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DECRETO LEGISLATIVO 24 novembre 2023, n. 192

Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge n. 46 del 2022. (23G00198)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2023
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Testo in vigore dal:  31-12-2023

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante «Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo» e, in particolare, l'articolo 16 il quale conferisce al Governo la delega ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti;
Visto l'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge n. 46 del 2022, il quale prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;
Visto l'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge n. 46 del 2022, il quale prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, la novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della legge stessa;
Visto l'articolo 16, comma 1, lettera c), della legge n. 46 del 2022, il quale prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'adozione di modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della citata legge;
Visto l'articolo 16, comma 2, della legge n. 46 del 2022, il quale prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione;
Visto l'articolo 16, comma 6, della legge n. 46 del 2022, il quale prevede che dall'attuazione della delega di cui al medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 46;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 206, recante «Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere d) ed e), della legge 28 aprile 2022, n. 46.» e, in particolare, l'articolo 1, comma 2;
Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 831, concernente «Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza» e, in particolare, l'articolo 8;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78» e, in particolare, l'articolo 9;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e, in particolare, l'articolo 3;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro» e, in particolare, l'articolo 19;
Vista la legge 5 agosto 2022, n. 119, recante «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale» e, in particolare, l'articolo 9;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2023;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
1. Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 286, comma 3-bis, le parole: «sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478»;
b) all'articolo 287, comma 3, le parole: «sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza interessate» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 interessate»;
c) all'articolo 294,
1) al comma 1, lettera e), le parole: «gli organi della rappresentanza militare» sono sostituite dalle seguenti: «le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478»;
2) al comma 2, le parole: «L'organo nazionale della rappresentanza militare è chiamato» sono sostituite dalle seguenti: «Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono chiamate»;
d) all'articolo 296, comma 1:
1) le parole: «gli organi della rappresentanza militare» sono sostituite dalle seguenti: «le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478»;
2) le parole: «Il Consiglio centrale di rappresentanza - Arma dei Carabinieri è chiamato» sono sostituite dalle seguenti: «Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale dell'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 1478 sono chiamate»;
e) all'articolo 297, comma 4, le parole: «è sentito il Consiglio centrale di rappresentanza» sono sostituite dalle seguenti: «sono sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478».
2. Al libro terzo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 546, comma 5, le parole: «sentito il Consiglio centrale di rappresentanza dei militari» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478».
3. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 875:
1) alla lettera d) il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;
2) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) in distacco sindacale.»;
b) dopo l'articolo 904 è inserito il seguente:
«Art. 904-bis (Aspettativa sindacale non retribuita). - 1.
L'aspettativa sindacale è disposta, a domanda dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari riconosciuta rappresentativa ai sensi dell'articolo 1478, secondo la procedura di cui all'articolo 1480, comma 6.
2. Il periodo in cui il militare è collocato in aspettativa sindacale:
a) è valido ai fini dell'anzianità di servizio, salva la necessità dell'effettivo compimento nonché del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore;
b) non dà diritto ad alcuna retribuzione né maturazione della licenza;
c) dà diritto alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155
c) dopo l'articolo 913 è inserita la seguente sezione:
«Sezione III-bis - Distacco sindacale
Art. 913-bis (Distacco sindacale). - 1. Il distacco sindacale è disposto, a domanda dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari riconosciuta rappresentativa ai sensi dell'articolo 1478, secondo la procedura di cui all'articolo 1480, comma 6.
2. Il periodo in cui il militare è collocato in distacco sindacale:
a) è valido ai fini dell'anzianità di servizio, salva la necessità dell'effettivo compimento nonché del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore;
b) dà diritto all'intera retribuzione spettante nel momento del collocamento in distacco sindacale, con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni;
c) non è valido ai fini della maturazione della licenza.»
d) l'articolo 980 è abrogato;
e) all'articolo 1470, al comma 1, le parole: «quelle previste per il funzionamento degli organi di rappresentanza; queste ultime, in ogni caso, devono essere concordate con i comandi competenti.» sono sostituite dalle seguenti: «quanto previsto dall'articolo 1480-bis per l'esercizio del diritto di associazione sindacale riconosciuto ai militari.»;
f) all'articolo 1475, al comma 2, le parole: «militare o interforze.» sono sostituite dalle seguenti: «militari o interforze, secondo le disposizioni previste dal capo III del titolo IX del presente libro, e dal relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400.»;
g) al titolo IX, la rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: «Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari»;
h) al titolo IX, capo III, prima dell'articolo 1476, è inserita la seguente sezione: «Sezione I - Principi generali e competenze»;
i) l'articolo 1476 è sostituito dal seguente:
«Art. 1476 (Diritto di associazione professionale a carattere sindacale in ambito militare). - 1. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo assoluto, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione.
2. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi delle disposizioni del presente capo.
3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari, di seguito "APCSM".
4. L'adesione alle APCSM è libera, volontaria e individuale.
5. Non possono aderire alle APCSM coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 29, 32, 40 e 44-bis, il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, limitatamente agli allievi.»;
l) dopo l'articolo 1476 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1476-bis (Principi generali). - 1. Le APCSM operano nel rispetto dei principi di democrazia, trasparenza, partecipazione e nel rispetto dei principi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
2. Gli statuti delle APCSM sono improntati ai seguenti principi:
a) democraticità dell'organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche, orientate al rafforzamento della partecipazione femminile;
b) neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici;
c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;
d) trasparenza del sistema di finanziamento e assenza di scopo di lucro;
e) rispetto degli altri requisiti previsti dalle disposizioni del presente capo.
3. L'attività sindacale è volta alla tutela degli interessi collettivi degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare.
4. I comandanti o i responsabili di unità garantiscono il rispetto delle disposizioni del presente capo, favorendo l'esercizio delle attività delle APCSM. Tali attività non possono comunque interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi.
Art. 1476-ter (Competenze). - 1. Le APCSM curano la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali.
2. Sono di competenza delle APCSM le materie concernenti:
a) i contenuti del rapporto di impiego del personale militare, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
b) l'assistenza fiscale e la consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;
c) l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
d) le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
e) le pari opportunità;
f) le prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
g) gli spazi e le attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari.
3. Sono comunque escluse dalla competenza delle APCSM le materie concernenti l'ordinamento militare, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale nonché l'impiego del personale in servizio.
4. In relazione alle materie di cui al comma 2, le APCSM possono:
a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune;
b) essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;
c) chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
Art. 1476-quater (Limitazioni). - 1. Alle APCSM è fatto divieto di:
a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare;
b) preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi, anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare;
c) promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi;
d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale, anche se facenti parte della stessa Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'APCSM non deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti;
e) promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;
f) stabilire la propria sede o il proprio domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi delle disposizioni del presente capo o federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con le medesime associazioni;
h) assumere denominazioni o simboli che richiamano, anche in modo indiretto, categorie di personale, specialità, corpi o altro che non sia la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza, ovvero organizzazioni sindacali, per cui sussiste il divieto di adesione ai sensi delle disposizioni del presente capo, od organizzazioni politiche.»;
m) dopo l'articolo 1476-quater, come inserito dalla lettera l) del presente comma, è inserita la seguente sezione: «Sezione II - Costituzione, articolazioni periferiche e cariche direttive»;
n) l'articolo 1477 è sostituito dal seguente:
«Art. 1477 (Costituzione). - 1. Ai fini dell'esercizio delle attività previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali nelle forme previste dall'articolo 1480-quater, è istituito presso il Ministero della difesa l'apposito albo per l'iscrizione delle APCSM. Analogo albo è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per l'iscrizione delle APCSM riferite al personale del Corpo della guardia di finanza.
2. Le APCSM, entro cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, depositano lo statuto presso il Ministero della difesa o, per le associazioni tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, i quali, accertati i requisiti previsti dalle disposizioni del presente capo, entro i sessanta giorni successivi ne dispongono l'iscrizione nel relativo albo. Per le APCSM riferite a personale di una o più Forze armate e del Corpo della guardia di finanza l'accertamento è svolto dal Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Non sono consentiti, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle attività sindacali e la raccolta dei contributi sindacali.
3. In caso di accertate previsioni statutarie in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero competente ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'associazione, che può presentare, entro quindici giorni e per iscritto, formali osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero adotta il provvedimento finale.
4. Le APCSM comunicano entro quindici giorni ogni successiva modifica statutaria al competente Ministero, che ne valuta la conformità ai requisiti previsti secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3. Il Ministero competente accerta, almeno ogni tre anni, la permanenza dei requisiti previsti.
5. In caso di successivo accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni di legge, il Ministero competente ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'APCSM, che può presentare, entro quindici giorni e per iscritto, le proprie osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale, informandone, nel caso di un provvedimento di cancellazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministro per la pubblica amministrazione.
6. L'APCSM incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al comma 5 decade dalle prerogative sindacali e non può esercitare alcuna delle attività previste. Conseguentemente perdono efficacia le deleghe rilasciate dagli associati per il pagamento dei contributi sindacali ai sensi dell'articolo 1480-quater.»;
o) dopo l'articolo 1477 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1477-bis (Articolazioni periferiche). - 1. Le APCSM possono prevedere articolazioni periferiche.
