzioni  che  svolgono  attivita'  nel  settore   dell'assistenza
sanitaria e socio-sanitaria, qualora ottemperino  a  quanto  previsto
dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere  d),  e),
f) g), e h), e comma 6 del decreto legislativo 4  dicembre  1997,  n.
460; resta fermo quanto  disposto  dall'articolo  10,  comma  7,  del
medesimo  decreto.  L'attribuzione  della  predetta   qualifica   non
comporta il godimento dei benefici fiscali previsti in  favore  delle
organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale   dal   decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.". 
    



              AVVERTENZA:
              Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
              dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
              dell'articolo  10,  commi  2  e  3,  del  testo unico delle
              disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
              sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
              e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
              approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
              di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
              modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
              invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
              qui trascritti.
    
          Note alle premesse: 
          L'articolo 76 della Costituzione e' il seguente: 
          "L'esercizio della funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti.". 
          - L'articolo 87 della Costituzione e' il seguente: 
          "Il Presidente della Repubblica e' il Capo  dello  Stato  e
          rappresenta l'unita' nazionale. 
          Puo' inviare messaggi alle Camere. 
          Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa  la  prima
          riunione. 
          Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge
          di iniziativa del Governo. 
          Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge
          e i regolamenti. 
          Indice il  referendum  popolare  nei  casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
          Nomina, nei casi indicati dalla legge, i  funzionari  dello
          Stato. 
          Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
          trattati   internazionali,    previa,    quando    occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
          Ha il comando delle Forze  armate,  presiede  il  Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
          Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
          Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
          Conferisce le onorificenze della Repubblica.". 
          - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concerne
          "Riordino della disciplina in materia  sanitaria,  a  norma
          dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". 
          - Il testo degli articoli 1 e 2  della  legge  30  novembre
          1998, n.419 (Delega al Governo per la razionalizzazione del
          Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di  un  testo
          unico in materia  di  organizzazione  e  funzionamento  del
          Servizio  sanitario   nazionale.   Modifiche   al   decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n.502), e' il seguente: 
            "Art. 1. (Delega al Governo). 
            l. Il Governo e' delegato ad emanare,  entro  centottanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, uno o piu' decreti legislativi recanti  disposizioni
          modificative  e  integrative  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, e  successive  modificazioni,  sulla
          base:  dei  principi  e  dei  criteri  direttivi   previsti
          dall'articolo 2. 
            2. L'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  deve
          avvenire nel  rispetto  delle  competenze  trasferite  alle
          regioni con il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112,
          in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
            3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1,
          ciascuno dei  quali  deve  essere  corredato  di  relazione
          tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso
          contenute,  il   Governo   acquisisce   il   parere   delle
          Commissioni parlamentari competenti per materia  e  per  le
          conseguenze  di  carattere   finanziario,   nonche'   della
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n.281. I pareri sono  espressi,
          rispettivamente, entro  quaranta  giorni  ed  entro  trenta
          giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Il parere della
          Conferenza  unificata  e'  immediatamente  trasmesso   alle
          Commissioni parlamentari predette. Sugli schemi di  decreto
          legislativo di cui al comma 1, per le parti aventi riflessi
          sull'organizzazione del lavoro e sul  rapporto  di  impiego
          nonche'   sull'eta'   pensionabile,   sono    sentite    le
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 
            4. L'esercizio della delega di cui  alla  presente  legge
          non  comporta  complessivamente  oneri  aggiuntivi  per  il
          bilancio dello Stato e degli enti di cui agli articoli 25 e
          27  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
          modificazioni.". 
            Art. 2.(Principi e  criteri  direttivi  di  delega).-  1.
          Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo
          1, il Governo si atterra' ai seguenti  principi  e  criteri
          direttivi. 
            a) perseguire la piena realizzazione del diritto alla sa-
          lute e  dei  principi  e  degli  obiettivi  previsti  dagli
          articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e suc-
          cessive modificazioni; 
            b)  completare  il  processo   di   regionalizzazione   e
          verificare e completare il  processo  di  aziendalizzazione
          delle strutture del Servizio sanitario nazionale; 
            c) regolare la collaborazione  tra  i  soggetti  pubblici
          interessati, tenendo conto delle  strutture  equiparate  ai
          sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30
          dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni,  i  cui
          regolamenti  siano  stati  approvati  dal  Ministero  della
          sanita'; regolare e distribuire i compiti  tra  i  soggetti
          pubblici interessati ed i soggetti privati, in  particolare
          quelli del privato sociale non aventi scopo  di  lucro,  al
          fine  del  raggiungimento   degli   obiettivi   di   salute
          determinati dalla programmazione sanitaria; 
            d) garantire la liberta' di scelta e  assicurare  che  il
          suo esercizio da parte dell'assistito, nei confronti  delle
          strutture e dei professionisti accreditati e con i quali il
          Servizio sanitario nazionale intrattenga appositi rapporti,
          si svolga nell'ambito della programmazione sanitaria; 
            e) realizzare la partecipazione  dei  cittadini  e  degli
          operatori sanitari alla programmazione ed alla  valutazione
          dei servizi sanitari; dare piena attuazione alla carta  dei
          servizi  anche   mediante   verifiche   sulle   prestazioni
          sanitarie nonche'  la  piu'  ampia  divulgazione  dei  dati
          qualitativi ed economici inerenti alle prestazioni erogate; 
            f) razionalizzare le strutture e  le  attivita'  connesse
          alla prestazione di servizi sanitari, al fine di  eliminare
          sprechi e disfunzioni; 
            g) perseguire  l'efficacia  e  l'efficienza  dei  servizi
          sanitari a  garanzia  del  cittadino  e  del  principio  di
          equita' distributiva; 
            h) definire  linee  guida  al  fine,  di  individuare  le
          modalita' di controllo e verifica, da  attuare  secondo  il
          principio di  sussidiarieta'  istituzionale  e  sulla  base
          anche di  appositi  indicatori,  dell'appropriatezza  delle
          prescrizioni  e  delle  prestazioni  di   prevenzione,   di
          diagnosi,  di  cura  e  di  riabilitazione,  in   modo   da
          razionalizzare   la   utilizzazione   delle   risorse   nel
          perseguimento degli scopi di cui alla lettera a); 
