LEGGE 27 dicembre 1983, n. 730

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-12-1983
                              ART. 30.

  Per  l'esercizio  delle  proprie competenze nelle attivita' di tipo
socio-assistenziale,  gli enti locali e le regioni possono avvalersi,
in  tutto  o  in  parte,  delle  unita'  sanitarie  locali, facendosi
completamente  carico  del  relativo finanziamento. Sono a carico del
fondo  sanitario  nazionale  gli  oneri  delle  attivita'  di rilievo
sanitario   connesse   con   quelle  socio-assistenziali.  Le  unita'
sanitarie  locali  tengono  separata  contabilita' per le funzioni di
tipo socio-assistenziale ad esse delegate.