2. Gli statuti definiscono, entro gli ambiti di competenza sindacale di cui all'articolo 1476-ter, le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei relativi ambiti regionali o territoriali, nelle seguenti materie:
a) informazione e consultazione degli iscritti;
b) esercizio delle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale, interloquendo con l'amministrazione di riferimento.
3. Ferme restando le specifiche peculiarità organizzative, le articolazioni periferiche delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 si relazionano con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competenti a livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.
Art. 1477-ter (Cariche direttive). - 1. Le cariche direttive delle APCSM sono elettive, rispettano il principio di parità di genere, e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa.
2. Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche di cui al comma 1:
a) i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
b) i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
c) i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato;
d) gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo.
3. La durata delle cariche direttive è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.
4. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte.»;
p) dopo l'articolo 1477-ter, come inserito dalla lettera o) del presente comma, è inserita la seguente sezione: «Sezione III - Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale»;
q) l'articolo 1478 è sostituito dal seguente:
«Art. 1478 (Rappresentatività). - 1. Le APCSM per essere considerate rappresentative a livello nazionale devono raggiungere un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si rende necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.
2. Se l'APCSM è invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, per essere considerata rappresentativa a livello nazionale, essa deve raggiungere un numero di iscritti non inferiore al 3 per cento della forza effettiva della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata alla medesima data di cui al comma 1.
In mancanza del numero di iscritti di cui al primo periodo, l'APCSM può essere considerata rappresentativa a livello nazionale delle sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare per le quali raggiunge la quota minima di iscritti del 4 per cento.
3. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio.
4. Ai fini del calcolo della consistenza associativa, la forza effettiva complessiva delle Forza armata e della Forza di polizia a ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi dell'articolo 1476, comma 5, non può aderire alle APCSM.
5. Le APCSM in possesso dei requisiti di cui al presente articolo sono riconosciute rappresentative a livello nazionale con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze.»;
r) l'articolo 1479 è sostituito dal seguente:
«Art. 1479 (Procedure di contrattazione). - 1. Alle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto. La procedura di contrattazione si applica alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza, per tutto il personale militare in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.»;
s) dopo l'articolo 1479 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1479-bis (Diritti e tutela dei militari che ricoprono cariche elettive). - 1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478:
a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale;
b) non possono essere trasferiti a un'altra sede o a un altro reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previa intesa con l'APCSM alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilità ambientale o di esigenza di trasferimento dovuta alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando, attribuzioni specifiche, servizio presso enti o reparti e imbarco necessari per l'avanzamento di carriera e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza;
c) non possono essere impiegati in territorio estero singolarmente, fatte salve le esigenze delle unità di appartenenza;
d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare, nei limiti previsti dal presente capo e nelle materie di cui all'articolo 1476-ter; possono interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dal presente capo;
e) possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalità, almeno trentasei ore prima, con i comandanti competenti.
Art. 1479-ter (Obblighi informativi). - 1. Le amministrazioni militari del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano alle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 il contenuto delle circolari e delle direttive da emanare in riferimento alle materie indicate nell'articolo 1476-ter, comma 2.
2. Le procedure di informazione e consultazione delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono disciplinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2.»;
t) dopo l'articolo 1479-ter, come inserito dalla lettera s) del presente comma, è inserita la seguente sezione: «Sezione IV - Attività sindacali, finanziamento e trasparenza dei bilanci»;
u) l'articolo 1480 è sostituito dal seguente:
«Art. 1480 (Svolgimento dell'attività di carattere sindacale). - 1. I rappresentanti delle APCSM svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.
2. Alle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 può essere concesso, informate le associazioni, l'uso di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse nella sede centrale e in quelle periferiche di livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, compatibilmente con le disponibilità e senza oneri per l'amministrazione. Le modalità di concessione dell'uso del locale comune sono disciplinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, ai rappresentanti sindacali delle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettative sindacali non retribuiti, assegnati con le modalità di cui ai commi 4 e 5, sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale calcolata ai sensi dell'articolo 1478.
4. Con la contrattazione di cui all'articolo 1479, nell'ambito delle risorse ad essa destinate, sono stabiliti:
a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;
b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali.
5. Il contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti di cui al comma 4 è ripartito tra le APCSM con criterio proporzionale, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 1478, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le APCSM.
6. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale non retribuita sono presentate dalle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare cui appartiene il personale interessato, la quale, accertati i requisiti oggettivi previsti dalle disposizioni del presente capo, provvede, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero della difesa o, per il personale del Corpo della guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti provvedimenti di stato.
7. Le APCSM possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento nonché al Ministero della difesa ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per i provvedimenti conseguenti. Le variazioni relative ai distacchi e alle aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno.
8. Sono vietati l'utilizzo della ripartizione dei distacchi in forma compensativa nonché il loro utilizzo in forma frazionata.
9. I distacchi e le aspettative sindacali non retribuite possono durare non più di tre anni. Nessun militare può essere posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita più di cinque volte. Tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo.
10. Le modalità di impiego del militare che riprende servizio al termine di ogni periodo di distacco sindacale o aspettativa sindacale non retribuita sono disciplinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2.
11. I dirigenti delle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo, devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato nell'autorità deputata alla concessione della licenza, almeno cinque giorni prima o, in casi eccezionali, almeno quarantotto ore prima, tramite l'associazione di appartenenza.
Il comandante autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e sempre che venga garantita la regolare funzionalità del servizio.
12. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri od orari.
13. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali deve essere certificata entro tre giorni all'autorità individuata ai sensi del comma 11 da parte del dirigente dell'APCSM che ha chiesto e utilizzato il permesso.
14. I permessi sindacali sono equiparati al servizio. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio.
15. Per i permessi sindacali retribuiti è corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.»;
v) dopo l'articolo 1480 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1480-bis (Diritto di assemblea). - 1. Per l'esercizio del diritto di associazione sindacale:
a) fuori dal servizio, i militari possono tenere riunioni:
1) anche in uniforme, in locali messi a disposizione dall'amministrazione, che ne concorda le modalità d'uso;
2) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme.
b) durante il servizio, sono autorizzate riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle APCSM nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, previa comunicazione, con almeno cinque giorni di anticipo, ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente.
2. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.
Art. 1480-ter (Informazione e pubblicità). - 1. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali e i comunicati delle APCSM, le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive e ogni notizia relativa all'attività sindacale sono resi pubblici secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.
2. I dirigenti delle APCSM possono avere rapporti con gli organi di stampa e rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore.
3. Negli ordinamenti didattici degli enti di formazione di base e delle accademie militari è inserita la materia "elementi di diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare".
Art. 1480-quater (Finanziamento e trasparenza dei bilanci). - 1. Le APCSM sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo, e con le attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti. Le associazioni non possono ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra APCSM.
2. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente dall'imposta di bollo e dalla registrazione, a favore dell'APCSM alla quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto dell'articolo 70 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
3. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata se non è revocata dall'interessato entro il 31 ottobre. La revoca della delega deve essere trasmessa, in forma scritta, all'amministrazione e all'APCSM.
4. Le modalità di versamento alle APCSM delle trattenute sulla retribuzione, operate dall'amministrazione in base alle deleghe rilasciate, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa per le associazioni riferite al personale di una o più Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, ovvero del Ministro dell'economia e delle finanze per le associazioni riferite al personale del Corpo della guardia di finanza.
5. Le APCSM predispongono annualmente il bilancio preventivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicità.»;
z) dopo l'articolo 1480-quater, come inserito dalla lettera v) del presente comma, è inserita la seguente sezione: «Sezione V - Giurisdizione e tentativo di conciliazione»;
aa) l'articolo 1481 è sostituito dal seguente:
«Art. 1481 (Giurisdizione). - 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'APCSM, nonché le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di cancellazione dell'APCSM dall'albo di cui all'articolo 1477 e quelle relative all'esercizio del diritto di assemblea di cui all'articolo 1480-bis.
2. Alle APCSM è attribuita legittimazione attiva quando sussiste un interesse diretto in relazione alla controversia promossa nell'ambito disciplinato dalle disposizioni di cui al presente capo.
3. Ai giudizi aventi ad oggetto le controversie di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative al rito abbreviato di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ai sensi dell'articolo 119, comma 1, lettera m-octies) del medesimo decreto legislativo.
4. Per le controversie nelle materie di cui al comma 1, la parte ricorrente è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6-bis, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2020, n. 115.»;
bb) l'articolo 1482 è sostituito dal seguente:
«Art. 1482 (Tentativo di conciliazione). - 1. L'APCSM legittimata ad agire ai sensi dell'articolo 1481 può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 1482-bis, se la controversia riguarda condotte antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alle disposizioni del presente capo.
