DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 30-3-2000
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 27.
Compartecipazione dei comuni e    delle    provincie    al    gettito
                            dell'imposta

  1.  A decorrere dall'anno di entrata in vigore del presente decreto
le  regioni  devolvono ad ogni comune e ad ogni provincia del proprio
territorio  una  quota  del  gettito  della  imposta  regionale sulle
attivita'  produttive  pari,  per  il comune, al gettito riscosso nel
1997  per  tasse  di  concessione comunale e per imposta comunale per
l'esercizio  di  impresa, arti e professioni, al netto della quota di
spettanza  della  provincia,  e,  per  la provincia, all'ammontare di
questa  quota  al  lordo  di  quella  spettante  allo  Stato  a norma
dell'articolo  6  del  decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
  2.  Gli importi dovuti ai comuni e alle provincie a norma del comma
1  sono  ad  essi versati dalle regioni nel mese di luglio di ciascun
anno.  Nel primo anno tali importi sono commisurati all'ammontare del
gettito   riscosso   nel  1996  risultante  dai  relativi  rendiconti
consuntivi,  salvo conguaglio, da effettuare nell'anno successivo con
gli  importi  dovuti  per  tale  anno,  in  base  alle risultanze dei
rendiconti  per  l'anno  1997. Gli importi dovuti sono determinati da
ciascuna   regione   che,   previa  acquisizione  delle  informazioni
necessarie,  ne da' comunicazione ai comuni e alle provincie entro il
30  giugno  del  primo  anno e del successivo. Gli importi comunicati
costituiscono  per  le  Regioni  somme  a  destinazione  vincolata. A
decorrere  dall'anno  1999,  i  predetti  importi  sono  incrementati
annualmente  in  misura  pari  al  tasso  programmato  di  inflazione
indicato nella relazione previsionale e programmatica.
  3.  L'importo corrispondente alla quota spettante allo Stato di cui
al  comma  1, determinato a norma del comma 2, e' versato nei termini
quivi  indicati  dalle  provincie  allo Stato per le finalita' di cui
all'articolo  1-bis  del  decretolegge  25  novembre  1996,  n.  599,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 24 gennaio 1997, n. 5,
secondo  le  vigenti  disposizioni  per  il versamento della suddetta
quota.
  4.  Le  regioni possono attribuire alle provincie e ai comuni quote
di   compartecipazione   al   gettito  dell'imposta  regionale  sulle
attivita'  produttive anche al fine di finanziare le funzioni ad essi
delegate, secondo criteri stabiliti con propria legge.
  5. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 10 APRILE 1998, N. 137.
  6.  Le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e le provincie
autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio dei poteri in materia di
finanza  locale,  provvedono  alla disciplina dei rapporti finanziari
con  gli  enti locali, assicurando agli stessi le risorse finanziarie
per   compensare   gli   effetti   finanziari   negativi  conseguenti
all'attuazione del presente decreto. ((10))
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AGGIORNAMENTO (10)
  Il D. Lgs. 18 febbraio 2000, n.56 ha disposto (con l'art. 11, comma
1) che a decorrere dall'anno 2001 e' abolita la compartecipazione dei
comuni  e  delle province al gettito dell'IRAP, prevista dal presente
articolo; il corrispondente gettito rimane attribuito alle regioni.