            i) attribuire, nell'ambito delle competenze previste  dal
          riordino del Ministero  della  sanita',  operato  ai  sensi
          della legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e  le  funzioni
          tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico all'Istituto
          superiore di sanita', all'agenzia per  i  servizi  sanitari
          regionali e all'Istituto superiore per la prevenzione e  la
          sicurezza del lavoro; 
            l) potenziare il ruolo dei  comuni  nei  procedimenti  di
          programmazione  sanitaria  e   sociosanitaria   a   livello
          regionale  e  locale,  anche  con  la  costituzione  di  un
          apposito  organismo  a  livello  regionale,   nonche'   nei
          procedimenti di' valutazione dei  risultati  delle  aziende
          unita'  sanitarie  locali  e  delle  aziende   ospedaliere;
          prevedere la facolta' dei comuni di assicurare, in coerenza
          con la  programmazione  sanitaria  regionale  e  assegnando
          risorse proprie, livelli di assistenza aggiuntivi  rispetto
          a  quelli  garantiti  dalla  stessa   programmazione,   pur
          restando  esclusi   i   comuni   stessi   da   funzioni   e
          responsabilita' di gestione diretta del Servizio  sanitario
          nazionale; 
            m)  prevedere  la  facolta'  per  le  regioni  di  creare
          organismi  di  coordinamento  delle   strutture   sanitarie
          operanti nelle aree metropolitane di cui  all'articolo  17,
          comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
            n) prevedere tempi, modalita' e  aree  di  attivita'  per
          pervenire  ad  una   effettiva   integrazione   a   livello
          distrettuale  dei  servizi  sanitari  con  quelli  sociali,
          disciplinando altresi' la partecipazione  dei  comuni  alle
          spese connesse alle prestazioni sociali, stabilire principi
          e criteri per l'adozione, su proposta  dei  Ministri  della
          sanita' e per  la  solidarieta'  sociale,  di  un  atto  di
          indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'articolo  8  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, in sostituzione del decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8  agosto  1985,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191  del  14  agosto
          1985,  che  assicuri  livelli  uniformi  delle  prestazioni
          socio-sanitarie ad alta integrazione  sanitaria,  anche  in
          attuazione del Piano sanitario nazionale; 
            o) tenere conto, nella  disciplina  della  dirigenza  del
          ruolo  sanitario  di  strutture  del   Servizio   sanitario
          nazionale    operanti    nell'area    delle     prestazioni
          sociosanitarie  ad  elevata  integrazione  sanitaria,   del
          carattere indisciplinare delle strutture stesse e prevedere
          idonei requisiti per l'accesso, in coerenza con le restanti
          professionalita' del comparto. Le figure  professionali  di
          livello   non   dirigenziale   operanti   nell'area   delle
          prestazioni   socio-sanitarie   ad   elevata   integrazione
          sanitaria sono individuate  con  regolamento  del  Ministro
          della sanita', di concerto con i Ministri  dell'universita'
          e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  per   la
          solidarieta' sociale; i relativi ordinamenti didattici sono
          definiti dagli atenei, ai sensi dell'articolo 17, comma 95,
          della legge 15 maggio 1997, n, 127, sulla base  di  criteri
          generali   determinati    con    decreto    del    Ministro
          dell'universita',   e   della   ricerca    scientifica    e
          tecnologica, emanato di concerto  con  gli  altri  Ministri
          interessati, tenendo conto dell'esigenza di una  formazione
          interdisciplinare, attuata con la  collaborazione  di  piu'
          facolta' universitarie, adeguata alle competenze  delineate
          nei profili professionali; 
            p) prevedere, in attuazione  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  e  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, l'estensione  del
          regime di diritto  privato  del  rapporto  di  lavoro  alla
          dirigenza sanitaria, determinando altresi' criteri generali
          sulla cui base  disciplinare,  in  sede  di  Contrattazione
          collettiva  nazionale,  l'organizzazione  del  lavoro,  con
          particolare riferimento al modello dipartimentale; 
            q)  prevedere  le  modalita'  per  pervenire  per   aree,
          funzioni  ed  obiettivi,  a  regime,  all'esclusivita'  del
          rapporto di lavoro, quale scelta individuale  per  il  solo
          personale della dirigenza sanitaria in ruolo al 31 dicembre
          1998, da incentivare anche  con  il  trattamento  economico
          aggiuntivo di cui all'articolo 1, comma 12, della legge  23
          dicembre 1996, n. 662, secondo modalita' applicative  defi-
          nite in sede  di  contrattazione  collettiva  nazionale  di
          lavoro; 
            r) prevedere la facolta' per le aziende unita'  sanitarie
          locali e per le aziende ospedaliere di stipulare  contratti
          a tempo determinato  per  l'attribuzione  di  incarichi  di
          natura dirigenziale relativi a profili  diversi  da  quello
          medico  a  soggetti  che  non  godano  del  trattamento  di
          quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea  e
          di specifici requisiti; 
            s) prevedere la facolta' per le aziende unita'  sanitarie
          locali e per le aziende,  ospedaliere,  esclusivamente  per
          progetti  finalizzati  e  non  sostitutivi   dell'attivita'
          ordinaria, di stipulare contratti a  tempo  determinato  di
          formazione e lavoro con soggetti in possesso del diploma di
          laurea  o  con  personale  non  laureato  in  possesso   di
          specifici requisiti; 
            t)  rendere  omogenea  la  disciplina   del   trattamento
          assistenziale  e  previdenziale   dei   soggetti   nominati
          direttore generale, direttore  amministrativo  e  direttore
          sanitario   di   azienda,   nell'ambito   dei   trattamenti
          assistenziali e previdenziali previsti  dalla  legislazione
          vigente,  prevedendo  altresi'  per  i  dipendenti  privati
          l'applicazione dell'articolo 3, comma 8, secondo periodo, 
          del 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; 
            u) ridefinire i requisiti per l'accesso  all'incarico  di
          direttore generale delle aziende unita' sanitarie locali  e
          delle aziende  ospedaliere,  prevedendo,  tra  l'altro,  la
          certificazione della frequenza di  un  corso  regionale  di
          formazione  in   materia   di   sanita'   pubblica   e   di
          organizzazione e gestione sanitaria di durata non superiore
          a sei mesi, secondo modalita' dettate  dal  Ministro  della
          sanita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano,  e  semplificare  le  modalita'  di
          nomina e di revoca dall'incarico rendendole coerenti con il
          completamento del processo  di  aziendalizzazione,  con  la
          natura privatistica e fiduciaria  del  rapporto  e  con  il
          principio  di  responsabilita'  gestionale;  assicurare  il
          coinvolgimento  dei  comuni  e  dei   loro   organismi   di
          rappresentanza   nel   procedimento   di   revoca   e   nel
          procedimento di valutazione  dei  direttori  generali,  con
          riguardo  ai  risultati  conseguiti  dalle  aziende  unita'
          sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, rispetto agli
          obiettivi  della   programmazione   regionale   e   locale;
          prevedere criteri per la revisione del regolamento, recante
          norme su contratto del direttore  generale,  del  direttore
          amministrativo e  del  direttore  sanitario  delle  aziende
          unita'  sanitarie  locali  e  delle  aziende   ospedaliere,
          adottato con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 19 luglio  1995,  n.502,  rapportando  l'eventuale
          integrazione   del   trattamento   economico   annuo   alla
          realizzazione degli obiettivi di salute  determinati  dalla
