LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2003
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 27
            Disposizioni finanziarie per gli enti locali

  1.  I  trasferimenti  erariali per l'anno 2002 di ogni singolo ente
locale   sono   determinati   in   base   alle   disposizioni  recate
dall'articolo  53  della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'incremento
delle  risorse,  derivante dall'applicazione del tasso programmato di
inflazione   per   l'anno   2002   alla   base  di  calcolo  definita
dall'articolo  49,  comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
distribuito  secondo i criteri e le finalita' di cui all'articolo 31,
comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Fino alla riforma del
sistema  dei  trasferimenti  erariali  e'  sospesa l'applicazione del
decreto  legislativo  30  giugno 1997, n. 244, ad eccezione di quanto
disposto  dall'articolo  9,  comma 3. Ai fini dell'applicazione della
disposizione  di cui al precedente periodo, nel calcolo delle risorse
e'  considerato  il  fondo  perequativo degli squilibri di fiscalita'
locale.
  2.  Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali, per
gli enti locali diversi da quelli cui si applicano le disposizioni di
cui  all'articolo  47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
ed  all'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i
contributi erariali sono erogati secondo le modalita' individuate con
decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia e delle finanze.
  3.  Fino  alla  revisione  del  sistema dei trasferimenti agli enti
locali,  al  fine  di  adeguare  il  concorso  dello Stato agli oneri
finanziari  che  il  comune  di  Roma  sostiene  in  dipendenza delle
esigenze   cui  deve  provvedere  quale  sede  della  Capitale  della
Repubblica,  a  decorrere  dall'anno  2002  i  trasferimenti erariali
correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 103,29 milioni di
euro.  In  correlazione  a quanto disposto nel periodo precedente, il
comune  di  Roma  e'  escluso dalla ripartizione delle risorse di cui
all'articolo  26,  comma  1,  capoverso  11, secondo periodo, nonche'
delle  risorse  di  cui  al  comma  1,  secondo periodo, del presente
articolo.
  4.  A  sostegno  delle unioni e delle fusioni di comuni e comunita'
montane  che  si sono associate per l'esercizio dei servizi e per cui
sia effettivamente stato avviato l'esercizio associato delle funzioni
e' stanziata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2002.
  5.  Fino  alla  riforma del sistema dei trasferimenti erariali agli
enti  locali,  in caso di aggregazione ad una comunita' montana di un
comune   montano   proveniente   da   altra   comunita'   montana,  i
trasferimenti    erariali   spettanti   alle   due   comunita'   sono
rideterminati  in relazione alla popolazione ed al territorio oggetto
di  variazione. Le modalita' applicative sono individuate con decreto
del Ministero dell'interno.
  6.  Il  contributo  annuo  attribuito dall'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge   27   dicembre   2000,   n.   392,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, e' incrementato a
decorrere dall'anno 2002 dell'importo di 1.500.000 euro.
  7.  Al  testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di  cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo  161,  comma  3,  le  parole:  "la  sospensione della
   seconda  rata"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "la sospensione
   dell'ultima rata";
b) all'articolo  167, comma 1, le parole: "Gli enti locali iscrivono"
   sono sostituite dalle seguenti: "E' data facolta' agli enti locali
   di iscrivere";
c) all'articolo 204, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sommato
   a  quello  dei  mutui  precedentemente contratti" sono inserite le
   seguenti:  ", a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente
   emessi".
  8.  Il  comma  16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' sostituito dal seguente:
"16.  Il  termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali,  compresa  l'aliquota  dell'addizionale comunale all'IRPEF di
cui  all'articolo  1,  comma  3, del decreto legislativo 28 settembre
1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  addizionale  comunale
all'IRPEF,  e  successive  modificazioni,  e  le  tariffe dei servizi
pubblici  locali,  nonche'  per approvare i regolamenti relativi alle
entrate  degli  enti  locali,  e'  stabilito entro la data fissata da
norme  statali  per  la  deliberazione  del bilancio di previsione. I
regolamenti   sulle   entrate,  anche  se  approvati  successivamente
all'inizio  dell'esercizio  purche'  entro  il  termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".
  9.  In  deroga  alle  disposizioni  dell'articolo 3, comma 3, della
legge  27  luglio  2000,  n.  212,  i  termini  per la liquidazione e
l'accertamento  dell'imposta  comunale sugli immobili, scadenti al 31
dicembre 2001, sono prorogati al 31 dicembre 2002, limitatamente alle
annualita' d'imposta 1998 e successive. Il termine per l'attivita' di
liquidazione  a  seguito  di  attribuzione  di rendita da parte degli
uffici  del  territorio  competenti  di cui all'articolo 11, comma 1,
ultimo  periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e'
prorogato  al  31  dicembre  2002  per le annualita' d'imposta 1997 e
successive.
  10.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2002  le  basi  di  calcolo dei
sovracanoni  previsti  dagli  articoli  1 e 2 della legge 22 dicembre
1980,  n.  925,  sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro,
fermo  restando  per  gli  anni  a  seguire  l'aggiornamento biennale
previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980. ((9))
  11.  Nel  caso  in  cui  l'imposta relativa a fabbricati del gruppo
catastale  D,  in  precedenza  versata  ad  un unico comune in base a
valori  di bilancio unitariamente considerati, sia successivamente da
versare a piu' comuni a seguito dell'attribuzione di separate rendite
catastali  per  le parti insistenti su territori di comuni diversi, i
comuni interessati sono tenuti a regolare mediante accordo i rapporti
finanziari   relativi,   delegando   il   Ministero  dell'interno  ad
effettuare le necessarie variazioni dell'importo a ciascuno spettante
a titolo di trasferimenti erariali, senza oneri per lo Stato.
