LEGGE 22 dicembre 1980, n. 925

Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2022)
Testo in vigore dal: 31-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
 
  Con la stessa decorrenza i sovracanoni  previsti  dall'articolo  53
del testo unico approvato con regio  decreto  11  dicembre  1933,  n.
1775, e successive modificazioni, sono conferiti nella  misura  fissa
di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o
riconosciuta per le derivazioni di  acqua  con  potenza  superiore  a
chilowatt 220. (1) (3) (5) (7) (9) (11) (13) (14) (16) (21) (24) (26)
(28) (32) (33) (36) (38) ((40)) 
  Il riparto del gettito annuo puo'  avvenire  con  accordo  diretto,
ratificato con decreto del Ministro delle finanze, fra i comuni e  le
province beneficiarie del sovracanone. 
  In caso di  mancato  accordo  lo  stesso  Ministro  delle  finanze,
sentito  il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  procedera'
d'ufficio alla liquidazione e ripartizione delle somme. 
  Per  le  concessioni  per  le  quali  abbia  gia'  avuto  luogo  la
liquidazione del sovracanone alla data di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  lo  stesso   sovracanone   verra'   automaticamente
conferito nella misura fissa di  cui  al  primo  comma  del  presente
articolo e con eguale decorrenza. Il riparto  del  gettito  stabilito
tra i beneficiari non subisce modificazioni, salvo l'accoglimento  di
motivate richieste dei beneficiari medesimi. (18) (20) (29) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Decreto 26  novembre  1985  (in  G.U.  04/12/1985,  n.  285)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  1)  che  "La  misura  del  sovracanone
annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della  legge  22  dicembre
1980, n. 925, viene elevata, per il periodo dal 1° gennaio 1986 al 31
dicembre 1987, a L. 2.532 per  ogni  chilowatt  di  potenza  nominale
media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua con  potenza
superiore a chilowatt 220". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il Decreto 25  novembre  1987  (in  G.U.  09/12/1987,  n.  287)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  1)  che  "La  misura  del  sovracanone
annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della  legge  22  dicembre
1980, n. 925, viene elevata, per il periodo dal 1° gennaio 1988 al 31
dicembre 1989, a L. 2.802 per  ogni  chilowatt  di  potenza  nominale
media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua con  potenza
superiore a chilowatt 220". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il Decreto 25 gennaio 1990 (in G.U. 13/02/1990, n. 36) ha  disposto
(con l'art. 1,  comma  1)  che  "La  misura  del  sovracanone  annuo,
stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980,  n.
925, viene elevata, per il periodo dal 1 gennaio 1990 al 31  dicembre
1991, a L. 3135 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa
o riconosciuta per le derivazioni d'acqua  con  potenza  superiore  a
chilowatt 220". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il Decreto 7 agosto 1992 (in G.U. 01/09/1992, n. 205)  ha  disposto
(con l'art. 1,  comma  1)  che  "La  misura  del  sovracanone  annuo,
stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980,  n.
925, viene elevata per il periodo dal 1 gennaio 1992 al  31  dicembre
1993 a L. 3.535 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa
o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di  produzione  di
energia elettrica, con potenza superiore a chilowatt 220". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il Decreto 1 febbraio 1994 (in G.U. 17/02/1994, n. 39) ha  disposto
(con l'art. 1,  comma  1)  che  "La  misura  del  sovracanone  annuo,
stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980,  n.
925, viene elevata per il periodo dal 1 gennaio 1994 al  31  dicembre
1995 a L. 3.871 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa
o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di  produzione  di
energia elettrica, con potenza superiore a chilowatt 220". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il Decreto 26 gennaio 1996 (in G.U. 16/02/1996, n. 39) ha  disposto
(con l'art. 1,  comma  1)  che  "La  misura  del  sovracanone  annuo,
stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980,  n.
925, viene elevata per il periodo dal 1 gennaio 1996 al  31  dicembre
1997 a L. 4.250 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa
o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di  produzione  di
energia elettrica, con potenza superiore a chilowatt 220". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il Decreto 16 gennaio 1998 (in G.U. 03/02/1998, n. 27) ha  disposto
(con l'art. 1,  comma  1)  che  "La  misura  del  sovracanone  annuo,
stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980,  n.