          programmazione sanitaria  regionale  e  stabilendo  che  il
          trattamento  economico  del  direttore  sanitario   e   del
          direttore  amministrativo  sia  definito  in   misura   non
          inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva
          nazionale rispettivamente per le  posizioni  apicali  della
          dirigenza medica ed amministrativa; 
            v)  garantire  la  razionalita'  e  l'economicita'  degli
          interventi in materia di formazione e di aggiornamento  del
          personale sanitario, prevedendo la  periodica  elaborazione
          da parte del Governo, sentite le Federazioni  degli  ordini
          di linee guida rivolte alle amministrazioni competenti e la
          determinazione,  da  parte  del  Ministro  della   sanita',
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  del  fabbisogno  di  personale  delle   strutture
          sanitarie, ai soli fini della programmazione da  parte  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica degli  accessi  ai  corsi  di  diploma  per  le
          professioni sanitarie e della ripartizione tra  le  singole
          scuole del numero di posti per la formazione  specialistica
          dei medici e dei medici  veterinari,  nonche'  degli  altri
          profili professionali della dirigenza del ruolo  sanitario,
          prevedere che i protocolli d'intesa tra  le  regioni  e  le
          universita'  e  le   strutture   del   Servizio   sanitario
          nazionale, di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni da attuare nell'ambito  della  programmazione
          sanitaria regionale, siano definiti sulla base di  apposite
          linee  guida,  predisposte  dal  Ministro  della   sanita',
          d'intesa con il Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di  Bolzano;  prevedere  che  con  gli
          stessi   protocolli   siano   individuate   le    strutture
          universitarie   per   lo   svolgimento   delle    attivita'
          assistenziali sulla  base  di  parametri  predeterminati  a
          livello nazionale, in  coerenza  con  quanto  disposto  dal
          decreto 31  luglio  1997,  dei  Ministri  della  sanita'  e
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  181  del  5  agosto
          1997; 
            z) collegare le strategie e gli strumenti  della  ricerca
          sanitaria alle finalita'  del  Piano  sanitario  nazionale,
          prevedendo, d'intesa tra i Ministri interessati,  modalita'
          di coordinamento con la  complessiva  ricerca  biomedica  e
          strumenti e modalita' di integrazione  e  di  coordinamento
          tra ricerca pubblica e ricerca privata; 
            aa) ridefinire il ruolo del  Piano  sanitario  nazionale,
          nel quale sono  individuati  gli  obiettivi  di  salute,  i
          livelli  uniformi  ed  essenziali  di   assistenza   e   le
          prestazioni efficaci ed appropriate da garantire a tutti  i
          cittadini a carico del Fondo sanitario nazionale; demandare
          ad appositi organismi scientifici  del  Servizio  sanitario
          nazionale  l'individuazione  dei  criteri  di   valutazione
          qualitativa e  quantitativa  delle  prestazioni  sanitarie,
          disciplinando la  partecipazione  a  tali  organismi  delle
          societa' scientifiche accreditate, anche prevedendo sistemi
          di certificazione della qualita'; 
            bb)  stabilire  i  tempi  e  le  modalita'  generali  per
          l'attivazione dei distretti e per l'attribuzione ad essi di
          risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della
          popolazione  di  riferimento  nonche',  nell'ambito   della
          ridefinizione del ruolo del medico di medicina  generale  e
          del  pediatra  di  libera  scelta,  quelle  per   la   loro
          integrazione nell'organizzazione distrettuale,  rapportando
          ai programmi di distretto e agli  obiettivi  in  tale  sede
          definiti la previsione della quota variabile  del  compenso
          spettante ai suddetti professionisti, correlata comunque al
          rispetto  dei  livelli  di   spesa   programmati   di   cui
          all'articolo  8,  comma  1,   lettera   c),   del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni; 
            cc)  riordinare  le  forme  integrative   di   assistenza
          sanitaria, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30
          dicembre   1992,   n.502,   e   successive   modificazioni,
          precisando  che   esse   si   riferiscono   a   prestazioni
          aggiuntive, eccedenti i livelli uniformi ed  essenziali  di
          assistenza definiti  dal  Piano  sanitario  nazionale,  con
          questi comunque integrate, ammettendo altresi' la  facolta'
          per le regioni, le province autonome e gli  enti  locali  e
          per i loro consorzi  di  partecipare  alla  gestione  delle
          stesse forme integrative di assistenza; 
            dd) stabilire, fermi restando  i  requisiti  strutturali,
          tecnologici e organizzativi minimi di cui  all'articolo  8,
          comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e
          successive modificazioni, le modalita' e i criteri  per  il
          rilascio   dell'autorizzazione   a   realizzare   strutture
          sanitarie; semplificare le procedure per gli interventi  di
          ristrutturazione edilizia e di  ammodernamento  tecnologico
          del patrimonio sanitario pubblico, nonche' di realizzazione
          di residenze per anziani e  soggetti  non  autosufficienti,
          finanziati ai sensi dell'articolo 20 della legge  11  marzo
          1988, n. 67, fino a prevedere, in caso di inerzia o ritardo
          immotivato da parte delle aziende e delle regioni  e  delle
          province autonome nell'esecuzione e nel  completamento  dei
          suddetti interventi, la riduzione  dei  finanziamenti  gia'
          assegnati e la loro riassegnazione; 
            ee) garantire l'attivita' di valutazione e di  promozione
          della   qualita'   dell'assistenza,   prevedendo   apposite
          modalita' di partecipazione degli operatori ai processi  di
          formazione; rafforzare  le  competenze  del  consiglio  dei
          sanitari in ordine alle funzioni  di  programmazione  e  di
          valutazione    delle    attivita'    tecnico-sanitarie    e
          assistenziali dell'azienda; 
            ff) definire i criteri  generali  in  base  ai  quali  le
          regioni   determinano   istituti    per    rafforzare    la
          partecipazione  delle  formazioni  sociali  esistenti   sul
          territorio e dei  cittadini  alla  programmazione  ed  alla
          valutazione della attivita' delle aziende sanitarie,secondo
          quanto previsto dagli articoli 13 della legge  23  dicembre
          1978, n.833, e 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
          n.502, e successive modificazioni; 
            gg) definire un  modello  di  accreditamento  rispondente
          agli  indirizzi   del   Piano   sanitario   nazionale,   in
          applicazione dei criteri posti dall'articolo 2 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del
          20 febbraio 1997, che le regioni attuano in coerenza con le
          proprie  scelte  di  programmazione,  anche  al   fine   di
          consentire   la   tenuta   e   l'aggiornamento    periodico
          dell'elenco delle  prestazioni  erogate  e  delle  relative
          liste di attesa, per consentirne una facile  e  trasparente
          pubblicita'; 
            hh) definire, ai fini dell'accreditamento delle strutture
          sanitarie  pubbliche  e   private,   standard   minimi   di
          strutture, attrezzature e personale, che assicurino tutti i
          servizi necessari derivanti  dalle  funzioni  richieste  in
          seguito all'accreditamento; 
            ii)  precisare  i  criteri  distintivi  e  gli   elementi
          caratterizzanti per l'individuazione delle  aziende  unita'
          sanitarie  locali  e   delle   aziende   ospedaliere,   con
          particolare  riguardo  alle  caratteristiche  organizzative
          minime   delle   stesse   ed   al   rilievo   nazionale   o
          interregionale delle aziende ospedaliere; 
            ll) definire il sistema  di  remunerazione  dei  soggetti
