DECRETO-LEGGE 25 novembre 1996, n. 599

Misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/11/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 gennaio 1997, n. 5 (in G.U. 25/01/1997, n.20).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1997)
Testo in vigore dal: 26-1-1997
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 1-bis. 
          (( (Contributo agli enti locali e alle IPAB). )) 
 
  (( 1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 14  del  decreto-legge  18
gennaio 1993, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19
marzo 1993, n. 68,  e'  assegnato  ai  comuni,  alle  province,  alle
comunita' montane, nonche' alle  IPAB  un  contributo  corrispondente
alla spesa sostenuta, dal 1993 e per gli anni  seguenti,  dagli  enti
stessi per il personale  cui  e'  stata  concessa  l'aspettativa  per
motivi sindacali. 
  2. All'onere derivante dal presente articolo  si  provvede  con  la
quota annuale dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese  e  di
arti e professioni versata allo Stato dai comuni per il tramite delle
amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del  decreto-legge
2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 1989, n. 144. Se la quota e' insufficiente  il  contributo  e'
ripartito in proporzione ai fondi disponibili. Nel caso in  cui  dopo
il finanziamento dell'onere di cui al comma 1 rimanga disponibilita',
la quota residua e' distribuita ai comuni con le  modalita'  previste
per la ripartizione con parametri obiettivi di  cui  all'articolo  37
del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  e  successive
modificazioni)).