LEGGE 23 luglio 2009, n. 99

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia. (09G0111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/8/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
Testo in vigore dal: 10-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 27. 
 (Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico) 
 
  1.  Per  lo  svolgimento  dei  servizi   specialistici   in   campo
energetico, le amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni,  possono   rivolgersi,   nell'ambito   delle   risorse
disponibili, al Gestore dei servizi elettrici Spa e alle societa'  da
esso controllate. Il Gestore dei servizi elettrici Spa e le  societa'
da  esso  controllate  forniscono  tale  supporto  secondo  modalita'
stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico
e, entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, adeguano lo statuto societario. 
  2. L'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  si  avvale  del
Gestore dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente unico Spa per  il
rafforzamento delle attivita' di tutela dei consumatori  di  energia,
anche con riferimento alle attivita' relative alle  funzioni  di  cui
all'articolo 2, comma 12, lettere l) e m), della  legge  14  novembre
1995, n.  481,  nonche'  per  l'espletamento  di  attivita'  tecniche
sottese all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei
clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del  prezzo  finale
dell'energia. ((La stessa Autorita' puo' avvalersi del Gestore di cui
al primo periodo e delle societa' da esso controllate per  i  compiti
previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e da norme successive,
anche relativamente al settore idrico, del telecalore e  dei  rifiuti
urbani e  assimilati.))  Dall'avvalimento  del  Gestore  dei  servizi
elettrici  Spa  ((,  delle   societa'   da   esso   controllate))   e
dell'Acquirente unico  Spa  da  parte  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  3. Al fine di consentire la razionalizzazione e l'efficienza  delle
strutture di natura pubblicistica operanti nei  settori  dell'energia
elettrica e del gas naturale e  la  loro  semplificazione  gestionale
mediante l'accorpamento  funzionale  con  altre  strutture  a  totale
partecipazione pubblica esistenti, il fondo bombole  per  metano,  di
cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640,  e  l'Agenzia  nazionale  delle
scorte di riserva, di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  11
febbraio 1998, n. 32, sono soppressi dalla data di entrata in  vigore
della presente legge. 
  4. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica  prodotta
con fonti  rinnovabili,  i  comuni  con  popolazione  fino  a  20.000
residenti  possono  usufruire  del  servizio  di  scambio  sul  posto
dell'energia    elettrica    prodotta,secondo    quanto     stabilito
dall'articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, per gli impianti di  cui  sono  proprietari  di  potenza  non
superiore a 200 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze,  senza
tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione  e
il punto di prelievo dell'energia  scambiata  con  la  rete  e  fermo
restando il pagamento degli oneri di rete. 
  4-bis.  Per  incentivare  l'utilizzazione  dell'energia   elettrica
prodotta con fonti rinnovabili  e  fornire  un  sostegno  alle  fasce
sociali piu' disagiate, gli enti  pubblici  strumentali  e  no  delle
regioni,  che  si  occupano   di   edilizia   residenziale   pubblica
convenzionata, agevolata e  sovvenzionata,  possono  usufruire  dello
scambio sul posto dell'energia  elettrica  prodotta,  in  analogia  a
quanto stabilito dall'articolo 24, comma 5, lettera e),  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ove applicabile, dagli  impianti  di
cui sono proprietari, senza alcun limite di  potenza  degli  impianti
stessi, a copertura dei consumi di proprie utenze e delle utenze  dei
propri inquilini, senza tener conto dell'obbligo di  coincidenza  tra
il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia  scambiata
con la rete e fermo il pagamento, nella misura  massima  del  30  per
cento dell'intero importo, degli oneri di sistema. (40) 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  6. La gestione in regime di separazione contabile ed amministrativa
del fondo bombole per metano, di cui alla legge  8  luglio  1950,  n.
640, e le funzioni dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998,  n.  32,
sono  attribuite  alla  cassa  conguaglio  GPL   (gas   di   petrolio
liquefatto), di cui al provvedimento del  Comitato  interministeriale
dei prezzi n. 44/1977 del 28 ottobre 1977. (32) 
  7. Il soggetto indicato al comma 6 succede a titolo universale agli
enti soppressi in ogni rapporto, anche controverso, e  ne  acquisisce
le risorse finanziarie, strumentali e di personale, senza  oneri  per
la finanza pubblica. 
  8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N.  78,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. 
  9. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N.  78,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. 