          erogatori, classificati ai sensi del decreto legislativo 30
          dicembre 1992, n.502, e successive  modificazioni,  tenendo
          in considerazione, per quanto attiene alle  strutture  pri-
          vate, la specificita' di quelle non aventi fini  di  lucro,
          nel  pieno  rispetto  dei  criteri  di   efficacia   e   di
          efficienza; 
            mm) prevedere,  insieme  al  pagamento  a  tariffa  delle
          prestazioni, livelli di spesa e modalita' di contrattazione
          per piani di attivita' che definiscano volumi  e  tipologie
          delle  prestazioni,  nell'ambito  dei  livelli   di   spesa
          definiti in rapporto alla spesa capitaria e  tenendo  conto
          delle caratteristiche  di  complessita'  delle  prestazioni
          erogate in ambito territoriale; prevedere le  modalita'  di
          finanziamento dei presidi ospedalieri interni alle  aziende
          unita' sanitarie locali; 
            nn) prevedere le modalita' e le  garanzie  attraverso  le
          quali l'agenzia per i servizi sanitari regionali individua,
          in  collaborazione  con   le   regioni   interessate,   gli
          interventi da adottare  per  il  recupero  dell'efficienza,
          dell'economicita' e della funzionalita' nella gestione  dei
          servizi sanitari e fornisce alle regioni stesse il supporto
          tecnico  per  la   redazione   dei   programmi   operativi,
          trasmettendo le  relative  valutazioni  al  Ministro  della
          sanita'; 
            oo) prevedere le modalita' e le garanzie con le quali  il
          Ministro della sanita', valutate  le  situazioni  locali  e
          sulla base delle segnalazioni trasmesse dall'agenzia per  i
          servizi sanitari regionali  ai  sensi  della  lettera  nn),
          sostiene i programmi di cui alla medesima lettera,  applica
          le adeguate penalizzazioni, secondo  meccanismi  automatici
          di riduzione e dilazione dei flussi finanziari in  caso  di
          inerzia   o   ritardo   delle   regioni   nell'adozione   o
          nell'attuazione  di  tali  programmi,  sentito  il   parere
          dell'agenzia; individua, su parere  dell'agenzia  e  previa
          consultazione della Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, forme di intervento del  Governo  volte  a  far
          fronte, nei casi piu' gravi,  all'eventuale  inerzia  delle
          amministrazioni; 
            pp) stabilire modalita' e termini di riduzione  dell'eta'
          pensionabile per il  personale  della  dirigenza  dell'area
          medica dipendente dal Servizio sanitario nazionale  e,  per
          quanto   riguarda   il   personale   universitario,   della
          cessazione dell'attivita' assistenziale  nel  rispetto  del
          proprio stato giuridico; prevedere altresi' limiti di  eta'
          per  la  cessazione  dei  rapporti  convenzionali  di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
          502, e successive modificazioni; 
            qq) escludere la stipulazione di nuove convenzioni con  i
          soggetti di cui  all'articolo  8,  commi  1-bis  e  8,  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni, prevedendo, nell'ambito del superamento  dei
          rapporti convenzionali previsti dalle stesse  disposizioni,
          la,  dinamicita'  dei  requisiti,  di   accesso   ai   fini
          dell'inquadramento  in  ruolo  nonche'  la  revisione   dei
          rapporti convenzionali in atto,  escludendo,  comunque,  il
          servizio medico di continuita' assistenziale; 
            rr)  prevedere  le  modalita'  attraverso  le  quali   il
          dipartimento di prevenzione,  di  cui  all'articolo  7  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni,  cui  vengono  assegnate  nell'ambito  della
          programmazione sanitaria apposite risorse, nel quadro degli
          obiettivi definiti dal Piano sanitario nazionale e in  base
          alle  caratteristiche  epidemiologiche  della   popolazione
          residente, fornisce  il  proprio  supporto  alla  direzione
          aziendale,  prevedendo  forme  di  coordinamento   tra   le
          attivita' di prevenzione effettuate  dai  distretti  e  dai
          dipartimenti  delle  aziende   unita'   sanitarie   locali;
          definire le modalita' del coordinamento tra i  dipartimenti
          di prevenzione e le agenzie  regionali  per  la  protezione
          dell'ambiente;  prevedere  modalita'  per   assicurare   ai
          servizi  di  sanita'  pubblica  veterinaria  delle  aziende
          unita' sanitarie locali autonomia  tecnico-  funzionale  ed
          organizzativa nell'ambito della struttura dipartimentale. 
            2. La regione Valle d'Aosta, la  regione  Friuli  Venezia
          Giulia e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          adeguano  la  propria  legislazione,  in  coerenza  con  il
          sistema di autofinanziamento del settore  sanitario  e  nei
          limiti dei rispettivi statuti e  delle  relative  norme  di
          attuazione,   ai   principi   fondamentali   dei    decreti
          legislativi attuativi della presente legge.". 
            - L'articolo 10, comma 1  della  legge  13  maggio  1999,
          n.133   (Disposizioni   in   materia    di    perequazione,
          razionalizzazione e federalismo fiscale), e' il seguente: 
            "Art.  10.  (Disposizioni  in  materia   di   federalismo
          fiscale) 
            1 - Il Governo e' delegato ad emanare,  entro  nove  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'   decreti   legislativi   aventi   per   oggetto    il
          finanziamento  delle  regioni   a   statuto   ordinario   e
          l'adozione di meccanismi perequativi interregionali in base
          ai seguenti principi e criteri direttivi: 
            a) abolizione dei vigenti trasferimenti erariali a favore
          delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di  quelli
          destinati  a  finanziarie  interventi  nel  settore   delle
          calamita'  naturali,  nonche'   di   quelli   a   specifica
          destinazione per i quali sussista  un  rilevante  interesse
          nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti
          soppressi quelli destinati al finanziamento  del  trasporto
          pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 
          422, e della  spesa  sanitaria  corrente;  quest'ultima  e'
          computata  al  netto  delle  somme  vincolate  da   accordi
          internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle
          attivita'  degli  istituti  di  ricovero  e   cura,   delle
          attivita'  degli  istituti   di   ricerca   scientifica   e
          sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali
          o  dal  piano  sanitario  nazionale  riguardanti  programmi
          speciali di interesse e rilievo nazionale e  internazionale
          per ricerche e sperimentazioni attinenti alla gestione  dei
          servizi e alle tecnologie  e  biotecnologie  sanitarie,  in
          misura non inferiore alla  relativa  spesa  storica.  Fermo
          restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 121  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, sono determinati,
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, i criteri per  il  raccordo  dell'attivita'  degli
          istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con  la
          programmazione, regionale,  nonche'  le  modalita'  per  il
          finanziamento delle attivita' assistenziali; 
            b) sostituzione dei trasferimenti di cui alla lettera  a)
          e di quelli  connessi  al  conferimento  di  funzioni  alle
          regioni di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n.  59,
          mediante  un  aumento  dell'aliquota  di  compartecipazione
          dell'addizionale regionale all'IRPEF comunque non inferiore
          a 1,5  punti  percentuali,  con  riduzione  delle  aliquote
          erariali in, modo tale da mantenere il gettito  complessivo
          dell'IRPEF   inalterato;   aumento   dell'aliquota    della
          compartecipazione all'accisa sulla benzina,  la  quale  non
          potra' comunque essere  superiore  a  450  lire  al  litro;
          istituzione di una compartecipazione,  all'IVA,  in  misura
          non superiore al 20 per cento del gettito IVA  complessivo.