925, viene elevata per il periodo dal 1 gennaio 1998 al  31  dicembre
1999 a L. 4.445 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa
o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di  produzione  di
energia elettrica, con potenza superiore a chilowatt 220". 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il Decreto 30  novembre  1999  (in  G.U.  16/12/1999,  n.  294)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  1)  che  "La  misura  del  sovracanone
annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della  legge  22  dicembre
1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1 gennaio 2000  al  31
dicembre 2001 a L. 4.601 per ogni chilowatt di potenza nominale media
concessa o riconosciuta  per  le  derivazioni  d'acqua,  a  scopo  di
produzione di energia elettrica, con potenza  superiore  a  chilowatt
220". 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il Decreto 26  novembre  2001  (in  G.U.  11/12/2001,  n.  287)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  1)  che  "La  misura  del  sovracanone
annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della  legge  22  dicembre
1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1 gennaio 2002  al  31
dicembre 2003 a Euro 2,50 (equivalenti a L. 4.845) per ogni chilowatt
di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le  derivazioni
d'acqua, a scopo di produzione  di  energia  elettrica,  con  potenza
nominale media superiore a chilowatt 220". 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 27 comma 10)
che  "A  decorrere  dal  1  gennaio  2002  le  basi  di  calcolo  dei
sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2  della  legge  22  dicembre
1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 13 euro  e  3,50  euro,
fermo restando  per  gli  anni  a  seguire  l'aggiornamento  biennale
previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980." 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  La L. 27 dicembre 2002, n. 289 nel modificare l'art. 27,  comma  10
della L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha conseguentemente  disposto  (con
l'art. 31 comma 10) che "a decorrere dal 1 gennaio 2003, le  basi  di
calcolo dei sovracanoni di cui al comma  10  del  presente  articolo,
sono fissate rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro". 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il Decreto 27  novembre  2003  (in  G.U.  31/12/2003,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  1)  che  "La  misura  del  sovracanone
annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della  legge  22  dicembre
1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2004 al  31
dicembre 2005 a Euro 4,73 per  ogni  chilowatt  di  potenza  nominale
media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo  di
produzione di energia elettrica, con potenza nominale media superiore
a chilowatt 220". 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il Decreto 31 gennaio 2006 (in G.U. 17/02/2006, n. 40) ha  disposto
(con l'art. 1,  comma  1)  che  "La  misura  del  sovracanone  annuo,
stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980,  n.
925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31  dicembre
2007 a Euro  4,91  per  ogni  chilowatt  di  potenza  nominale  media
concessa  o  riconosciuta  per  derivazioni  d'acqua,  a   scopo   di
produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a
chilowatt 220". 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il Decreto 21 dicembre 2007 (in G.U. 17/01/2008, n. 14) ha disposto
(con l'art. 1,  comma  1)  che  "La  misura  del  sovracanone  annuo,
stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980,  n.
925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31  dicembre
2009 a Euro  5,09  per  ogni  chilowatt  di  potenza  nominale  media
concessa  o  riconosciuta  per  derivazioni  d'acqua,  a   scopo   di
produzione di energia elettrica, con  potenza  nominale  superiore  a
chilowatt 220". 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  Il Decreto 20 gennaio 2010 (in G.U. 28/01/2010, n. 22) ha  disposto
(con l'art. 1,  comma  1)  che  "La  misura  del  sovracanone  annuo,
stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980,  n.
925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31  dicembre
2011 a € 5,27 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o
riconosciuta per  derivazioni  d'acqua,  a  scopo  di  produzione  di
energia elettrica, con potenza nominale superiore a chilowatt 220". 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 15,  comma  6)  che
"Per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani, a  decorrere
dal 1 gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti  agli
articoli 1 e  2  della  legge  22  dicembre  1980,  n.  925,  per  le
concessioni di grande derivazione di  acqua  per  uso  idroelettrico,
sono fissate  rispettivamente  in  28,00  euro  e  7,00  euro,  fermo
restando per gli anni a  seguire  l'aggiornamento  biennale  previsto
dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date  dalla
stessa previste." 
