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LEGGE 22 dicembre 1980, n. 925

Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/2023)
Testo in vigore dal:  3-1-2024
aggiornamenti all'articolo

Art. 2



Con la stessa decorrenza i sovracanoni previsti dall'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono conferiti nella misura fissa di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni di acqua con potenza superiore a chilowatt 220. (1) (3) (5) (7) (9) (11) (13) (14) (16) (21) (24) (26) (28) (32) (33) (36) (38) (40)
((44))

Il riparto del gettito annuo può avvenire con accordo diretto, ratificato con decreto del Ministro delle finanze, fra i comuni e le province beneficiarie del sovracanone.
In caso di mancato accordo lo stesso Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, procederà d'ufficio alla liquidazione e ripartizione delle somme.
Per le concessioni per le quali abbia già avuto luogo la liquidazione del sovracanone alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stesso sovracanone verrà automaticamente conferito nella misura fissa di cui al primo comma del presente articolo e con eguale decorrenza. Il riparto del gettito stabilito tra i beneficiari non subisce modificazioni, salvo l'accoglimento di motivate richieste dei beneficiari medesimi. (18) (20) (29)

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto 26 novembre 1985 (in G.U. 04/12/1985, n. 285) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata, per il periodo dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987, a L. 2.532 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220".
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AGGIORNAMENTO (3)

Il Decreto 25 novembre 1987 (in G.U. 09/12/1987, n. 287) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata, per il periodo dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989, a L. 2.802 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220".
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AGGIORNAMENTO (5)

Il Decreto 25 gennaio 1990 (in G.U. 13/02/1990, n. 36) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata, per il periodo dal 1 gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, a L. 3135 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220".
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AGGIORNAMENTO (7)

Il Decreto 7 agosto 1992 (in G.U. 01/09/1992, n. 205) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1993 a L. 3.535 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza superiore a chilowatt 220".
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AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 1 febbraio 1994 (in G.U. 17/02/1994, n. 39) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 a L. 3.871 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza superiore a chilowatt 220".
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AGGIORNAMENTO (11)

Il Decreto 26 gennaio 1996 (in G.U. 16/02/1996, n. 39) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1997 a L. 4.250 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza superiore a chilowatt 220".
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AGGIORNAMENTO (13)

Il Decreto 16 gennaio 1998 (in G.U. 03/02/1998, n. 27) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 a L. 4.445 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza superiore a chilowatt 220".
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AGGIORNAMENTO (14)

Il Decreto 30 novembre 1999 (in G.U. 16/12/1999, n. 294) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2001 a L. 4.601 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza superiore a chilowatt 220".
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AGGIORNAMENTO (16)

Il Decreto 26 novembre 2001 (in G.U. 11/12/2001, n. 287) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 a Euro 2,50 (equivalenti a L. 4.845) per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media superiore a chilowatt 220".
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AGGIORNAMENTO (18)

La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 27 comma 10) che "A decorrere dal 1 gennaio 2002 le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980."
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AGGIORNAMENTO (20)

La L. 27 dicembre 2002, n. 289 nel modificare l'art. 27, comma 10 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha conseguentemente disposto (con l'art. 31 comma 10) che "a decorrere dal 1 gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovracanoni di cui al comma 10 del presente articolo, sono fissate rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro".
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AGGIORNAMENTO (21)

Il Decreto 27 novembre 2003 (in G.U. 31/12/2003, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 a Euro 4,73 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media superiore a chilowatt 220".
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AGGIORNAMENTO (24)

Il Decreto 31 gennaio 2006 (in G.U. 17/02/2006, n. 40) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 a Euro 4,91 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a chilowatt 220".
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AGGIORNAMENTO (26)

Il Decreto 21 dicembre 2007 (in G.U. 17/01/2008, n. 14) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 a Euro 5,09 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale superiore a chilowatt 220".
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AGGIORNAMENTO (28)

Il Decreto 20 gennaio 2010 (in G.U. 28/01/2010, n. 22) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011 a € 5,27 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o
riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale superiore a chilowatt 220".
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AGGIORNAMENTO (29)

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 15, comma 6) che "Per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani, a decorrere dal 1 gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste."
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AGGIORNAMENTO (32)

Il Decreto 22 novembre 2013 (in G.U. 13 dicembre 2013, n. 292) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 a € 5,72, per ogni chilowatt di potenza nominale media
concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 220 e non eccedente il limite di chilowatt 3.000".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 a € 7,60, per ogni chilowatt di potenza
nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 3.000".
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AGGIORNAMENTO (33)

Il Decreto 2 dicembre 2015 (in G.U. 18/12/2015, n. 294) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 a € 5,73, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa
o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 220 e non eccedente il limite di chilowatt 3.000".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 a € 7,61, per ogni chilowatt di potenza
nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 3.000".
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AGGIORNAMENTO (36)

Il Decreto 6 dicembre 2017 (in G.U. 30/12/2017, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 a € 5,78, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa
o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 220 e non eccedente il limite di chilowatt 3.000".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 a € 7,67, per ogni chilowatt di potenza
nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 3.000".
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AGGIORNAMENTO (38)

Il Decreto 4 dicembre 2019 (in G.U. 18/12/2019, n. 296) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 ad euro 5,87, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 220 e non eccedente il limite di chilowatt 3.000".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 ad euro 7,78, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 3.000".
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AGGIORNAMENTO (40)

Il Decreto 7 dicembre 2021 (in G.U. 16/12/2021, n. 298) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 ad euro 6,02, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 220 e non eccedente il limite di chilowatt 3.000".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 ad euro 7,98, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 3.000".
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AGGIORNAMENTO (44)

Il Decreto 7 dicembre 2023 (in G.U. 19/12/2023, n. 295) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 ad euro 6,83, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 220 e non eccedente il limite di chilowatt 3.000".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 ad euro 9,05, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 3.000".