          Le   assegnazioni   alle   regioni   del   gettito    delle
          compartecipazioni al netto di  quanto  destinato  al  fondo
          perequativo  di  cui  alla  lettera   e),   avvengono   con
          riferimento  a  dati  indicativi  delle   rispettive   basi
          imponibili regionali; 
            c) determinazione delle esatte misure delle  aliquote  di
          cui alla lettera b) in  modo  tale  da  assicurare,  tenuto
          conto della regolazione delle quote riversate allo Stato ai
          sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 15
          dicembre  1997,  n.  446,  la  copertura  complessiva   dei
          trasferimenti aboliti; 
            d) previsione di meccanismi perequativi in funzione della
          capacita'  fiscale  relativa  ai   principali   tributi   e
          compartecipazioni  a  tributi   erariali,   nonche'   della
          capacita'  di  recupero   dell'evasione   fiscale   e   dei
          fabbisogni sanitari; previsione, inoltre, di  un  eventuale
          periodo transitorio, non  superiore  ad  un  triennio,  nel
          quale la perequazione  possa  essere  effettuata  anche  in
          funzione della spesa storica; cio' al fine di consentire  a
          tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie
          funzioni e di  erogare  i  servizi  di  loro  competenza  a
          livelli essenziali  ed  uniformi  su  tutto  il  territorio
          nazionale,   tenendo   conto   delle   capacita'    fiscale
          insufficienti a far  conseguire  tali  condizioni  e  della
          esigenza  di  superare  gli  squilibri   socio-   economici
          territoriali; 
            e) previsione di istituire un fondo perequativo nazionale
          finanziato attingendo alla compartecipazione all'IVA di cui
          alla lettera  b),  ed  eventualmente  destinando  a  questa
          finalizzazione  anche  quota  parte   dell'aliquota   della
          compartecipazione all'accisa  sulla  benzina  di  cui  alla
          medesima lettera b); 
            f) revisione del sistema dei trasferimenti erariali  agli
          enti locali in  funzione  delle  esigenze  di  perequazione
          connesse  all'aumento  dell'autonomia  impositiva  e   alla
          capacita' fiscale relativa all'ICI e alla compartecipazione
          all'IRPEF non facoltativa. La perequazione deve basarsi  su
          quota capitarie definite in relazione alle  caratteristiche
          territoriali, demografiche e infrastrutturali, nonche' alle
          situazioni economiche e sociali e puo'  essere  effettuata,
          per  un  periodo  transitorio,  anche   in   funzione   dei
          trasferimenti storici; 
            g) previsione di un periodo transitorio non superiore  al
          triennio  nel  quale  ciascuna  regione  e'  vincolata   ad
          impegnare, per l'erogazione delle prestazioni del  Servizio
          sanitario nazionale, una spesa definita in  funzione  della
          quota capitaria stabilita dal piano sanitario nazionale; la
          rimozione  del  vincolo   e'   comunque,   coordinata   con
          l'attivazione del sistema di controllo di cui alla  lettera
          i); gli eventuali risparmi  di  spesa  sanitaria  rimangono
          attribuiti in ogni caso alla regione che li ha ottenuti; 
            h) estensione dei meccanismi di finanziamento di cui alla
          lettera b) alla copertura degli oneri  per  lo  svolgimento
          delle funzioni e dei compiti trasferiti  alle  regioni,  ai
          sensi del capo I della legge 15 marzo 1997 n.59,  ad  esito
          del procedimento di identificazione delle  risorse  di  cui
          all'articolo 7 della predetta legge n. 59 del 1997,  tenuto
          conto  dei  criteri  definiti  nelle  lettere   precedenti,
          nonche' dei criteri previsti dall'articolo  48,  comma  11,
          della  legge  27  dicembre  1997,   n.   449,   in   quanto
          applicabile; 
            i) previsione di procedure di monitoraggio e di  verifica
          dell'assistenza sanitaria erogata, in base  ad  appropriati
          parametri qualitativi e quantitativi, nonche'  di  raccolta
          delle   informazioni   a   tal   fine   necessarie,   anche
          condizionando al loro rispetto la misura dei  trasferimenti
          perequativi e  delle  compartecipazioni;  razionalizzazione
          della normativa e delle  procedure  vigenti  in  ordine  ai
          fattori generatori della spesa sanitaria,  con  particolare
          riguardo alla spesa  del  personale,  al  fine  di  rendere
          trasparenti le responsabilita' delle decisioni di spesa per
          ciascun livello di governo; 
            l) previsione di una revisione organica  del  trattamento
          del regime fiscale attualmente  vigente  per  i  contributi
          volontari e contrattuali di assistenza sanitaria versati ad
          enti o casse, al fine di: 
            1)  riconoscere  un  trattamento  fiscale  di  prevalente
          agevolazione in favore dei fondi integrativi  del  Servizio
          sanitario nazionale, come disciplinati  dalle  disposizioni
          attuative della legge 30 novembre 1998, n. 419; 
            2) assicurare la parita' di  trattamento  fiscale  tra  i
          fondi diversi da quelli di cui al numero 1); 
            3) garantire l'invarianza complessiva del gettito ai fini
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, 
            m) coordinamento della disciplina da emanare  con  quella
          attualmente vigente in materia per  le  regioni  a  statuto
          speciale, salvo i profili attribuiti  alle  fonti  previste
          dagli statuti di autonomia; 
            n) estensione anche alle regioni  della  possibilita'  di
          partecipare alle  attivita'  di  accertamento  dei  tributi
          erariali, in analogia a quanto gia' previsto per  i  comuni
          dall'articolo  44  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.600; 
            o) abolizione della compartecipazione dei comuni e  delle
          province al gettito dell'IRAP di cui all'articolo 27, commi
          1, 2 e 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
          e conseguente rideterminazione dei  trasferimenti  erariali
          alle  regioni,  alle  province  e  ai  comuni  in  modo  da
          garantire la neutralita' finanziaria per i suddetti enti  e
          la copertura degli oneri  di  cui  all'articolo  1-bis  del
          decreto-legge 25 novembre 1996,  n.  599,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 24 gennaio  1997,  n.5.  Ai  fini
          della suddetta  rideterminazione  si  fa  riferimento  alla
          compartecipazione all'IRAP per l'anno 1998; 
            p) previa verifica della compatibilita' con la  normativa
          comunitaria, facolta' per le regioni a statuto ordinario di
          confine di ridurre la misura dell'accisa sulle benzine, nei
          limiti della quota assegnata alle stesse regioni, anche  in
          maniera differenziata per singoli, comuni, in ragione della
          distanza dal confine  nazionale  previsione  di  misure  di
          compartecipazione regionale all'eventuale dell'accisa sulle
          benzine accertato nelle regioni per effetto della  prevista
          riduzione della quota regionale; 
            q) definizione delle modalita'  attraverso  le  quali  le
          regioni  e  gli   enti   locali   siano   coinvolti   nella
          predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega di
          cui al presente comma; 
            r) previsione, anche in attuazione delle  norme  vigenti,
          di misure idonee al conseguimento dei seguenti  principi  e
          obiettivi: 
            1) le misure organiche e strutturali  corrispondano  alle
          accresciute esigenze conseguenti  ai  conferimenti  operati
          con i decreti legislativi attuativi della  legge  15  marzo
          1997, n.59; 
            le regioni siano coinvolte nel processo di individuazione
          di  conseguenti  trasferimenti  erariali  da  sopprimere  e
          sostituire con il gettito di compartecipazione  di  tributi
          erariali e di predisposizione della relativa disciplina.". 