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AGGIORNAMENTO (32) 
  Il Decreto 22 novembre 2013 (in G.U. 13 dicembre 2013, n.  292)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  1)  che  "La  misura  del  sovracanone
annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della  legge  22  dicembre
1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2014 al  31
dicembre 2015 a € 5,72, per ogni chilowatt di potenza nominale  media
concessa  o  riconosciuta  per  derivazioni  d'acqua,  a   scopo   di
produzione di energia elettrica, con  potenza  nominale  media  annua
superiore a chilowatt 220 e non  eccedente  il  limite  di  chilowatt
3.000". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma  1)  che  "La  misura  del
sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22
dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo  dal  1°  gennaio
2014 al 31 dicembre 2015 a € 7,60,  per  ogni  chilowatt  di  potenza
nominale media concessa o riconosciuta  per  derivazioni  d'acqua,  a
scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale  media
annua superiore a chilowatt 3.000". 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  Il Decreto 2 dicembre 2015 (in G.U. 18/12/2015, n. 294) ha disposto
(con l'art. 1,  comma  1)  che  "La  misura  del  sovracanone  annuo,
stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980,  n.
925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31  dicembre
2017 a € 5,73, per ogni chilowatt di potenza nominale media  concessa
o riconosciuta per derivazioni d'acqua,  a  scopo  di  produzione  di
energia elettrica, con  potenza  nominale  media  annua  superiore  a
chilowatt 220 e non eccedente il limite di chilowatt 3.000". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma  1)  che  "La  misura  del
sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22
dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo  dal  1°  gennaio
2016 al 31 dicembre 2017 a € 7,61,  per  ogni  chilowatt  di  potenza
nominale media concessa o riconosciuta  per  derivazioni  d'acqua,  a
scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale  media
annua superiore a chilowatt 3.000". 
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AGGIORNAMENTO (36) 
  Il Decreto 6 dicembre 2017 (in G.U. 30/12/2017, n. 303) ha disposto
(con l'art. 1,  comma  1)  che  "La  misura  del  sovracanone  annuo,
stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980,  n.
925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31  dicembre
2019 a € 5,78, per ogni chilowatt di potenza nominale media  concessa
o riconosciuta per derivazioni d'acqua,  a  scopo  di  produzione  di
energia elettrica, con  potenza  nominale  media  annua  superiore  a
chilowatt 220 e non eccedente il limite di chilowatt 3.000". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma  1)  che  "La  misura  del
sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22
dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo  dal  1°  gennaio
2018 al 31 dicembre 2019 a € 7,67,  per  ogni  chilowatt  di  potenza
nominale media concessa o riconosciuta  per  derivazioni  d'acqua,  a
scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale  media
annua superiore a chilowatt 3.000". 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  Il Decreto 4 dicembre 2019 (in G.U. 18/12/2019, n. 296) ha disposto
(con l'art. 1,  comma  1)  che  "La  misura  del  sovracanone  annuo,
stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980,  n.
925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31  dicembre
2021 ad euro 5,87, per  ogni  chilowatt  di  potenza  nominale  media
concessa  o  riconosciuta  per  derivazioni  d'acqua,  a   scopo   di
produzione di energia elettrica, con  potenza  nominale  media  annua
superiore a chilowatt 220 e non  eccedente  il  limite  di  chilowatt
3.000". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma  1)  che  "La  misura  del
sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22
dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo  dal  1°  gennaio
2020 al 31 dicembre 2021 ad euro 7,78, per ogni chilowatt di  potenza
nominale media concessa o riconosciuta  per  derivazioni  d'acqua,  a
scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale  media
annua superiore a chilowatt 3.000". 
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AGGIORNAMENTO (40) 
  Il Decreto 7 dicembre 2021 (in G.U. 16/12/2021, n. 298) ha disposto
(con l'art. 1,  comma  1)  che  "La  misura  del  sovracanone  annuo,
stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980,  n.
925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31  dicembre
2023 ad euro 6,02, per  ogni  chilowatt  di  potenza  nominale  media
concessa  o  riconosciuta  per  derivazioni  d'acqua,  a   scopo   di
produzione di energia elettrica, con  potenza  nominale  media  annua
superiore a chilowatt 220 e non  eccedente  il  limite  di  chilowatt
3.000". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma  1)  che  "La  misura  del
sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22
dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo  dal  1°  gennaio
2022 al 31 dicembre 2023 ad euro 7,98, per ogni chilowatt di  potenza
nominale media concessa o riconosciuta  per  derivazioni  d'acqua,  a
scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale  media
annua superiore a chilowatt 3.000".