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LEGGE 22 dicembre 1980, n. 925

Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/2023)
Testo in vigore dal:  31-12-2023
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



La misura del sovracanone annuo dovuto, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzioni di forza motrice, con potenza nominale media superiore a chilowatt 220, è rivalutata a lire 4.500 per chilowatt di potenza nominale a decorrere dal 1 gennaio 1980.



(2)(4)(6)(8)(10)(12)(15)(18)(17)(19)(20)(22)(23)(25)(27)(29)(30)(31)( 34)(35)(37) (39) (41)(42)
((43))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Decreto 13 novembre 1987 (in G.U. 24/11/1987, n. 93) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovraccanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni di acque per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, è elevato, per il biennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1989 a L. 10.516 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".
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AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 24 novembre 1989 (in G.U. 30/11/1989, n. 280) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni di acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, è elevato, per il biennio 1 gennaio 1990-31 dicembre 1991 in L. 11.767 (undicimilasettecentosessantasette) per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".
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AGGIORNAMENTO (6)

Il Decreto 25 novembre 1991 (in G.U. 21/12/1991, n. 299) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovraccanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a Kw 220, è elevato, per il biennio 1 gennaio 1992-31 dicembre 1993 in L. 13.261 (tredicimiladuecentosessantuno) per ogni Kw di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".
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AGGIORNAMENTO (8)

Il Decreto 10 novembre 1993, (in G.U. 16/11/1993, n. 269), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, è elevato, per il biennio 1 gennaio 1994-31 dicembre 1995 in L. 14.521 (quattordicimilacinquecentoventuno) per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".
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AGGIORNAMENTO (10)

Il Decreto 28 novembre 1995 (in G.U. 21/12/1995, n. 297) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, è elevato, per il biennio 1 gennaio 1996-31 dicembre 1997 in L. 15.944 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".
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AGGIORNAMENTO (12)

Il Decreto 27 novembre 1997 (in G.U. 09/01/1998, n. 6) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, è elevata, per il biennio 1 gennaio 1998-31 dicembre 1999, da L. 15.944 a L. 16.677 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".
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AGGIORNAMENTO (15)

Il Decreto 21 dicembre 1999 (in G.U. 04/01/2000, n. 2) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a KW 220, è elevata, per il biennio 1o gennaio 2000-31 dicembre 2001, da L. 16.677 a L. 17.261 per ogni KW di potenza nominate media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".
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AGGIORNAMENTO (18)

La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 27 comma 10) che "A decorrere dal 1 gennaio 2002 le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980."
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AGGIORNAMENTO (17)

Il Decreto 11 dicembre 2001 (in G.U. 21/12/2001, n. 296) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, è elevata, per il biennio 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2003, da L. 17.261 a L. 18.176 pari ad Euro 9,39 per ogni kw di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".
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AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 2 maggio 2002 (in G.U. 17/08/2002, n. 192) nel modificare l'art. 1, comma 1 del Decreto 11 dicembre 2001 (in G.U. 21/12/2001, n. 296) ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A modifica del decreto n. 10158 dell'11 dicembre 2001 citato nelle premesse, la misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a KW 270 è elevata, per il biennio 1° gennaio 2002-31 dicembre 2003, a 13 euro per ogni KW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".
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AGGIORNAMENTO (20)

La L. 28 dicembre 2001, n. 448 come modificata dalla L. 27 dicembre 2002, n.289 ha disposto (con l'art. 27 comma 10) che "a decorrere dal 1 gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovracanoni di cui al comma 10 del presente articolo, sono fissate rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro".
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AGGIORNAMENTO (22)

Il Decreto 9 febbraio 2004 (in G.U. 03/03/2004, n. 52) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a KW 220, è elevata, per il biennio 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005, da Euro 18,00 a Euro 18,90 per ogni KW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".
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AGGIORNAMENTO (23)