          Note all'art. 1: 
            - L'articolo 1 del citato decreto  legislativo  n.502-92,
          nel  testo  precedente  le  modificazioni   apportate   dal
          presente articolo, era il seguente: 
            "Art. 1.(Programmazione sanitaria nazionale e definizione
          dei livelli uniformi di assistenza). 
            1. Gli obiettivi  fondamentali  di  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione  e  le  linee  generali  di  indirizzo   del
          Servizio  sanitario  nazionale   nonche'   i   livelli   di
          assistenza da assicurare in condizioni di  uniformita'  sul
          territorio nazionale ed i relativi finanziamenti  di  parte
          corrente ed in conto capitale sono stabiliti con  il  Piano
          sanitario nazionale, nel  rispetto  degli  obiettivi  della
          programmazione socio economica nazionale e di tutela  della
          salute individuati a livello internazionale ed in  coerenza
          con l'entita'  del  finanziamento  assicurato  al  Servizio
          sanitario  nazionale.  Il  Piano  sanitario  nazionale   e'
          predisposto   dal   Governo,   sentite    le    commissioni
          parlamentari permanenti competenti per la materia,  che  si
          esprimono entro trenta giorni dalla data  di  presentazione
          dell'atto. Il Governo, ove si  discosti  dal  parere  delle
          commissioni parlamentari, e' tenuto a motivare. Il Piano e'
          adottato, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991,
          n. 13, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Ove non vi
          sia  l'intesa   entro   trenta   giorni   dalla   data   di
          presentazione dell'atto, il Governo  provvede  direttamente
          con atto motivato. 
            2. Il Piano sanitario nazionale, che ha durata triennale,
          e' adottato dal Governo entro il 31 luglio dell'ultimo anno
          di  vigenza  del  piano  precedente.  Il  Piano   sanitario
          nazionale puo' essere modificato nel  corso  del  triennio,
          con la procedura di cui  al  precedente  comma,  anche  per
          quanto riguarda i limiti e i criteri  di  erogazione  delle
          prestazioni e le eventuali  forme  di  partecipazione  alla
          spesa da parte degli assistiti in  relazione  alle  risorse
          stabilite dalla legge finanziaria. 
            3. Il Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996
          e' adottato entro il 31 luglio 1993. 
            4. Il Piano sanitario nazionale indica: 
            a) le aree prioritarie di intervento anche  ai  fini  del
          riequilibrio territoriale delle condizioni sanitarie  della
          popolazione; 
            b)  i  livelli  uniformi  di  assistenza   sanitaria   da
          individuare sulla  base  anche  di  dati  epidemiologici  e
          clinici,  con  la  specificazione  delle   prestazioni   da
          garantire a tutti i cittadini, rapportati al  volume  delle
          risorse a disposizione; 
            c) i  progetti-obiettivo  da  realizzare  anche  mediante
          l'integrazione funzionale e operativa dei servizi  sanitari
          e dei servizi socio- assistenziali degli enti locali, fermo
          restando il disposto dell'art. 30 della legge  27  dicembre
          1983,  n.730,  in  materia  di  attribuzione  degli   oneri
          relativi; 
            d)  le  esigenze  prioritarie  in  materia   di   ricerca
          biomedica e di ricerca sanitaria applicata, orientata anche
          alla sanita' pubblica veterinaria, alle funzioni gestionali
          ed alla valutazione dei servizi e delle attivita' svolte; 
            e) gli indirizzi relativi alla  formazione  di  base  del
          personale; 
            f) le misure e gli indicatori per la verifica dei livelli
          di  assistenza  effettivamente  assicurati  in  rapporto  a
          quelli previsti; 
            g) i finanziamenti relativi a ciascun anno  di  validita'
          del piano in coerenza con i livelli uniformi di assistenza. 
            5. Le regioni, entro centocinquanta, giorni dalla data di
          pubblicazione del Piano  sanitario  nazionale,  adottano  o
          adeguano con le modalita' previste dai rispettivi  statuti,
          i Piani sanitari regionali, uniformandoli alle  indicazioni
          del  Piano  sanitario  nazionale,  e  definendo  i  modelli
          organizzativi dei  servizi  in  funzione  delle  specifiche
          esigenze del territorio e delle  risorse  effettivamente  a
          disposizione. 
            6.  La  Relazione  sullo  stato  sanitario   del   Paese,
          predisposta annualmente dal Ministro della sanita',  espone
          i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati  dal
          Piano  sanitario  nazionale,  illustra   analiticamente   e
          comparativamente costi, rendimenti e risultati delle unita'
          del  Servizio  e  fornisce  indicazioni   per   l'ulteriore
          programmazione. La  Relazione  fa  menzione  dei  risultati
          conseguiti dalle regioni in riferimento all'attuazione  dei
          piani sanitari regionali. 
            7.  Su  richiesta  delle  regioni  o   direttamente,   il
          Ministero della sanita' promuove  forme  di  collaborazione
          nonche'  l'elaborazione  di  apposite   linee   guida,   in
          funzione, dell'applicazione coordinata del Piano  sanitario
          nazionale e della normativa di  settore,  salva  l'autonoma
          determinazione regionale in ordine al loro recepimento. Per
          quest'attivita' il Ministero  si  avvale  dell'Agenzia  per
          l'organizzazione dei servizi sanitari regionali". 
            -Il decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112  reca
          "Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59". 