2. La notificazione della richiesta di tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende il decorso di ogni termine di decadenza, ivi inclusi quelli per la proposizione del ricorso al giudice amministrativo, fino alla conclusione della procedura di conciliazione ovvero alla rinuncia espressa alla procedura stessa presentata dall'associazione proponente.
3. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente è tenuta a versare, con le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 1482-bis, comma 3, un contributo pari a euro 155 per le procedure dinnanzi alle commissioni centrali di cui all'articolo 1482-bis, comma 1, lettera a), e pari a euro 105 per le procedure dinnanzi alle commissioni periferiche di cui all'articolo 1482-bis, comma 1, lettera b).
4. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'associazione, deve indicare:
a) la denominazione e la sede dell'APCSM, nonché il nome del legale rappresentante e l'atto statutario che gli conferisce i poteri rappresentativi;
b) il luogo dove è sorta la controversia;
c) l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa.
5. La richiesta di cui al comma 4 è notificata, tramite posta elettronica certificata, sottoscritta digitalmente, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla commissione di conciliazione competente, che cura l'invio di copia digitale della richiesta all'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata.
6. L'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci giorni successivi a tale deposito, la commissione fissa, per una data compresa nei successivi trenta giorni, la comparizione dell'APCSM e dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il tentativo di conciliazione. Dinnanzi alla commissione, per l'APCSM deve presentarsi il legale rappresentante ovvero altro militare ad essa appartenente appositamente delegato. Non è ammessa la partecipazione di soggetti non appartenenti all'APCSM.
7. Se il tentativo di conciliazione ha esito positivo, è redatto un processo verbale che riporta il contenuto dell'accordo raggiunto. Il processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione di conciliazione, costituisce titolo esecutivo. Se non è raggiunto l'accordo, la medesima controversia può costituire oggetto di ricorso innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 1481.»;
cc) dopo l'articolo 1482, è inserito il seguente:
«Art. 1482-bis (Commissioni di conciliazione). - 1. Ai fini dell'espletamento del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 1482, sono istituite:
a) per le controversie aventi rilievo nazionale, la commissione centrale di conciliazione presso il Ministero della difesa, ovvero presso il Ministero dell'economia e delle finanze per le controversie riferite al personale del Corpo della guardia di finanza;
b) per le controversie aventi rilievo locale, almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
2. Le commissioni di conciliazione:
a) sono presiedute, con funzione di garanzia, da un presidente nominato con decreto del Ministro della difesa o, per le commissioni riferite al personale del Corpo della guardia di finanza, del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, scelto tra gli iscritti in un elenco appositamente istituito presso i citati Ministeri e comprendente magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori e professori universitari in materie giuridiche;
b) sono composte da militari appartenenti alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento e da militari designati, nell'ambito dei propri iscritti, dalle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478. I militari appartenenti alle commissioni di conciliazione svolgono tale attività per servizio e sono individuati, con incarico non esclusivo, fra coloro che sono impiegati nell'ambito della regione amministrativa nella quale ha sede la commissione di cui sono componenti.
3. Le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni di conciliazione sono definite con regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Le amministrazioni interessate provvedono all'istituzione e al funzionamento delle commissioni di conciliazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai rispettivi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»;
dd) all'articolo 2136, comma 1,
1) alla lettera b), le parole «sezioni III e IV» sono sostituite dalle seguenti:
«sezioni III, III-bis e IV»;
2) dopo la lettera ee) è inserita la seguente:
«ee-bis) il titolo IX - capo III;»;
ee) all'articolo 2188-quinquies, comma 5, le parole: «il Consiglio centrale di rappresentanza militare» sono sostituite dalle seguenti: «le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478»;
ff) all'articolo 2209-octies, comma 1, le parole «informato il Consiglio centrale della rappresentanza militare» sono sostituite dalle seguenti: «informate le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478»;
gg) all'articolo 2214-quater, i commi 21, 22 e 23 sono abrogati.
4. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo II, capo II, sezione IV, la rubrica della parte VII è sostituita dalla seguente: «Disciplina militare ed esercizio dei diritti»;
b) l'articolo 2257 è sostituito dal seguente:
«Art. 2257 (Durata del mandato degli organi della rappresentanza militare). - 1. I delegati della rappresentanza militare di cui all'articolo 2257-bis, il cui mandato era in corso alla data del 27 maggio 2022, restano in carica e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino alla data di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 28 aprile 2022, n. 46.