  12.  Per  l'anno  2002  ai comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti e' concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato,
entro  il  limite di 20.658 euro per ciascun ente, fino ad un importo
complessivo  di  87  milioni  di  euro, per le medesime finalita' dei
contributi  attribuiti a valere sul Fondo nazionale ordinario per gli
investimenti.
  13.  Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza
degli  enti  locali  a  titolo  di addizionale comunale e provinciale
all'IRPEF disponibili sulle contabilita' speciali esistenti presso le
tesorerie  dello  Stato  ed  intestate al Ministero dell'interno. Gli
atti  di  sequestro  o  di pignoramento eventualmente notificati sono
nulli; la nullita' e' rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano
obbligo  di  accantonamento  da  parte  delle  tesorerie medesime ne'
sospendono   l'accreditamento  di  somme  nelle  citate  contabilita'
speciali.
  14.  La  facolta'  di  ricorrere  alla  contrazione di mutui per il
ripiano  dei  disavanzi  di  esercizio  delle  aziende  di  trasporto
pubblico  locale,  attribuita  alle  regioni  e  agli  enti locali da
specifiche   disposizioni   legislative,   puo'   essere   esercitata
limitatamente  ai  disavanzi  risultanti  dai  bilanci delle predette
aziende,  redatti  ed  approvati  secondo  i  rispettivi ordinamenti,
relativi  agli esercizi 2000 e precedenti. Per il finanziamento degli
oneri  derivanti dai contratti di servizio di cui all'articolo 19 del
decreto   legislativo   19   novembre  1997,  n.  422,  e  successive
modificazioni,  tale facolta' puo' essere esercitata limitatamente ai
contratti di servizio stipulati entro la data del 31 ottobre 2001.
  15.  All'articolo  1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177,
al  secondo  periodo,  dopo  le  parole: "in deroga ad ogni normativa
vigente",  sono  aggiunte  le  seguenti: ", determinando il prezzo di
cessione   con   riguardo  alla  valutazione  del  solo  terreno  con
riferimento  alle  caratteristiche originarie e non tenendo conto del
valore di quanto edificato".
  16. All'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, e
successive  modificazioni,  sono aggiunte, in fine, le parole: ", non
tenendo conto del valore di quanto edificato aumentato delle spese di
urbanizzazione".
  17.  Al comma 2 dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni
legislative  e  regolamentari  in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le lettere a),
b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
"a) l'aumento  del  contributo in misura pari al 10 per cento qualora
   il   versamento  del  contributo  sia  effettuato  nei  successivi
   centoventi giorni;
b) l'aumento  del  contributo  in misura pari al 20 per cento quando,
   superato  il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae
   non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento  del  contributo  in misura pari al 40 per cento quando,
   superato  il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae
   non oltre i successivi sessanta giorni".
  18.  All'articolo  14 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917,  concernente  il credito di imposta per gli utili distribuiti da
societa'  ed  enti, il comma 1-bis, introdotto dall'articolo 29 della
legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, e'
sostituito dal seguente:
"1-bis.  Il credito di imposta di cui al comma 1 attribuito ai comuni
in  relazione  ai  dividendi  distribuiti  dalle  societa',  comunque
costituite,  che  gestiscono  i  servizi  pubblici  locali  ai  sensi
dell'articolo  113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti  locali  di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, puo' essere utilizzato per la compensazione
dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni".
  19.  Gli  immobili  di  proprieta'  degli enti locali destinati dal
piano  regolatore  generale  alla  realizzazione  di infrastrutture o
all'esercizio  di attivita' dirette a perseguire finalita' pubbliche,
sociali,  mutualistiche,  assistenziali, culturali o di culto possono
essere   concessi   in   locazione,  a  titolo  oneroso,  nelle  more
dell'attuazione  del  piano  regolatore  generale  stesso, a soggetti
pubblici  o privati, fino alla data d'inizio dei lavori connessi alla
realizzazione  di  tali attivita', attraverso la stipula di contratti
di locazione di natura transitoria in deroga alle disposizioni di cui
alla  legge  9 dicembre 1998, n. 431, e alla legge 27 luglio 1978, n.
392,  e  successive  modificazioni.  Per  il periodo della durata dei
contratti  di  locazione  di natura transitoria, ai suddetti immobili
puo'  essere  attribuita  una destinazione diversa dalla destinazione
finale  e  in  deroga  alla  destinazione  urbanistica dell' area. Il
contratto  di locazione costituisce titolo di provvedimento esecutivo
di  rilascio  dell'immobile alla scadenza del contratto medesimo, con
esclusione  del  pagamento  dell'eventuale  indennita'  di avviamento
commerciale.  Con  lettera  raccomandata  da  inviare  almeno novanta
giorni  prima  della  scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha
diritto  di  comunicare  all'altra  parte  la  propria  intenzione di
proseguire  la locazione, attivando la procedura per la stipula di un
nuovo  contratto.  L'eventuale  accordo  fra  le  parti deve avvenire
improrogabilmente nei sessanta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione.
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AGGIORNAMENTO (9)
  La  L.  27  dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 31, comma
10)  che  a  decorrere  dal  1  gennaio  2003, le basi di calcolo dei
sovracanoni  di  cui  al comma 10 del presente articolo, sono fissate
rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro.