LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 53 
     (Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni) 
 
  1. Ai fini del concorso  delle  autonomie  regionali  e  locali  al
rispetto  degli  obblighi  comunitari   della   Repubblica   e   alla
conseguente realizzazione degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  e
salvo quanto disposto dall'articolo 30 della legge 23 dicembre  1999,
n. 488, valgono le seguenti disposizioni: 
    a) per l'anno 2001 il disavanzo, computato ai sensi del  comma  1
dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,  e  successive
modificazioni, non potra' essere superiore  a  quello  del  1999,  al
netto delle spese per interessi passivi e di quelle per  l'assistenza
sanitaria, aumentato del 3 per  cento.  In  sede  di  formazione  del
bilancio per il 2001, le regioni, le province  e  i  comuni  dovranno
approvare, con le stesse procedure di approvazione  del  bilancio  di
previsione, i prospetti dimostrativi del computo  del  disavanzo  per
gli anni 1999 e 2001; tali prospetti dovranno riguardare sia  i  dati
di competenza che i dati di cassa. I dati di competenza per  il  1999
sono ricavati dal bilancio di previsione iniziale; i  dati  di  cassa
dovranno essere ricostruiti,  per  il  1999,  sulla  base  dei  conti
consuntivi o dei verbali di chiusura; per  il  2001  dovranno  essere
effettuate previsioni di cassa solo sui grandi aggregati di bilancio; 
    b) per l'anno 2000 il disavanzo  di  cui  all'articolo  28  della
legge 23 dicembre  1998,  n.  448,  e  successive  modificazioni,  e'
calcolato anche  al  netto  delle  entrate  e  delle  spese  relative
all'assistenza sanitaria; 
    c) il confronto tra il 1999 e il 2001  e'  effettuato  escludendo
dal computo spese ed entrate per le quali siano intervenute modifiche
legislative di trasferimento o attribuzione di nuove  funzioni  o  di
nuove entrate proprie. 
  2. I presidenti delle giunte regionali garantiscono il rispetto dei
vincoli derivanti dal patto di  stabilita'  interno  per  il  sistema
regionale e riferiscono collegialmente ogni  tre  mesi,  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano,  sull'andamento  di  spese,
entrate e saldi di bilancio.  In  caso  di  peggioramento  dei  saldi
rispetto ai valori  programmati,  le  regioni  interessate  informano
tempestivamente il Governo sulle misure individuate per  il  rispetto
del vincolo e adottano i provvedimenti conseguenti. 
  3. Attraverso le loro associazioni,  gli  enti  locali  riferiscono
ogni tre mesi in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie  locali,
sull'andamento di spese, entrate e saldi di bilancio delle  province,
dei comuni con popolazione  superiore  a  60.000  abitanti  e  di  un
campione rappresentativo dei restanti comuni. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 
  5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano concorrono al raggiungimento degli  obiettivi  di  finanza
pubblica  per  il  triennio  2001-2003  con  le  modalita'  stabilite
dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge  27  dicembre
1997, n. 449. 
  6. Il comma 2-bis dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, si applica anche  per  l'anno  2001.
Alla  lettera  g)  del  citato  comma  2-bis  la  parola:  "2001"  e'
sostituita dalla seguente: "2002". All'articolo 8, comma  1,  lettera
d), del decreto-legge  27  ottobre  1995,  n.  444,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, il numero  4)  e'
sostituito dai seguenti: 
    "4) anno 2000 per i comuni  con  popolazione  da  3.000  a  4.999
abitanti; 
    4-bis) anno 2001 per i comuni con popolazione inferiore  a  3.000
abitanti". 
  7. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge  23  dicembre  1999.  n.
488, sono soppresse le parole: "; l'importo cosi'  risultante  rimane
costante nei tre anni successivi". 
  8. Al comma 6, primo  periodo,  dell'articolo  30  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488, le parole:  "Qualora  l'obiettivo  di  cui  al
comma  1  venga  complessivamente  conseguito,  per  l'anno  2000  e'
concessa,  a  partire  dall'anno  successivo,  una  riduzione"   sono
sostituite dalle seguenti: "Qualora nell'anno 2000 l'obiettivo di cui
al comma 1 venga  distintamente  raggiunto  per  il  complesso  delle
regioni, il complesso delle province e il complesso  dei  comuni,  ai
singoli enti e' concessa a partire dall'anno 2001 una riduzione". 
  9. I trasferimenti erariali per l'anno 2001 di  ogni  singolo  ente
locale  sono   determinati   in   base   alle   disposizioni   recate
dall'articolo 30, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n.  488,  ed
alle successive disposizioni in materia. L'incremento delle  risorse,
derivante dall'applicazione del tasso programmato di  inflazione  per
l'anno 2001 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma  6,
della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  e'  distribuito  secondo  i
criteri e le finalita' di cui all'articolo 31, comma 11, della  legge
23 dicembre 1998, n. 448. L'applicazione del decreto  legislativo  30
giugno 1997, n. 244, e' rinviata al 1° gennaio 2002. 
  10. A decorrere dall'anno 2001, i trasferimenti erariali agli  enti
locali di cui al comma 9  sono  aumentati  di  lire  500.000  milioni
annue, di cui lire  30.000  milioni  destinate  alle  province,  lire
420.000 milioni ai comuni, lire 20.000 milioni alle unioni di  comuni
e alle comunita' montane per l'esercizio associato delle  funzioni  e
lire 30.000 milioni alle comunita' montane. I maggiori  trasferimenti
spettanti alle singole province ed ai singoli comuni sono  attribuiti
in proporzione all'ammontare dei trasferimenti a ciascuno  attribuiti
per l'anno 2000 a titolo di  fondo  ordinario,  fondo  consolidato  e
fondo perequantivo. Per le comunita' montane i maggiori trasferimenti
sono prioritariamente attribuiti alle comunita' montane per le  quali
sono intervenute dal 1997 al 1999 variazioni in  aumento  del  numero
dei comuni membri con territorio  montano,  in  misura  pari  a  lire
20.000 per ciascun  nuovo  residente  nel  territorio  montano  della
comunita'. I restanti contributi erariali  spettanti  alle  comunita'
montane sono attribuiti in proporzione alla popolazione residente nei
territori montani. 
  11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli  enti  locali
di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2001  e'
mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002,  e'  incrementato  del
tasso di inflazione programmato a decorrere dall'anno  2003  con  una
utilizzazione nell'ambito della  revisione  dei  trasferimenti  degli
enti locali ed e' finalizzato all'attribuzione  di  contributi  sulle
rate di ammortamento dei mutui ancora in essere. Per l'anno  2002  le
restanti risorse disponibili sono destinate per il 50  per  cento  ad
incremento del fondo ordinario e per il restante 50  per  cento  sono
distribuite secondo i criteri e per le finalita' di cui  all'articolo
31, comma  11,  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448.  Ai  fini
dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del  decreto  legislativo
30  giugno  1997,  n.  244,  recante   riordino   del   sistema   dei
trasferimenti  agli  enti  locali,  nel  calcolo  delle  risorse   e'
considerato  il  fondo  perequativo  degli  squilibri  di  fiscalita'
locale. 
  12. A titolo di riconoscimento di somme  dovute  per  gli  esercizi
precedenti, il contributo di cui all'articolo  3,  comma  9,  secondo
periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n.  539,  e'  attribuito
dallo Stato alle province ed ai comuni interessati  nella  misura  di
ulteriori lire 9.993 milioni per l'anno 1999 e di lire 42.000 milioni
per l'anno  2000,  da  ripartire  in  proporzione  ai  contributi  in
precedenza attribuiti e da liquidare in misura uguale negli  esercizi
2001 e 2002. 
  13. A titolo di riconoscimento di somme  dovute  per  gli  esercizi
precedenti, e' riconosciuto ai comuni che hanno dichiarato  lo  stato
di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 1993 ed  hanno  ottenuto
entro il 31 dicembre 1996  l'approvazione,  da  parte  del  Ministero
dell'interno, dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato,  un
contributo  a  fronte  degli  oneri  sostenuti  per  il   trattamento
economico di  base  annuo  lordo  spettante  al  personale  posto  in
mobilita'.  Il  contributo  spetta  a  far  data   dalla   messa   in
disponibilita' del predetto personale sino  al  trasferimento  presso
altro  ente  o  all'avvenuto  riassorbimento  nella  propria   pianta
organica ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23  dicembre
1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999. Il contributo
non spetta per la  parte  di  oneri  gia'  rimborsati  ai  sensi  dei
decreti-legge 7 aprile 1995, n. 106, 10 giugno 1995, n. 224, 3 agosto
1995, n. 323, 2 ottobre 1995, n. 414, 4 dicembre  1995,  n.  514,  31
gennaio 1996, n. 38, 4 aprile 1996, n. 188, 3 giugno 1996, n. 309,  5
agosto 1996, n. 409, e 20 settembre 1996, n.  492.  I  comuni  devono
attestare gli oneri sostenuti per il  personale  posto  in  mobilita'
mediante apposita certificazione  la  cui  definizione,  modalita'  e
termini per  l'invio  sono  determinati  con  decreto  del  Ministero
dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge.  Ai  fini  del  presente   comma   e'
autorizzata la spesa di lire 86.000 milioni. In caso di insufficienza
dello stanziamento il contributo e' attribuito in misura direttamente
proporzionale agli oneri sostenuti. 
  14. A titolo di riconoscimento di somme  dovute  per  gli  esercizi
precedenti, lo Stato eroga un contributo ai comuni che  hanno  subito
negli anni 1998, 1999 e 2000 minori  entrate  derivanti  dal  gettito
dell'imposta comunale  sugli  immobili  a  seguito  dell'attribuzione
della rendita catastale ai fabbricati  classificati  nella  categoria
catastale D. Il contributo statale e' commisurato alla differenza tra
il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta  comunale
sugli immobili dell'anno 1993 con l'aliquota del 4 per mille e quello
riscosso  in  ciascuno  degli  anni  1998,  1999  e  2000,  anch'esso
calcolato con l'aliquota  del  4  per  mille.  Il  contributo  e'  da
intendere  al  netto  del  contributo  minimo   garantito,   previsto
dall'articolo 36, comma 1, lettera b),  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.   504,   per   il   finanziamento   dei   servizi
indispensabili per  le  materie  di  competenza  statale  delegate  o
attribuite ai comuni, da considerare per ciascuno  degli  anni  1998,
1999 e 2000. E' inoltre  detratto  il  contributo  erogato  ai  sensi
dell'articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,  nei
confronti  degli  enti  che  ne  hanno  usufruito.  A  tale  fine  e'
autorizzata la spesa di lire 42.007 milioni. In caso di insufficienza
dello stanziamento il contributo e' attribuito in misura direttamente
proporzionale alla perdita del gettito  dell'imposta  comunale  sugli
immobili subita da ciascun comune  al  netto  del  contributo  minimo
garantito. Per l'attribuzione del  contributo  i  comuni  interessati
inviano entro il  termine  perentorio  del  31  marzo  2001  apposita
certificazione il cui modello  e  le  cui  modalita'  di  invio  sono
definiti con decreto del Ministero  dell'interno,  da  emanare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  15. A titolo di riconoscimento del contributo spettante alle unioni
di comuni, ai comuni risultanti  da  procedure  di  fusione  ed  alle
comunita' montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali,
e' attribuito agli enti interessati, per gli anni  1999  e  2000,  un
contributo complessivo di lire 20.000 milioni, da ripartire secondo i
criteri di cui all'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n.
265. 
  16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei  tributi
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale  comunale  all'IRPEF  di
cui all'articolo 1, comma 3, del  decreto  legislativo  28  settembre
1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  addizionale  comunale
all'IRPEF, e successive  modificazioni,  e  le  tariffe  dei  servizi
pubblici locali, nonche' per approvare i  regolamenti  relativi  alle
entrate degli enti locali, e' stabilito  entro  la  data  fissata  da
norme statali per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  I
regolamenti  sulle  entrate,  anche  se   approvati   successivamente
all'inizio dell'esercizio purche' entro  il  termine  di  cui  sopra,
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. ((99)) 
  17. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis,  del
decreto  legislativo   15   novembre   1993,   n.   507,   introdotto
dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  per  gli  anni
2001 e 2002, ai fini della  determinazione  del  costo  di  esercizio
della nettezza urbana gestito in  regime  di  privativa  comunale,  i
comuni possono, con apposito  provvedimento  consiliare,  considerare
l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti  solidi  urbani  di  cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 
  18. I  comuni  possono  prorogare  fino  al  31  dicembre  2001,  a
condizioni piu' vantagiose per l'ente da stabilire tra  le  parti,  i
contratti di gestione gia' stipulati ai sensi degli articoli 25 e  52
del  decreto  legislativo  15  novembre  1993,   n.   507,   relativi
all'affidamento  in  concessione  del  servizio  di  accertamento   e
riscossione, rispettivamente, dell'imposta comunale sulla pubblicita'
e della tassa per l'occupazione di spazi ed  aree  pubbliche,  aventi
scadenza anteriormente alla predetta data. 