2. Fino alla data di cui al comma 1, continuano ad essere svolte dagli organi della rappresentanza militare di cui all'articolo 2257-bis le funzioni attribuite alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari dagli articoli 286, comma 3-bis, 287, comma 3, 294, commi 1 e 2, 296, comma 1, 297, comma 4, 546, comma 5, 980, 2188-quinquies, comma 5, 2209-octies, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010 nonché dall'articolo 8, commi 1 e 2, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 marzo 2001, n. 68, dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dall'articolo 19, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183 e dall'articolo 9, comma 2, della legge 5 agosto 2022, n. 119.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, gli organi della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano di svolgere le relative funzioni.»;
c) dopo l'articolo 2257 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2257-bis (Disposizioni transitorie in materia di rappresentanza militare). - 1. Gli organi di rappresentanza di militari, le cui competenze sono indicate dal presente articolo, si distinguono:
a) in un organo centrale, a carattere nazionale e interforze, articolato in relazione alle esigenze, in commissioni interforze di categoria - A) ufficiali, B) marescialli/ispettori, C) sergenti/sovrintendenti e D) graduati/militari di truppa, fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti - e in sezioni di Forza armata o di Corpo armato - Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare, Carabinieri e Guardia di finanza;
b) in un organo intermedio presso gli alti comandi;
c) in un organo di base presso le unità a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna Forza armata o Corpo armato.
2. L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: A) ufficiali, B) marescialli/ispettori, C) sergenti/sovrintendenti e D) graduati/militari di truppa, fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti. L'organo di base è costituito dai rappresentanti delle suddette categorie presenti al livello considerato. Nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna Forza armata o Corpo è proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.
3. Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di base si procede con voto diretto, nominativo e segreto. All'elezione dei rappresentanti negli organi intermedi provvedono i rappresentanti eletti negli organi di base, scegliendoli nel proprio ambito con voto diretto, nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base esprime non più di due terzi dei voti rispetto al numero dei delegati da eleggere. Con la stessa procedura i rappresentanti degli organi intermedi eleggono i delegati all'organo centrale.
4. Gli eletti, militari di carriera, durano in carica quattro anni, sono rieleggibili due sole volte, e se cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di primo o secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti.
5. In deroga al divieto di cui all'articolo 1470, comma 1, sono previste riunioni per il funzionamento degli organi di rappresentanza che, in ogni caso, devono essere concordate con i comandi competenti.
Normalmente l'organo centrale della rappresentanza si riunisce in sessione congiunta di tutte le sezioni costituite, per formulare pareri e proposte e per avanzare richieste, nell'ambito delle competenze attribuite. Tale sessione si aduna almeno una volta all'anno per formulare un programma di lavoro e per verificarne l'attuazione. Le riunioni delle sezioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino esclusivamente le singole Forze armate o i Corpi armati. Le riunioni delle commissioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino le singole categorie. Gli organi di rappresentanza sono convocati dalla presidenza, per iniziativa della stessa o a richiesta di un quinto dei loro componenti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
6. Le competenze dell'organo centrale di rappresentanza riguardano la formulazione di pareri, di proposte e di richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale - dei militari. Se i pareri, le proposte, le richieste riguardano materie inerenti al servizio di leva devono essere sentiti i militari di leva eletti negli organi intermedi. Tali pareri, proposte e richieste sono comunicati al Ministro della difesa che li trasmette per conoscenza alle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, a richiesta delle medesime. L'organo centrale della rappresentanza militare può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, sulle materie di competenza e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari. Gli organi della rappresentanza militare, intermedi e di base, concordano con i comandi e gli organi dell'amministrazione militare, le forme e le modalità per trattare materie di competenza. In materia di contenuti del rapporto di impiego del personale militare si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, vigenti fino alla data di adozione del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 1478, comma 5, del decreto legislativo n. 66 del 2010.
7. Dalle competenze degli organi rappresentativi sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.
8. Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi di interesse:
a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
c) integrazione del personale militare femminile;
d) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari del personale militare;
e) organizzazione delle sale convegno e delle mense;
f) condizioni igienico-sanitarie;
g) alloggi.
9. Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari del personale militare, l'amministrazione militare competente può avvalersi dell'apporto degli organi di rappresentanza intermedi o di base, per i rapporti con le regioni, le province, i comuni.
10. Sono vietati gli atti diretti comunque a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi della rappresentanza. I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di leva eletti negli organi di rappresentanza, se pregiudicano l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, del quale si chiede il trasferimento, appartiene.
11. Le disposizioni del regolamento concernenti l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare nonché il collegamento con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati delegati dalle rispettive associazioni, sono adottate dall'organo centrale a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 2257-ter (Disposizioni transitorie in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari). - 1.
Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data del 27 maggio 2022 avevano già conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano alle disposizioni del libro quarto, titolo IX, capo III entro novanta giorni. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni gli accertamenti previsti dall'articolo 1477.
2. Le quote percentuali di iscritti previste dall'articolo 1478, comma 1, ai fini del riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale, sono ridotte:
a) di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni, decorrenti dal 27 maggio 2022;
b) di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dal 27 maggio 2022 e per i successivi quattro anni.».
NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione è il seguente:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 28 aprile 2022, n. 46 (Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, 12 maggio 2022, n. 110:
«Art. 16 (Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dall'articolo 5, comma 5, della presente legge, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;
b) novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge;
c) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della presente legge;
d) semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività;
e) istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile. L'istituzione dell'area negoziale di cui al precedente periodo avviene nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.
3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.
4. Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, è determinato, nel limite massimo fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari con criterio proporzionale, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
6. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, (Codice dell'ordinamento militare) è pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, (Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate) è pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122.
- Si riporta il testo dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143:
«Art. 46 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate). - 1. Per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
1-bis. Per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e per i dirigenti delle Forze armate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono istituite le relative aree negoziali, limitate agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente civile e militare sono:
a) il trattamento accessorio:
b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;
c) il congedo ordinario, il congedo straordinario o le licenze;
d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia o l'aspettativa per infermità e per motivi privati;
e) i permessi brevi per esigenze personali;
f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali;
g) il trattamento di missione e di trasferimento;
h) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
i) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.
3. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata, con esclusivo riferimento al solo personale dirigente, tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale, anche ai fini del riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per motivi sindacali; le modalità di espressione del dato elettorale, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo.
L'accordo è recepito con decreto del Presidente della Repubblica.
3-bis. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46, riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative. L'accordo è recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3, concernente il personale delle Forze di polizia.
3-ter. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze armate per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46 e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze armate, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro della difesa, secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46, riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative. L'accordo è recepito con decreto del Presidente della Repubblica.
4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonché il Ministro della difesa, sono definite le modalità attuative di quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter, attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle procedure perviste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con esclusione della negoziazione decentrata e delle modalità di accertamento della rappresentatività sindacale.
5. All'attuazione dei commi 3, 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonché dell'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo.
6. Fino all'adozione dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui ai commi 3-bis e 3-ter, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione, della difesa e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della giustizia, possono essere estese al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle forze armate, anche attraverso eventuali adattamenti tenuto conto delle peculiarità funzionali, le disposizioni adottate in attuazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo.
7. Fino all'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis, al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed a quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 206 (Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere d) ed e), della legge 28 aprile 2022, n. 46) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2023, n. 10:
«Art. 1 (Adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare). - 1. (omissis).
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di adozione del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge n. 46 del 2022.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, (Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1986, n. 286:
«Art. 8. - 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana il regolamento contenente disposizioni per la ripartizione tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e finanzieri degli alloggi di cui alla lettera b) dell'articolo 7, le modalità di assegnazione degli alloggi stessi, il calcolo del canone e degli altri oneri, i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti, la formazione delle graduatorie, con particolare riferimento al punteggio, che è determinato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare, nonché ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede, e la composizione, d'intesa con gli organi della rappresentanza militare, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. Sono comunque a carico del concessionario, che deve provvedervi direttamente, le spese per le piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile, nonché le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione. Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e viene versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero delle finanze - Guardia di finanza, nella misura del 20 per cento dell'importo per le spese di manutenzione straordinaria degli alloggi e del restante 80 per cento per la realizzazione, a cura del Ministero delle finanze - Guardia di finanza, di altri alloggi per il personale del Corpo.
2. Il Consiglio centrale di rappresentanza - Sezione guardia di finanza è chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, (Adeguamento dei compiti della Guardia di Finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71:
«Art. 9 (Modificazione e abrogazione di norme). - 1.
Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono rideterminate, in base alle norme del presente decreto legislativo e tenuto conto delle attribuzioni del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza ai sensi della legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, le modalità di esecuzione del servizio nonché i compiti e i doveri del personale della Guardia di finanza. Per quanto attiene agli aspetti concernenti il concorso alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e i compiti militari, i regolamenti sono adottati di concerto, rispettivamente, con i Ministri dell'interno e della difesa. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei citati regolamenti sono abrogati i regi decreti 6 novembre 1930, n. 1643, e 3 gennaio 1926, n. 126, concernenti, rispettivamente, il regolamento di servizio e il regolamento organico del Corpo.