            - Il testo degli articoli 1 e 2 della legge  23  dicembre
          1978,  n.   833   (Istituzione   del   servizio   sanitario
          nazionale), e' il seguente: 
             " 1. (I principi). - La Repubblica tutela la salute come
          fondamentale  diritto  dell'individuo  e  interesse   della
          collettivita' mediante il servizio sanitario nazionale.  La
          tutela della salute fisica e  psichica  deve  avvenire  nel
          rispetto della dignita'  e  della  liberta'  della  persona
          umana. 
            Il  servizio  sanitario  nazionale  e'   costituito   dal
          complesso delle funzioni, delle strutture,  dei  servizi  e
          delle attivita' destinati alla promozione, al  mantenimento
          ed al recupero della salute fisica e psichica di  tutta  la
          popolazione senza distinzione di condizioni  individuali  o
          sociali e secondo modalita'  che  assicurino  l'eguaglianza
          dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione  del
          servizio  sanitario  nazionale  compete  allo  Stato,  alle
          regioni e agli  enti  locali  territoriali,  garantendo  la
          partecipazione dei cittadini. 
            Nel  servizio  sanitario  nazionale  e'   assicurato   il
          collegamento ed il coordinamento con le attivita' e con gli
          interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e
          servizi,  che  svolgono  nel  settore   sociale   attivita'
          comunque incidenti sullo stato di salute degli individui  e
          della collettivita'. 
            Le associazioni di  volontariato  possono  concorrere  ai
          fini istituzionali del  servizio  sanitario  nazionale  nei
          modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge.". 
            "2. (Gli obiettivi). - Il conseguimento  delle  finalita'
          di cui al precedente articolo e' assicurato mediante: 
            1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla
          base di un'adeguata educazione sanitaria  del  cittadino  e
          delle comunita'; 
            2) la prevenzione delle malattie  e  degli  infortuni  in
          ogni ambito di vita e di lavoro; 
            3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi  quali  che
          ne siano le cause, la fenomenologia e la durata; 
            4) la riabilitazione degli  stati  di  invalidita'  e  di
          inabilita' somatica e psichica; 
            5) la promozione e la  salvaguardia  della  salubrita'  e
          dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro; 
            6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e
          avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono
          alla salute dell'uomo, nonche' la prevenzione e  la  difesa
          sanitaria degli allevamenti animali ed il  controllo  della
          loro alimentazione integrata e medicata; 
            7)  una  disciplina  della  sperimentazione,  produzione,
          immissione in commercio e distribuzione dei farmaci  e  del
          l'informazione  scientifica   sugli   stessi   diretta   ad
          assicurare l'efficacia terapeutica, la non nocivita'  e  la
          economicita' del prodotto; 
            8)  la  formazione  professionale  e  permanente  nonche'
          l'aggiornamento scientifico  culturale  del  personale  del
          servizio sanitario nazionale. 
            Il servizio sanitario  nazionale  nell'ambito  delle  sue
          competenze persegue: 
            a) il  superamento  degli  squilibri  territoriali  nelle
          condizioni socio- sanitarie del paese; 
            b) la sicurezza del lavoro,  con  la  partecipazione  dei
          lavoratori e delle loro organizzazioni,  per  prevenire  ed
          eliminare condizioni  pregiudizievoli  alla  salute  e  per
          garantire nelle fabbriche e negli altri  luoghi  di  lavoro
          gli strumenti ed i servizi necessari; 
            c) le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e
          la tutela della maternita' e dell'infanzia, per  assicurare
          la  riduzione  dei  fattori  di  rischio  connessi  con  la
          gravidanza e con il parto, le migliori condizioni di salute
          per la madre e la riduzione del tasso  di  patologia  e  di
          mortalita' perinatale ed infantile; 
            d)  la  promozione  della  salute  nell'eta'   evolutiva,
          garantendo l'attuazione dei servizi medico-scolastici negli
          istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine  e
          grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni
          mezzo l'integrazione dei soggetti handicappati; 
            e) la tutela sanitaria delle attivita' sportive; 
            f) la tutela della salute degli anziani, anche al fine di
          prevenire  e  di  rimuovere  le  condizioni   che   possono
          concorrere alla loro emarginazione; 
            g)  la  tutela  della  salute  mentale  privilegiando  il
          momento preventivo e inserendo i servizi  psichiatrici  nei
          servizi sanitari generali in modo da eliminare  ogni  forma
          di discriminazione e di segregazione pur nella specificita'
          delle misure terapeutiche, e da favorire il recupero ed  il
          reinserimento sociale dei disturbati psichici; 
            h) (lettera abrogata a seguito di referendum abrogativo i
          cui  risultati  sono  stati  dichiarati  con  decreto   del
          Presidente   della   Repubblica   5   giugno    1993,    n.
          177(Gazz.Uff.5 giugno 1993, n. 130). Detta  abrogazione  ha
          avuto  effetto  decorsi  sessanta  giorni  dalla  data   di
          pubblicazione del sopracitato decreto n. 177 del 1993 nella
          Gazzetta Ufficiale. n.d.r )". 
            -  L'articolo  1  della  legge  12  gennaio  1991,   n.13
          (Determinazione  degli  atti  amministrativi  da  adottarsi
          nella forma del decreto del Presidente  della  Repubblica),
          e' il seguente: 
            "Art. 1. - 1. Il Presidente della Repubblica,  oltre  gli
          atti previsti espressamente dalla Costituzione o  da  norme
          costituzionali e quelli relativi  all'organizzazione  e  al
          personale del Segretariato generale della Presidenza  della
          Repubblica, emana i seguenti altri atti,  su  proposta  del
          Presidente del  Consiglio,  dei  Ministri  o  del  Ministro
          competente: 
            a) nomina dei Sottosegretari di Stato; 
            b) nomina dei commissari straordinari del Governo; 
            c) nomina del presidente e del  segretario  generale  del
          Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; 
            d) approvazione della nomina del governatore della  banca
          d'Italia; 
            e) nomina alla presidenza di enti, istituti e  aziende  a
          carattere nazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 23
          agosto 1988, n.400; 
            f)  nomina  e  conferimento  di  incarichi  direttivi   a
          magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati
          dello Stato; 
            g) nomina del presidente, dei presidenti di sezione e dei
          componenti della commissione tributaria centrale; 
            h) nomina dei funzionari dello Stato  con  qualifica  non
          inferiore a dirigente generale o equiparata; 
            i) nomina  e  destinazione  dei  commissari  del  Governo
          presso le regioni; 
            l) destinazione  dei  prefetti  presso  i  capoluoghi  di
          provincia; 
            m)  destinazione  degli  ambasciatori  e   dei   ministri
          plenipotenziari   presso   sedi   diplomatiche   estere   e
          conferimento  delle  funzioni  di  capo  di  rappresentanza
          diplomatica; 
            n) nomina degli ufficiali delle Forze armate di grado non
          inferiore a generale di brigata o equiparato; 
            o) nomina del capo di stato maggiore  della  difesa,  del
          segretario generale  della  difesa  e  dei  capi  di  stato
          maggiore delle tre Forze armate; 
            p) nomina del presidente del  Consiglio  superiore  delle
          Forze armate; 
            q) nomina dei  comandanti  delle  regioni  militari,  dei
          dipartimenti militari marittimi, delle regioni aeree e  dei
          comandanti di corpo d'armata e di squadra navale; 
            r) nomina del segretario  generale  del  Ministero  degli
          affari esteri; 
            s) nomina del capo della  polizia  -  direttore  generale
          della Pubblica sicurezza; 
            t)  nomina  del   comandante   generale   dell'Arma   dei
          carabinieri; 
            u)  nomina  del  comandante  generale  della  Guardia  di
          finanza; 
            v) prima nomina degli ufficiali delle Forze armate; 
            z) scioglimento anticipato  dei  consigli  provinciali  e
          comunali e nomina dei relativi commissari; 
            aa) concessione della cittadinanza italiana; 
            bb) decisione  dei  ricorsi  straordinari  al  Presidente
          della Repubblica; 
            cc) provvedimento  di  annullamento  straordinario  degli
          atti amministrativi illegittimi; 
            dd) conferimento di ricompense  al  valore  e  al  merito
          civile  e  militare  e  concessione  di  bandiere,  stemmi,
          gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma  del  decreto
          del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge; 
            ee) concessione del titolo di citta''; 
            ff) atti per i quali la forma del decreto del  Presidente
          della Repubblica sia prevista dalla legge  in  relazione  a
          procedimenti elettorali o referendari; 
            gg) atti per i quali la forma del decreto del  Presidente
          della Repubblica sia prevista da norme di attuazione  degli
          statuti delle regioni a statuto speciale; 
            hh) (Lettera abrogata dall'articolo  8,  legge  15  marzo
          1997, n.59, n.d.r); 
            ii)  tutti  ali  atti  per  i  quali  e'  intervenuta  la
          deliberazione del Consiglio dei Ministri. 