  19. Per l'anno 2001 ai comuni con popolazione inferiore  a  tremila
abitanti e' concesso un contributo a carico  dello  Stato,  entro  il
limite di  lire  40  milioni  per  ciascun  ente  e  per  un  importo
complessivo di lire 167  miliardi,  per  le  medesime  finalita'  dei
contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per  gli
investimenti. 
  20. Il comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, e' sostituito dal seguente: 
    "4. Una quota pari al 50 per cento dei  proventi  spettanti  agli
altri indicati nel comma 1 e' devoluta alle finalita' di cui al comma
2, nonche' al  miglioramento  della  circolazione  sulle  strade,  al
potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale  e  alla
redazione dei piani di cui all'articolo 36, alla fornitura  di  mezzi
tecnici  necessari  per  i  servizi  di  polizia  stradale  di   loro
competenza  e  alla  realizzazione  di  interventi  a  favore   della
mobilita' ciclistica nonche', in misura non inferiore al 10 per cento
della predetta quota, ad interventi  per  la  sicurezza  stradale  in
particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani,  disabili
pedoni e ciclisti.  Gli  stessi  enti  determinano  annualmente,  con
delibera della giunta, le quote da destinare alle predette finalita'.
Le determinazioni sono comunicate al Ministro  dei  lavori  pubblici.
Per i comuni la comunicazione e' dovuta solo da parte di  quelli  con
popolazione superiore a diecimila abitanti". 
  21. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, comma  1,  del
decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.   446,   e   successive
modificazioni,  l'ammontare  delle  riscossioni   per   l'anno   1999
dell'imposta sulle assicurazioni  contro  la  responsabilita'  civile
derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore   esclusi   i
ciclomotori nelle province  delle  regioni  a  statuto  ordinario  e'
determinato aumentando l'importo risultante dai  dati  del  Ministero
delle  finanze  di  una  somma  pari  a   462   miliardi   di   lire,
forfettariamente calcolata per tenere conto degli  importi  risultati
non incassati dalle province nel primo bimestre dell'anno 1999;  tale
importo   viene   ripartito   tra   ciascuna   provincia,   ai   fini
dell'attuazione del  predetto  articolo  61,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 446 del 1997, in proporzione agli  incassi  risultanti
al Ministero delle finanze per il primo bimestre dell'anno  2000.  Al
fine di consentire un  puntuale  monitoraggio  delle  riscossioni  le
province  trasmettono,  entro  il  28  febbraio  2001,  al  Ministero
dell'interno una certificazione firmata dal Presidente  della  Giunta
attestante le riscossioni mensili relative agli anni 1999 e 2000. 
  22. Con riferimento all'assegnazione alle province del  gettito  di
imposta sull'assicurazione  obbligatoria  contro  la  responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a  motore  esclusi  i
ciclomotori, i concessionari della riscossione provvedono mensilmente
ad inviare alle autorita' competenti i relativi allegati esplicativi. 
  23. Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti
fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma  4,  lettera  d),
del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  anche  al
fine  di  operare  un  contenimento  della  spesa,  possono  adottare
disposizioni regolamentari  organizzative,  se  necessario  anche  in
deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive  modificazioni,  e
all'articolo   107   del   predetto   testo   unico    delle    leggi
sull'ordinamento  degli  enti  locali,  attribuendo   ai   componenti
dell'organo esecutivo la responsabilita' degli uffici e  dei  servizi
ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.  Il
contenimento della spesa  deve  essere  documentato  ogni  anno,  con
apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio. 
 
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AGGIORNAMENTO (99) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
779) che "Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1,  comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo  172,  comma  1,
lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono
approvare le  delibere  concernenti  le  aliquote  e  il  regolamento
dell'imposta  oltre  il  termine  di  approvazione  del  bilancio  di
previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il  30  giugno
2020.  Dette  deliberazioni,  anche  se   approvate   successivamente
all'inizio dell'esercizio, purche' entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020".