DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 31-7-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
                   (Dipartimenti di prevenzione). 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229)). 
  2.  Le  attivita'  di  indirizzo  e  coordinamento  necessarie  per
assicurare la uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli
organismi internazionali sono assicurate dal Ministero della  sanita'
che si avvale, per gli aspetti di competenza, dell'Istituto superiore
di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, degli istituti zooprofilattici sperimentali, dell'Agenzia
per i servizi  sanitari  regionali,  dell'Agenzia  nazionale  per  la
protezione dell'ambiente e  degli  istituti  di  ricerca  del  CNR  e
dell'ENEA. 
  3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione,  acquisiscono
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del  lavoro
e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
sul lavoro ogni informazione  utile  ai  fini  della  conoscenza  dei
rischi per la tutela della salute e per la sicurezza  degli  ambienti
di  lavoro.  L'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul  lavoro  garantisce  la  trasmissione  delle  anzidette
informazioni anche attraverso strumenti telematici.