Il Decreto 30 novembre 2005 (in G.U. 14/12/2005, n. 290) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che " La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, è elevata, per il biennio l° gennaio 2006-31 dicembre 2007, da Euro 18,90 a Euro 19,62 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico dileggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".
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AGGIORNAMENTO (25)

Il Decreto 27 novembre 2007 (in G.U. 05/12/2007, n. 283) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, è elevata, per il biennio 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009, da Euro 19,62 a Euro 20,35 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni".
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AGGIORNAMENTO (27)

Il Decreto 25 novembre 2009 (in G.U. 04/12/2009, n. 283) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, è elevata, per il biennio 1° gennaio 2010-31 dicembre 2011, da € 20,35 a € 21,08 per ogni kW di potenza nominale
media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni".
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AGGIORNAMENTO (29)

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 15, comma 6) che "Per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani, a decorrere dal 1 gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste."
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AGGIORNAMENTO (30)

Il Decreto 30 novembre 2011 (in G.U. 25/01/2012, n. 20) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 dovuto, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modifiche ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, è elevata per il biennio 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013, da € 21,08 (Decreto ministeriale 25 novembre 2009, n. 012/Qdv)
a € 22,13 per ogni kW di potenza nominale media concessa o
riconosciuta ai sensi del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 dovuto, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modifiche ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 3000 kW, è elevata per il biennio 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013, da € 28,00 (legge 30 luglio 2010, n. 122 - art. 15, comma 6) a
€ 29,40 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta
ai sensi del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni".
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AGGIORNAMENTO (31)

Il Decreto 22 novembre 2013 (in G.U. 5/12/2013, n. 285) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, è elevata per il biennio 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2015, da € 22,13 (D.M. 30 novembre 2011 n. 002/TRI/DI/BIM) a € 22,88
per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953 n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 3000 kW, è elevata per il biennio 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2015, da € 29,40 (D.M. 30 novembre 2011 n. 002/TRI/DI/BIM )
a € 30,40 per ogni kW di potenza nominale media concessa o
riconosciuta ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni".
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AGGIORNAMENTO (34)

Il Decreto 30 novembre 2015 (in G.U. 22/12/2015, n. 297) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, è elevata per il biennio 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017, da € 22,88 (decreto ministeriale 22 novembre 2013, n.
003/TRI/DI/BIM) a € 22,90 per ogni kW di potenza nominale media
concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 3000 kW, è elevata per il biennio 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017, da € 30,40 (decreto ministeriale 22 novembre 2013, n.
003/TRI/DI/BIM) a € 30,43 per ogni kW di potenza nominale media
concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni".
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AGGIORNAMENTO (35)

Il Decreto 20 gennaio 2016 (in G.U. 12/02/2016, n. 35) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953 n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 220 kW, è fissata per il periodo 2 febbraio 2016 - 31 dicembre 2017 in € 30,43
per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni".
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AGGIORNAMENTO (37)

Il Decreto 21 dicembre 2017 (in G.U. 23/01/2018, n. 18) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953 n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 220 kW, è fissata per il biennio 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2019, in € 30,67
per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni".
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AGGIORNAMENTO (39)

Il Decreto 12 febbraio 2020 (in G.U. 26/02/2020, n. 48) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 220 kW, è fissata per il biennio 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2021, in euro 31,13 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni".
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AGGIORNAMENTO (41)

Il Decreto 15 dicembre 2021 (in G.U. 07/02/2022, n. 31) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 220 kW, è fissata per il biennio 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2023, in euro 31,97 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni".
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AGGIORNAMENTO (42)

Il Decreto 25 febbraio 2022 (in G.U. 15/03/2022, n. 62) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In rettifica del decreto direttoriale 15 dicembre 2021, n. 254, la misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 220 kW, è fissata per il biennio 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2023, in euro 31,94 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni".
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AGGIORNAMENTO (43)

Il Decreto 1 dicembre 2023 (in G.U. 16/12/2023, n. 293) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 220 kW, è fissata per il biennio 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2025, in euro 36,22 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni".