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LEGGE 11 agosto 1991, n. 273

Istituzione del sistema nazionale di taratura.

note: Entrata in vigore della legge: 10-09-1991
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Testo in vigore dal:  10-9-1991

Art. 2

Istituti metrologici primari
1. Gli istituti metrologici primari effettuano studi e ricerche finalizzati alla realizzazione dei campioni primari delle unità di misura di base, supplementari e derivate del sistema internazionale delle unità di misura SI. Tali istituti confrontano a livello internazionale i campioni realizzati e li mettono a disposizione ai fini della disseminazione prevista dal sistema nazionale di taratura.
2. Svolgono le funzioni di istituti metrologici primari:
a) l'istituto di metrologia "G. Colonnetti" del Consiglio nazionale delle ricerche per i campioni riguardanti le unità di misura impiegate nel campo della meccanica e della termologia;
b) l'istituto elettrotecnico nazionale "G. Ferraris" per i campioni riguardanti le unità di misura del tempo e delle frequenze e per le unità di misura impiegate nel campo dell'elettricità, della fotometria, dell'optometria e dell'acustica;
c) il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) per i campioni delle unità di misura impiegate nel campo delle radiazioni ionizzanti.
3. Nello svolgimento delle loro attività i predetti istituti metrologici primari, allo scopo di assicurare una sinergia di mezzi e di competenze, si avvarranno, anche nei corrispondenti settori operativi, delle risorse messe a disposizione da altri istituti che svolgono attività metrologiche, tra cui l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e l'Istituto superiore di sanità.
4. Nulla è innovato per quanto concerne competenze e funzioni dell'Ufficio centrale metrico.