            2. L'elencazione degli atti di competenza del  Presidente
          della Repubblica, contenuta nel comma 1, e' tassativa e non
          puo' essere modificata, integrata, sostituita o abrogata se
          non in modo espresso.". 
            - L'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281 (Definizione ed ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni delle province e dei  comuni,  con  la
          Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali),   e'   il
          seguente: 
            "Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali  e
          Conferenza unificata). 
             - l. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
            2. La Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli affari regionali; ne fanno parte altresi'  il  Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il Ministro della sanita', il presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   Presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. 
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della,
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
            3. La Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
            4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
          dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le  sedute  sono
          presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,  su
          sua delega, dal Ministro per gli  affari  regionali  o,  se
          tale   incarico   non   e'    conferito,    dal    Ministro
          dell'interno.". 
            - L'articolo 10, comma 1, lettere d), e), f) ed  h),  del
          decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
          disciplina tributaria degli enti non  commerciali  e  delle
          organizzazioni non lucrative di utilita'  sociale),  e'  il
          seguente: 
            "Art.  10.  (Organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
          sociale). 
            1. Sono organizzazioni non lucrative di utilita'  sociale
          (ONLUS) le associazioni,  i  comitati,  le  fondazioni,  le
          societa' cooperative e gli altri enti di carattere privato,
          con o senza personalita' giuridica, i cui  statuti  o  atti
          costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della
          scrittura  privata  autenticata  o  registrata,   prevedono
          espressamente: 
            (Omissis) 
            d) il divieto di distribuire, anche  in  modo  indiretto,
          utili  e  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,  riserve  o
          capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la
          destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
          o siano effettuate a favore di altre ONLUS che  per  legge,
          statuto  o  regolamento  fanno  parte  della  medesima   ed
          unitaria struttura; 
            e) l'obbligo di impiegare  gli  utili  o  gli  avanzi  di
          gestione per la realizzazione dell'attivita'  istituzionali
          e di quelle ad esse direttamente connesse; 
            f)    l'obbligo    di     devolvere     il     patrimonio
          dell'organizzazione,  in  caso  di  suo  scioglimento   per
          qualunque causa, ad altre organizzazioni non  lucrative  di
          utilita' sociale o a fini  di  pubblica  utilita',  sentito
          l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma  190,
          della legge 23 dicembre 1996,  n.662  (22),  salvo  diversa
          destinazione imposta dalla legge; 
            g)  l'obbligo  di  redigere  il  bilancio  o   rendiconto
          annuale; 
            h) disciplina uniforme del rapporto associativo  e  delle
          modalita' associative volte a garantire l'effettivita'  del
          rapporto    medesimo,    escludendo    espressamente     la
          temporaneita' della partecipazione alla vita associativa  e
          prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta'
          il diritto di voto per l'approvazione  e  le  modificazioni
          dello statuto e dei  regolamenti  e  per  la  nomina  degli
          organi direttivi dell'associazione.". 
            - L'articolo  10,  commi  6,  e  7,  del  citato  decreto
          legislativo 4 dicembre 1997, n.460, e' il seguente: 
            "Art. 10. (Organizzazione non lucrative di utilita' 
          sociale). (Omissis). 
            6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di
          utili o di avanzi di gestione: 
            a) le cessioni di beni e  le  prestazioni  di  servizi  a
          soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
          gli organi amministrativi e di controllo, a  coloro  che  a
          qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
          parte, ai soggetti che  effettuano  erogazioni  liberali  a
          favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il  terzo
          grado ed ai loro affini entro  il  secondo  grado,  nonche'
          alle  societa'  da  questi  direttamente  o  indirettamente
          controllate  o  collegate,  effettuate  a  condizioni  piu'
          favorevoli in  ragione  della  loro  qualita'.  Sono  fatti
          salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori  di  cui
          ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma, 1, i vantaggi
          accordati a soci, associati o partecipanti ed  ai  soggetti
          che effettuano erogazioni liberali, ed ai  loro  familiari,
          aventi significato puramente onorifico e  valore  economico
          modico; 
            b) l'acquisto di beni o servizi  per  corrispettivi  che,
          senza valide ragioni economiche, siano  superiori  al  loro
          valore normale; 
            c)   la   corresponsione   ai   componenti   gli   organi
          amministrativi e di  controllo  di  emolumenti  individuali
          annui superiori al compenso massimo  previsto  dal  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645,  e
          dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito  dalla
          legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive  modificazioni  e
          integrazioni, per  il  presidente  del  collegio  sindacale
          delle societa' per azioni; 
            d) la corresponsione a soggetti diversi  dalle  banche  e
          dagli intermediari  finanziari  autorizzati,  di  interessi
          passivi,  in  dipendenza  di  prestiti  di   ogni   specie,
          superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; 
            e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o
          stipendi superiori del  20  per  cento  rispetto  a  quelli
          previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime
          qualifiche. 
            7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non
          si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle  lettere
          h) ed i) del medesimo comma 1 non si  applicano  agli  enti
          riconosciuti dalle confessioni religiose con  le  quali  lo
          Stato ha stipulato patti, accordi o intese.".