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DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n. 311

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/2/2007
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Testo in vigore dal:  2-2-2007

Art. 7

Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. Il comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 192 del 2005 è sostituito dai seguenti:
«1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n. 10:
a) l'articolo 4, commi 1, 2 e 4; l'articolo 28, commi 3 e 4; l'articolo 29; l'articolo 30; l'articolo 31, comma 2, l'articolo 33, commi 1 e 2; l'articolo 34, comma 3.
1-bis. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è sostituito dal seguente:
"2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali."».
2. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 192 del 2005, è sostituito dal seguente:
«2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applica, in quanto compatibile con il presente decreto legislativo, e può essere modificato o abrogato con i decreti di cui all'articolo 4. Di tale decreto sono abrogate le seguenti norme:
a) l'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4; l'articolo 7, comma 7; l'articolo 8; l'articolo 11, commi 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20.».
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 16, del decreto legisltivo n. 192 del 2005, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 16 (Abrogazioni e disposizioni finali). - 1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n. 10:
a) l'art. 4, commi 1, 2 e 4; l'art. 28, commi 3 e 4;
l'art. 29; l'art. 30; l'art. 31, comma 2, l'art. 33, commi 1 e 2; l'art. 34, comma 3.
1-bis. Il comma 2 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è sostituito dal seguente:
"2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art. 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali".
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applica, in quanto compatibile con il presente decreto legislativo, e può essere modificato o abrogato con i decreti di cui all' art. 4. Di tale decreto sono abrogate le seguenti norme:
a) l'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4; l'art. 7, comma 7;
l'art. 8; l'art. 11, commi 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20.
3. È abrogato l'art. 1 del decreto ministeriale 6 agosto 1994 del Ministro dell'industria, commercio e artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 1994, recante recepimento delle norme UNI attuative del decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, recante il regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato.
4. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono modificati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata, in conformità alle modifiche tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello comunitario a norma dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11».