  10. Al fine di accelerare e assicurare l'attuazione dei programmi 
per  l'efficienza  e  il  risparmio   energetico,   nei   limiti   di
stanziamento a  legislazione  vigente,  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e con il Ministro  delle  infrastrutture  e
dei  trasporti  e  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive  modificazioni,  predispone  un  piano  straordinario  per
l'efficienza e il risparmio energetico entro il 31 dicembre 2009 e lo
trasmette  alla  Commissione   europea.   Il   piano   straordinario,
predisposto con l'apporto dell'Agenzia  di  cui  all'articolo  4  del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contiene in particolare: 
   a) misure per favorire il coordinamento e l'armonizzazione tra  le
funzioni e i compiti in materia di efficienza energetica svolti dallo
Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali; 
   b) misure volte ad assicurare la promozione di  nuova  edilizia  a
rilevante risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli
edifici esistenti; 
   c) valutazioni di  efficacia  dei  programmi  e  delle  iniziative
attuati e in fase di avvio,  con  definizione  di  strumenti  per  la
raccolta centralizzata delle informazioni; 
   d) meccanismi e incentivi per l'offerta di servizi  energetici  da
parte di categorie professionali, organismi territoriali,  imprese  e
loro associazioni, ESCO e soggetti fornitori  di  servizi  energetici
come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. 115, e grandi centri commerciali; 
   e)  meccanismi  e  incentivi  per  lo  sviluppo  dei  sistemi   di
microcogenerazione e di piccola cogenerazione; 
   f) sostegno e sviluppo  della  domanda  di  titoli  di  efficienza
energetica e dei certificati verdi attraverso un  ampliamento  ed  in
sostegno della domanda; 
   g) misure di semplificazione amministrativa tali da permettere  lo
sviluppo reale del mercato della generazione distribuita; 
   h) definizione di indirizzi per l'acquisto  e  l'installazione  di
prodotti nuovi e per la sostituzione di prodotti,  apparecchiature  e
processi  con  sistemi   ad   alta   efficienza,   anche   estendendo
l'applicazione dei certificati bianchi e di standard  di  efficienza,
anche prevedendo forme di detassazione e l'istituzione  di  fondi  di
rotazione  per   il   finanziamento   tramite   terzi   nei   settori
dell'edilizia  per  uso   civile   abitativo   o   terziario,   delle
infrastrutture, dell'industria e del trasporto; 
   i) misure volte a favorire le piccole e medie imprese e  agevolare
l'accesso  delle   medesime   all'autoproduzione,   con   particolare
riferimento alla  microgenerazione  distribuita,  all'utilizzo  delle
migliori tecnologie per l'efficienza energetica e alla cogenerazione. 
  11. Dall'attuazione delle lettere e) e f) del comma 10  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica  ne'  minori
entrate per l'erario. 
  12. Al comma 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre  2007,  n.
244, le parole: "31 dicembre 2008" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"30 giugno 2009, termine non prorogabile". 
  13. All'attuazione  della  disposizione  di  cui  al  comma  12  si
provvede, nel  limite  massimo  di  300.000  euro  per  l'anno  2009,
mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa
prevista dall'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  dicembre
2004, n.  307,  relativa  al  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica. 
  14. All'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  "I   criteri   per
l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori sono  stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro per i rapporti  con  le  regioni,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'interno  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentite l'Associazione  nazionale  dei  comuni  delle  isole
minori (ANDIVI) e la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni. Con  decreto  del  Ministro  per  i  rapporti  con  le
regioni, di concerto con i Ministri dell'interno  e  dell'economia  e
delle finanze, sono individuati gli interventi  ammessi  al  relativo
finanziamento, previa intesa con gli enti locali interessati". 
  15. All'articolo 81, comma 18, secondo periodo,  del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  "e
dispone  per  l'adozione   di   meccanismi   volti   a   semplificare
sostanzialmente gli adempimenti cui  sono  chiamate  le  imprese  con
fatturato inferiore a quello  previsto  dall'articolo  16,  comma  1,
prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287". 
  16. Entro un anno dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, al fine di agevolare e  promuovere  lo  sviluppo  delle  fonti
rinnovabili di energia, il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  e
d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni,  con  proprio  decreto,  definisce  norme,  criteri  e
procedure standardizzate che le amministrazioni responsabili adottano
ai fini dell'individuazione delle risorse rinnovabili  disponibili  e
dell'autorizzazione alla costruzione e  all'esercizio  delle  diverse
tipologie di impianti che utilizzano le fonti rinnovabili di energia,
fatti  salvi  gli  impianti  idroelettrici  e  geotermoelettrici  con
potenza  superiore  a  10  MWe.  Il  decreto  stabilisce  criteri   e
meccanismi  per  migliorare  la   raccolta   e   lo   scambio   delle
informazioni. Le norme e le procedure  standardizzate  sono  definite
nel rispetto dei principi della  semplificazione,  della  certezza  e
della trasparenza dell'azione  amministrativa  e  della  salvaguardia
della salute dei cittadini e della  tutela  ambientale,  nonche'  nel
rispetto delle  competenze  delle  regioni  e  delle  amministrazioni
locali. 
