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DECRETO-LEGGE 2 marzo 1989, n. 66

Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 02/03/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1989, n. 144 (in G.U. 26/04/1989, n.96).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
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Testo in vigore dal:  21-3-1993
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Art. 6

Disposizioni particolari per l'applicazione dell'imposta e varie
1. Nei comuni istituiti successivamente al 1 gennaio 1989 si applicano i limiti di reddito indicati nel primo periodo del comma 8 dell'articolo 1, finchè non è adottata la deliberazione di cui all'articolo 2 nei termini e con gli effetti ivi indicati.
2. Il dieci per cento delle somme riscosse dai comuni per imposta, sanzioni ed interessi è devoluto, a cura dei comuni stessi, alle rispettive province, le quali trattengono il settanta per cento delle somme ricevute e versano il restante trenta per cento allo Stato per la sua attribuzione ai comuni e alle province sulla base di criteri perequativi, salvo quanto disposto dal comma 3.
3. Le somme affluite allo Stato ai sensi del comma 2
(( per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992 ))
sono utilizzate per l'attribuzione delle somme di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze. L'attribuzione delle somme predette è effettuata dal Ministro dell'interno. Le modalità ed i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, su proposta della commissione di ricerca per la finanza locale ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna.
4. Al fine di conseguire obiettivi di perequazione e di riequilibrio nella dotazione delle risorse a disposizione dei comuni, i contributi erariali ordinari spettanti agli enti locali sono ridotti per un importo complessivo massimo di lire 1.000 miliardi annui, trasferendo detto importo al fondo perequativo, in relazione al provento del gettito e alle caratteristiche della base imponibile dell'imposta istituita con l'articolo 1. La riduzione è stabilita con decreto del Ministro dell'interno sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM). Per l'anno 1989 la riduzione è operata con l'aliquota del 2,3 per cento dei contributi ordinari spettanti a tutti i comuni per il 1988 e il relativo importo complessivo è trasferito al fondo perequativo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b).
5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano.