DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2002.
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2002
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 42 (L) 
    Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione 
                (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 3) 
 
    1. Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato 
  versamento del contributo di costruzione in misura non inferiore a 
  quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio. 
    2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo 
  di costruzione di cui all'articolo 16 comporta: 
      ((a)l'aumento del contributo in misura pari  al  10  per  cento
qualora il versamento del contributo sia  effettuato  nei  successivi
centoventi giorni; 
      b) l'aumento del contributo in misura  pari  al  20  per  cento
quando, superato il termine di cui alla lettera  a),  il  ritardo  si
protrae non oltre i successivi sessanta giorni; 
      c) l'aumento del contributo in misura  pari  al  40  per  cento
quando, superato il termine di cui alla lettera  b),  il  ritardo  si
protrae non oltre i successivi sessanta giorni)). 
    3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano. 
    4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo 
  comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate. 
    5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del 
  comma  2,  il  comune  provvede  alla  riscossione   coattiva   del
complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 43. 
    6. In mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle 
  sanzioni di cui al  presente  articolo,  queste  saranno  applicate
nelle misure indicate nel comma 2.