  17. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il segno zonale  non  concorre
alla determinazione dei corrispettivi di conguaglio e di  rettifiche,
gia' effettuate in corso d'anno, degli oneri di dispacciamento dovuti
al gestore della rete elettrica nazionale. 
  18. COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 MAGGIO 2010, N. 72,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 19 LUGLIO 2010, N. 111. 
  19. COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 MAGGIO 2010, N. 72,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 19 LUGLIO 2010, N. 111. 
  20. L'installazione e l'esercizio di unita'  di  microcogenerazione
cosi' come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 8 febbraio 2007,  n.  20,  sono  assoggettati  alla  sola
comunicazione da presentare alla autorita' competente  ai  sensi  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380. L'installazione e  l'esercizio  di  unita'  di  piccola
cogenerazione, cosi' come definite dall'articolo 2, comma 1,  lettera
d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, ovvero di potenza
termica nominale inferiore a 3 MW, sono assoggettati alla  disciplina
della denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e  23  del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
6 giugno 2001, n. 380. 
  21. Allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la
produzione di energia e di incentivare  la  costruzione  di  impianti
fotovoltaici, ai sensi degli articoli 6 e 7 del  decreto  legislativo
29  dicembre  2003,  n.  387,  e  delle  relative   disposizioni   di
attuazione, i comuni possono destinare aree appartenenti  al  proprio
patrimonio  disponibile  alla  realizzazione   degli   impianti   per
l'erogazione in "conto energia" e dei servizi di "scambio sul  posto"
dell'energia elettrica prodotta, da cedere a  privati  cittadini  che
intendono accedere agli incentivi in "conto energia" e  sottoscrivere
contratti di scambio energetico con il gestore della rete. 
  22. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n.  10,
come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo  29  dicembre
2006, n. 311, dopo  le  parole:  "maggioranza  semplice  delle  quote
millesimali"  sono  aggiunte  le   seguenti:   "rappresentate   dagli
intervenuti in assemblea". 
  23. Il termine previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo  8
febbraio 2007, n. 20, per l'entrata in esercizio  degli  impianti  di
cogenerazione e' prorogato di un anno, al  fine  di  salvaguardare  i
diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge  23
agosto 2004, n. 239. 
  24. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 1, primo periodo, dopo le  parole:  "sono  soggetti  a
un'autorizzazione unica" sono  inserite  le  seguenti:  "comprendente
tutte  le  opere  connesse   e   le   infrastrutture   indispensabili
all'esercizio degli stessi", dopo le parole:  "la  quale  sostituisce
autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti  di  assenso  comunque
denominati previsti dalle norme vigenti" sono inserite  le  seguenti:
"e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle
interferenze con altre infrastrutture esistenti" e  dopo  le  parole:
"costituendo titolo a costruire e ad  esercire  tali  infrastrutture"
sono inserite le seguenti: ", opere o interventi,"; 
   b) al comma 3, dopo il secondo periodo sono inseriti  i  seguenti:
"Dalla  data   della   comunicazione   dell'avviso   dell'avvio   del
procedimento ai comuni interessati, e'  sospesa  ogni  determinazione
comunale in ordine alle domande di permesso di costruire  nell'ambito
delle  aree  potenzialmente  impegnate,  fino  alla  conclusione  del
procedimento autorizzativo. In ogni caso la  misura  di  salvaguardia
perde efficacia decorsi  tre  anni  dalla  data  della  comunicazione
dell'avvio del procedimento"; 
   c) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: 
  "4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o
le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione,  entro  i
novanta giorni successivi al termine di cui al comma 3,  si  provvede
al rilascio della stessa previa intesa da concludere in  un  apposito
comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati, in modo
da  assicurare  una  composizione  paritaria,   rispettivamente   dai
Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e  dalla
regione o dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora  alla
definizione  dell'intesa,  entro  i  sessanta  giorni  successivi  al
termine di cui al primo periodo, si provvede  all'autorizzazione  con
decreto del Presidente della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
Consiglio  dei  ministri,  integrato  con   la   partecipazione   del
presidente della regione o delle regioni interessate, su proposta del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro tre  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente  disposizione,  con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  definite  le  regole  di
funzionamento del comitato di cui al presente  comma.  Ai  componenti
del comitato interistituzionale non spetta alcun compenso o  rimborso
spese comunque denominati. Dall'attuazione  del  presente  comma  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica"; 
   d) dopo il comma 4-quater sono inseriti i seguenti: 
  "4-quinquies. Non richiedono alcuna autorizzazione  gli  interventi
di  manutenzione  su  elettrodotti   esistenti,   consistenti   nella
riparazione, nella rimozione e nella sostituzione  di  componenti  di
linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di
guardia,  catene,  isolatori,  morsetteria,  sfere  di  segnalazione,
impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in
ragione delle evoluzioni tecnologiche. 
  4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di  inizio  attivita'
gli  interventi  sugli  elettrodotti  che  comportino   varianti   di
lunghezza non superiore a metri lineari 1.500  e  che  utilizzino  il
medesimo tracciato, ovvero se ne discostino  per  un  massimo  di  40
metri   lineari,   e   componenti   di   linea,   quali,   a   titolo
esemplificativo,  sostegni,  conduttori,  funi  di  guardia,  catene,
isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione,  fondazioni,  impianti
di terra, aventi caratteristiche analoghe,  anche  in  ragione  delle
evoluzioni tecnologiche. Sono altresi' realizzabili mediante denuncia
di inizio attivita' varianti all'interno  delle  stazioni  elettriche
che  non  comportino  aumenti  della  cubatura  degli  edifici.  Tali
interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita'  a
condizione che non siano in contrasto con gli  strumenti  urbanistici
vigenti e rispettino le norme in materia di  elettromagnetismo  e  di
progettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche,  nonche'
le norme tecniche per le costruzioni. 
  4-septies.  La  denuncia  di  inizio  attivita'  costituisce  parte
integrante del provvedimento di  autorizzazione  alla  costruzione  e
all'esercizio dell'opera principale. 
  4-octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta giorni  prima
dell'effettivo  inizio  dei  lavori,  presenta  al  Ministero   dello
sviluppo economico e, in copia, ai comuni interessati la denuncia  di
inizio  attivita',  accompagnata  da   una   dettagliata   relazione,
sottoscritta da un progettista abilitato, e dal progetto  definitivo,
che assevera la conformita' delle opere da realizzare agli  strumenti
urbanistici approvati e non in contrasto con  quelli  adottati  e  ai
regolamenti edilizi vigenti, nonche' il rispetto della  normativa  in
materia di  elettromagnetismo  e  di  progettazione,  costruzione  ed
esercizio delle linee  elettriche  e  delle  norme  tecniche  per  le
costruzioni. 
  4-novies. Qualora la  variante  interessi  aree  sottoposte  ad  un
vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del  rilascio
del relativo atto di assenso. Ove tale atto non  sia  favorevole,  la
denuncia e' priva di effetti. 
  4-decies. La sussistenza del titolo e' provata con la  copia  della
denuncia di inizio attivita' da cui risultino la data di  ricevimento
della denuncia stessa, l'elenco dei documenti  presentati  a  corredo
del progetto, l'attestazione del  professionista  abilitato,  nonche'
gli atti di assenso eventualmente necessari. 
  4-undecies. Il comune interessato, ove entro il termine indicato al
comma 4-octies riscontri l'assenza di una  o  piu'  delle  condizioni
stabilite, informa il Ministero dello sviluppo economico  e  notifica
all'interessato l'ordine  motivato  di  non  effettuare  il  previsto
intervento. 
  4-duodecies. E' fatta salva la facolta' di ripresentare la denuncia
di inizio attivita', con le modifiche o  le  integrazioni  necessarie
per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. 
  4-terdecies. Ultimato  l'intervento,  il  soggetto  incaricato  del
collaudo rilascia un certificato di collaudo finale, da presentare al
Ministero  dello  sviluppo  economico,  con  il  quale   attesta   la
conformita' dell'opera al progetto  presentato  con  la  denuncia  di
inizio attivita'. 
  4-quaterdecies. Le varianti da  apportare  al  progetto  definitivo
approvato, sia in sede di redazione del  progetto  esecutivo  sia  in
fase di realizzazione delle opere, ove  non  assumano  rilievo  sotto
l'aspetto  localizzativo,  sono  sottoposte  al  regime   di   inizio
attivita' gia' previsto  al  comma  4-sexies.  Non  assumono  rilievo
localizzativo le varianti  di  tracciato  contenute  nell'ambito  del
corridoio individuato in sede di approvazione del  progetto  ai  fini
urbanistici. In  mancanza  di  diversa  individuazione  costituiscono
corridoio di riferimento a fini  urbanistici  le  fasce  di  rispetto
previste  dalla  normativa  in  materia  di  elettromagnetismo.   Non
assumono rilievo  localizzativo,  inoltre,  le  varianti  all'interno
delle stazioni elettriche che non comportino aumenti  della  cubatura
degli edifici. Le eventuali  modificazioni  del  piano  di  esproprio
connesse alle varianti di tracciato prive  di  rilievo  localizzativo
sono approvate ai  fini  della  dichiarazione  di  pubblica  utilita'
dall'autorita'  espropriante  ai  sensi   del   testo   unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica  utilita',  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e non richiedono nuova  apposizione
del  vincolo  preordinato   all'esproprio.   Ove   assumano   rilievo
localizzativo,  le  varianti  sono  approvate  dal  Ministero   dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e con il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, con il consenso dei presidenti delle regioni e
province autonome interessate. Sono fatte salve le norme in  tema  di
pubblicita'". 
