LEGGE 3 agosto 1999, n. 265

Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

note: Entrata in vigore della legge: 21/8/1999. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
Testo in vigore dal: 13-10-2000
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6
           Fusione dei comuni, municipi, unione di comuni

  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)).
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)).
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)).
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )).
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )).
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)) .
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )).
  8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge  il  Ministro  dell'interno, sentita la Conferenza unificata di
cui  all'articolo  8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,
adotta,  con  proprio decreto, i criteri per l'utilizzo delle risorse
di  cui  all'articolo  31,  comma  12,  della legge 23 dicembre 1998,
n.448.