  25. All'articolo 1, comma 1, primo  periodo,  del  decreto-legge  7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2002, n. 55, dopo le parole:  "la  costruzione  e  l'esercizio
degli impianti di energia elettrica di potenza  superiore  a  300  MW
termici, gli interventi di modifica  o  ripotenziamento,  nonche'  le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli
stessi" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi gli interventi  di
sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale
necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta". 
  26. All'articolo 179, comma 6, del codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
"Le predette funzioni comprendono anche quelle relative all'esercizio
dei poteri espropriativi previsti dal testo unico delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno
2001, n. 327, e quelle relative alle autorizzazioni delle varianti da
apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in  sede  di
redazione del progetto esecutivo sia in fase di  realizzazione  delle
opere, che non assumono  rilievo  sotto  l'aspetto  localizzativo  ai
sensi dell'articolo 169, comma 3, quarto periodo, del presente codice
e non comportano altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto
approvato". 
  27. Agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con
carbon  fossile  di  nuova  generazione,  se  allocati  in   impianti
industriali dismessi, nonche' agli impianti di produzione di  energia
elettrica a carbon fossile, qualora sia stato  richiesto  un  aumento
della  capacita'  produttiva,  si  applicano,  alle  condizioni   ivi
previste, le disposizioni di  cui  all'articolo  5-bis  del  decreto-
legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33. 
  28. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  uno  o  piu'  decreti
legislativi al fine di determinare un nuovo assetto  della  normativa
in materia di ricerca e coltivazione delle  risorse  geotermiche  che
garantisca, in un contesto di  sviluppo  sostenibile  del  settore  e
assicurando la protezione ambientale, un  regime  concorrenziale  per
l'utilizzo delle  risorse  geotermiche  ad  alta  temperatura  e  che
semplifichi  i  procedimenti  amministrativi  per  l'utilizzo   delle
risorse geotermiche  a  bassa  e  media  temperatura.  La  delega  e'
esercitata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  e
con  le  risorse  umane,  strumentali  e   finanziarie   previste   a
legislazione  vigente,  secondo  i  seguenti   principi   e   criteri
direttivi: 
   a) garantire, in coerenza con quanto  gia'  previsto  all'articolo
10, comma 3, della legge 9  dicembre  1986,  n.  896,  l'allineamento
delle scadenze delle concessioni in essere facendo salvi gli accordi 
intercorsi tra regioni ed operatori, gli investimenti programmati e 
  i diritti acquisiti; 
   b) stabilire i requisiti organizzativi e finanziari da prendere  a
riferimento  per  lo  svolgimento,  da  parte  delle  regioni,  delle
procedure concorrenziali ad evidenza pubblica per  l'assegnazione  di
nuovi permessi di ricerca e per il rilascio di nuove concessioni  per
la coltivazione di risorse geotermiche ad alta temperatura; 
   c) individuare i criteri per determinare, senza oneri ne'  diretti
ne'   indiretti   per   la   finanza   pubblica,   l'indennizzo   del
concessionario uscente relativamente alla valorizzazione dei  beni  e
degli investimenti funzionali all'esercizio delle  attivita'  oggetto
di permesso o concessione, nel caso di subentro di un nuovo  soggetto
imprenditoriale; 
   d)  definire  procedure  semplificate  per  lo  sfruttamento   del
gradiente  geotermico  o  di  fluidi  geotermici  a  bassa  e   media
temperatura; 
   e) abrogare regolamenti e norme statali in materia  di  ricerca  e
coltivazione  di  risorse  geotermiche  incompatibili  con  la  nuova
normativa. 
  29. Con effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
legislativi di cui al comma 28, sono abrogati gli articoli 3, commi 3
e 6, e 10, comma 2, secondo periodo, della legge 9 dicembre 1986,  n.
896. 
  30. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002,  n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002,  n.  55,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  "L'eventuale  rifiuto
regionale  dell'intesa  deve  essere   espresso   con   provvedimento
motivato, che deve specificatamente  tenere  conto  delle  risultanze
dell'istruttoria ed esporre in modo chiaro e dettagliato  le  ragioni
del dissenso dalla proposta ministeriale di intesa". 
  31. L'articolo 46  del  decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,
e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 46. - (Procedure  di  autorizzazione  per  la  costruzione  e
l'esercizio  di  terminali  di  rigassificazione  di   gas   naturale
liquefatto). - 1. Gli atti amministrativi relativi alla costruzione e
all'esercizio  di  terminali  di  rigassificazione  di  gas  naturale
liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacita'
dei terminali esistenti, sono rilasciati a  seguito  di  procedimento
unico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.  241,  con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  con  il
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  d'intesa  con  la
regione interessata, previa  valutazione  di  impatto  ambientale  ai
sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il  procedimento
di autorizzazione si conclude nel termine massimo di duecento  giorni
dalla data di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione,
ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 
241, e successive  modificazioni,  sostituisce  ogni  autorizzazione,
concessione o atto di assenso comunque denominato,  ivi  compresi  la
concessione demaniale e il permesso  di  costruire,  fatti  salvi  la
successiva  adozione  e  l'aggiornamento  delle  relative  condizioni
economiche e tecnico-operative da parte  dei  competenti  organi  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce,  anche  ai  fini
urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli  adempimenti  previsti  dalle
norme  di  sicurezza,   ogni   altra   autorizzazione,   concessione,
approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari  alla
realizzazione e all'esercizio dei terminali  di  rigassificazione  di
gas naturale liquefatto e delle opere connesse  o  all'aumento  della
capacita'  dei  terminali  esistenti.   L'intesa   con   la   regione
costituisce variazione degli strumenti urbanistici  vigenti  o  degli
strumenti di pianificazione e di coordinamento comunque denominati  o
sopraordinati alla strumentazione vigente in ambito comunale. Per  il
rilascio  della  autorizzazione,  ai  fini   della   verifica   della
conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di richiedere il
parere motivato degli enti locali  nel  cui  territorio  ricadono  le
opere da realizzare. 
  3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati  in
area portuale o  in  area  terrestre  ad  essa  contigua  e  la  loro
realizzazione comporti modifiche  sostanziali  del  piano  regolatore
portuale,  il  procedimento  unico  di  cui  al  comma  1   considera
contestualmente il progetto di variante del piano regolatore portuale
e il  progetto  di  terminale  di'  rigassificazione  e  il  relativo
complessivo provvedimento e' reso anche in mancanza  del  parere  del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'articolo 5, comma
3,  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84.  Negli   stessi   casi,
l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata  di  concerto  anche
con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  e  costituisce
anche approvazione della variante del piano regolatore portuale". 
  32.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano,   su
richiesta del proponente, da presentare  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  ai  procedimenti
amministrativi in corso alla medesima data. 
  33. L'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e' abrogato,
fatta salva la sua applicazione ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge per i quali non e'  esercitata
l'opzione di cui al comma 32 del presente articolo. 
  34. I commi da 77 a 82 dell'articolo 1 della legge 23 agosto  2004,
n. 239, sono sostituiti dai seguenti: 
  "77. Il permesso di ricerca di idrocarburi  liquidi  e  gassosi  in
terraferma, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e
successive modificazioni, e' rilasciato a seguito di un  procedimento
unico al quale partecipano le  amministrazioni  statali  e  regionali
interessate, svolto nel rispetto dei principi  di  semplificazione  e
con le modalita' di cui alla  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Esso
consente lo svolgimento di attivita' di  prospezione  consistente  in
rilievi geologici, geofisici e  geochimici,  eseguiti  con  qualunque
metodo o mezzo, e ogni altra  operazione  volta  al  rinvenimento  di
giacimenti,  escluse  le  perforazioni  dei  pozzi  esplorativi.  Del
rilascio del permesso di ricerca  e'  data  comunicazione  ai  comuni
interessati. 
  78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo,  alla
costruzione degli impianti  e  delle  opere  necessari,  delle  opere
connesse  e  delle  infrastrutture  indispensabili  all'attivita'  di
perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilita', e'  concessa,
previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del
permesso di ricerca, da parte dell'ufficio territoriale minerario per
gli  idrocarburi  e  la  geotermia  competente,  a  seguito   di   un
procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali
interessati, svolto nel rispetto dei principi  di  semplificazione  e
con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  79. Il permesso di ricerca di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  in
mare, di cui all'articolo 6 della legge  9  gennaio  1991,  n.  9,  e
successive modificazioni, e' rilasciato a seguito di un  procedimento
unico al quale partecipano le  amministrazioni  statali  interessate,
svolto  nel  rispetto  dei  principi  di  semplificazione  e  con  le
modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso  consente  lo
svolgimento  di  attivita'  di  prospezione  consistente  in  rilievi
geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con  qualunque  metodo  o
mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento  di  giacimenti,
escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. 
  80. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo,  alla
costruzione degli impianti  e  delle  opere  necessari,  delle  opere
connesse  e  delle  infrastrutture  indispensabili  all'attivita'  di
perforazione e' concessa, previa valutazione di  impatto  ambientale,
su istanza del titolare del permesso di ricerca di cui al  comma  79,
da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la
geotermia competente. 
  81. Nel caso in cui l'attivita' di prospezione di cui al  comma  79
non debba essere effettuata all'interno di aree  marine  a  qualsiasi
titolo protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento,  di
tutela biologica  o  di  tutela  archeologica,  in  virtu'  di  leggi
nazionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali,  essa
e' sottoposta a verifica di  assoggettabilita'  alla  valutazione  di
impatto ambientale, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 
  82. Alle  autorizzazioni  di  cui  al  comma  78  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133. 
  82-bis. Qualora le opere di cui al comma 78  comportino  variazione
degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione  di  cui
al medesimo comma 78 ha effetto di variante urbanistica. 
  82-ter. La concessione di coltivazione  di  idrocarburi  liquidi  e
gassosi, di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991,  n.  9,  e
successive modificazioni, e' rilasciata a seguito di un  procedimento
unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del
comma 7, lettera n), del presente articolo, svolto nel  rispetto  dei
principi di semplificazione e con le modalita' di cui  alla  legge  7
agosto  1990,  n.  241.  Con  decreto  dei  Ministri  dello  sviluppo
economico, delle infrastrutture e dei  trasporti  e  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare sono individuate le  attivita'
preliminari che non comportano  effetti  significativi  e  permanenti
sull'ambiente che, in attesa della  determinazione  conclusiva  della
conferenza  di  servizi,  l'Ufficio  nazionale  minerario   per   gli
idrocarburi e la geotermia e' competente ad autorizzare. 
  82-quater.  La  concessione  di  coltivazione  di  idrocarburi   in
terraferma costituisce titolo per la  costruzione  degli  impianti  e
delle opere necessari, degli  interventi  di  modifica,  delle  opere
connesse e delle  infrastrutture  indispensabili  all'esercizio,  che
sono considerati di pubblica utilita'  ai  sensi  della  legislazione
vigente. 
  82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma 82-quater comportino
variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione
di  cui  al  medesimo  comma  82-quater  ha   effetto   di   variante
urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77  a  82-ter,
e' indetta la conferenza di servizi ai sensi  della  legge  7  agosto
1990,  n.  241,  nell'ambito  della  quale  si  considera   acquisito
l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o se
il suo rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente  la
volonta'. 
  82-sexies. Le attivita' finalizzate  a  migliorare  le  prestazioni
degli  impianti  di  coltivazione   di   idrocarburi,   compresa   la
perforazione,  se  effettuate  a  partire  da   opere   esistenti   e
nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione  dei  programmi  di
lavoro gia' approvati, sono  soggette  ad  autorizzazione  rilasciata
dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia". 
  35. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82-sexies dell'articolo
1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, come sostituiti  dal  comma  34
del presente articolo, si applicano anche ai  procedimenti  in  corso
alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  nonche'  ai
procedimenti relativi ai titoli minerari vigenti, eccetto quelli  per
i quali sia completata la procedura per il  rilascio  dell'intesa  da
parte della regione competente. 
  36. Il Comitato centrale  metrico  istituito  dall'articolo  7  del
regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e successive modificazioni,  e'
soppresso. 
  37. Laddove per disposizione di legge o di regolamento e'  previsto
che debba essere acquisito il parere tecnico  del  Comitato  centrale
metrico, il Ministero  dello  sviluppo  economico  puo'  chiedere  un
parere  facoltativo  agli  istituti  metrologici  primari,   di   cui
all'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti
universitari, con i quali stipula convenzioni senza oneri  aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato. 
  38. Lo svolgimento  di  attivita'  di  analisi  e  statistiche  nel
settore dell'energia, previste  dalla  proposta  di  regolamento  del
Parlamento europeo e del Consiglio COM(2006)850 def., nonche' l'avvio
e il monitoraggio, con il Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare,  dell'attuazione  della  strategia  energetica
nazionale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico entro  il
limite massimo di 3 milioni di euro per il 2009. Al relativo onere si
provvede,  per  l'anno  2009,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  relativa  al
Fondo per interventi strutturali di politica economica. 
  39. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, il Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  intesa  con  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n.  281,  emana  un  decreto  volto  a   definire   le
prescrizioni relative alla posa in opera degli impianti di produzione
di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche,  destinati
al riscaldamento e  alla  climatizzazione  di  edifici,  per  cui  e'
necessaria la sola dichiarazione di inizio attivita'. 
  40. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896,
e' sostituito dal seguente: 
  "1. L'esecuzione dei pozzi di profondita'  fino  a  400  metri  per
ricerca, estrazione e utilizzazione di acque calde,  comprese  quelle
sgorganti da sorgenti, per potenza termica complessiva non  superiore
a 2.000 chilowatt termici, anche per eventuale produzione di  energia
elettrica con  impianti  a  ciclo  binario  ad  emissione  nulla,  e'
autorizzata  dalla  regione  territorialmente   competente   con   le
modalita' previste dal testo unico delle disposizioni di legge  sulle
acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775". 
  41. All'articolo 1 della  legge  9  dicembre  1986,  n.  896,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 4, le parole: "25 gradi  centigradi"  sono  sostituite
dalle seguenti: "15 gradi centigradi"; 
   b) al comma 5, le parole: "25 gradi  centigradi"  sono  sostituite
dalle seguenti: "15 gradi centigradi". 
  42. All'articolo 12 del decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.
387, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  "4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati  a  biomassa  e
per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilita'  e  le
procedure conseguenti per  le  opere  connesse,  il  proponente  deve
dimostrare   nel   corso   del   procedimento,   e   comunque   prima
dell'autorizzazione, la disponibilita' del suolo  su  cui  realizzare
l'impianto". 
  43. All'allegato IV alla Parte seconda del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
   a) al numero 2, lettera c), dopo le parole:  "energia,  vapore  ed
acqua calda" sono aggiunte  le  seguenti:  "con  potenza  complessiva
superiore a 1 MW"; 
   b) al numero 2, lettera e),  dopo  le  parole:  "sfruttamento  del
vento" sono aggiunte le seguenti: "con potenza complessiva  superiore
a 1 MW". 
  44. Il secondo periodo del comma 4  dell'articolo  12  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni,  e'
soppresso. 
  45. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29  dicembre
2003, n. 387, e' sostituito dal seguente: 
  "2. Nell'ambito della disciplina  di  cui  al  comma  1,  l'energia
elettrica prodotta puo' essere remunerata a condizioni economiche  di
mercato per la  parte  immessa  in  rete  e  nei  limiti  del  valore
eccedente il costo sostenuto per il consumo dell'energia". 
  46. Ai fini del miglior perseguimento delle finalita' di incremento
della  produzione  di  energia   elettrica   da   fonti   rinnovabili
sull'intero territorio  nazionale  nel  rispetto  delle  attribuzioni
costituzionali delle regioni, l'articolo 9-ter  del  decreto-legge  6
novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
dicembre 2008, n. 210, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 9-ter. - (Coordinamento dei piani regionali degli impianti di
incenerimento dei rifiuti urbani). -  1.  Ai  fini  di  prevenire  le
emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti,  di  contribuire
al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e
di  incrementare  la  produzione  di  energia  elettrica   da   fonti
rinnovabili, nel rispetto delle attribuzioni delle  regioni  e  della
normativa europea sulla gestione dei rifiuti, e' istituita la  Cabina
di regia nazionale per il coordinamento  dei  piani  regionali  degli
inceneritori   dei   rifiuti   urbani   residuati   dalla    raccolta
differenziata, la cui organizzazione  e  il  cui  funzionamento  sono
disciplinati con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e d'intesa con la Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  utilizzando  allo
scopo le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente". 
  47. Al  fine  di  contribuire  al  raggiungimento  degli  obiettivi
derivanti dal Protocollo di Kyoto  e  per  il  miglior  perseguimento
delle finalita' di incremento della produzione di  energia  elettrica
da fonti rinnovabili, all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile
2006, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. E' istituito  il  Comitato  nazionale  per  la  gestione  della
direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita'
di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite  dall'articolo  3.
Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio  e  del  mare  che  ne  assicura  l'adeguato  supporto
logistico e organizzativo"; 
   b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  "l-bis. Il Comitato di  cui  al  comma  1  svolge  la  funzione  di
Autorita' nazionale competente"; 
   c) al comma 2, la lettera t-quater) e' sostituita dalla seguente: 
  "t-quater)   svolgere   attivita'   di   supporto   al    Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso  la
partecipazione,  con  propri  componenti  all'uopo   delegati,   alle
riunioni  del  Comitato  di  cui  all'articolo  23  della   direttiva
2003/87/CE e alle  riunioni  in  sede  comunitaria  o  internazionale
concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto"; 
   d) al comma 2-bis, alinea, le parole: "svolge, altresi', attivita'
di indirizzo al fine di coordinare" sono sostituite  dalle  seguenti:
"propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare"; 
   e) il comma 5-ter e' abrogato. 
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AGGIORNAMENTO (32) 
  La L. 4 agosto 2017, n. 124, ha disposto (con l'art. 1, comma  106)
che  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2018  le  funzioni  della  Cassa
conguaglio GPL relative  al  fondo  bombole  per  metano  di  cui  al
presente articolo, comma 6, sono direttamente esercitate dal comitato
per la gestione del fondo bombole per metano di cui  all'articolo  12
della legge 8 luglio 1950, n. 640, operante presso il Ministero dello
sviluppo economico, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
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AGGIORNAMENTO (40) 
  E' stato ripristinato il  testo  gia'  in  vigore  dal  1-1-2020  a
seguito della soppressione del comma  1  dell'art.  59  del  D.L.  16
luglio 2020, n. 76, che disponeva la modifica  del  comma  4-bis  del
presente articolo, ad opera della L. 11 settembre 2020,  n.  120,  di
conversione del D.L. medesimo.