2. Al fine di adeguare la struttura logistica, amministrativa e contabile del Corpo della Guardia di finanza di supporto alla struttura operativa, e la relativa disciplina, ai contenuti dei decreti legislativi di cui all'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e al nuovo modello organizzativo di cui all'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emana apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dall'entrata in vigore del citato regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, concernente il regolamento di amministrazione del Corpo.
3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati sentito l'Organo centrale di rappresentanza del personale, secondo le leggi e i regolamenti vigenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101:
«Art. 3 (Campo di applicazione). - 1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.
Con decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione. Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
3-bis. - 13-ter. Omissis».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), pubblicata nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2010, n. 262:
«Art. 19 (Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.
2. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.
3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo personale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, della legge 5 agosto 2022, n. 119, (Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2022, n. 189:
«Art. 9 (Delega legislativa per la revisione dello strumento militare nazionale). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridefinizione, secondo criteri di valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi e sulla base della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2033, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive fissate dall'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010;
b) revisione, secondo criteri di efficienza e organicità, degli strumenti finalizzati al progressivo raggiungimento, entro il 2033, delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010;
c) previsione di un incremento organico, da realizzare compatibilmente con il conseguimento dei risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, non superiore a 10.000 unità, di volontari in ferma prefissata iniziale nonché di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente, per corrispondere alle accresciute esigenze in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza, adottando la necessaria disciplina di adeguamento;
d) istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato, non superiore a 10.000 unità di personale volontario, ripartito in nuclei operativi di livello regionale posti alle dipendenze delle autorità militari individuate con decreto del Ministro della difesa, impiegabile nei casi previsti dall'articolo 887, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero in forma complementare e in attività in campo logistico nonché di cooperazione civile-militare, disciplinandone la struttura organizzativa, le modalità di funzionamento, nonché lo stato giuridico militare e le modalità di reclutamento, addestramento, collocamento in congedo e richiamo in servizio del relativo personale;
e) previsione della possibilità, per i volontari in ferma prefissata, di partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi;
f) previsione di iniziative, nell'ambito delle risorse umane e strumentali assegnate a legislazione vigente, per ridefinire la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, associando all'addestramento militare di base e specialistico, compreso quello relativo a operazioni cibernetiche, attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro, nonché mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa del catalogo dei corsi della Difesa;
g) revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare secondo criteri interforze e di specializzazione, prevedendo:
1) l'adeguamento delle strutture e delle risorse strumentali anche per l'utilizzazione a supporto del Servizio sanitario nazionale, definendone le modalità;
2) la possibilità, per i medici militari e il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l'attività libero-professionale intramuraria sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni;
h) istituzione di fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di qualsiasi Forza armata, prevedendo che ad essi sia riconosciuta validità in riferimento a ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra Forza armata, per un arco temporale prestabilito, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e senza alcuna esplicita richiesta da parte dell'interessato.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio centrale di rappresentanza militare per le materie di sua competenza.
Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 286 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto:
«Art. 286 (Determinazione dei canoni). - 1. Il regolamento fissa i criteri per la determinazione dei canoni di concessione, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di determinazione dell'equo canone; su tali criteri è acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze. In tutti i casi in cui disposizioni, anche regolamentari, fissano criteri di aggiornamento dei canoni degli alloggi della Difesa, il canone è aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente, con decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, o degli organi corrispondenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a ottantamila euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi di spesa rivenienti dall'applicazione delle norme di riorganizzazione contenute nel titolo III del libro primo. (309)
2. Ferma restando la gratuità degli alloggi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 279, e l'esclusione di quelli di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo, il cui canone è determinato dal Ministro della difesa con il regolamento, alla concessione di alloggi costituenti il patrimonio abitativo della difesa si applica un canone determinato ai sensi del comma 1, ovvero, se più favorevole all'utente, un canone pari a quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone.
3. Agli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio, è applicato, anche se in regime di proroga, un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone maggiorato del venti per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a euro 30.987,00 e del cinquanta per cento per un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare oltre detto importo.
L'amministrazione della difesa ha facoltà di concedere proroghe temporanee secondo le modalità definite con il regolamento.
3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478, si provvede alla rideterminazione del canone di occupazione, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento amministrativo di rideterminazione del canone stesso, dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 287 del decreto legislativo 15 marzo, 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto:
«Art. 287 (Modalità di riscossione del canone e sua destinazione). - 1. Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e versato in tesoreria con imputazione al bilancio di entrata dello Stato.
2. Il cinquanta per cento dell'importo relativo è riassegnato allo stato di previsione del Ministero della difesa; la quota parte delle risorse complessivamente derivanti all'amministrazione della difesa ai sensi del presente articolo è destinata, nella misura dell'85 per cento, alla manutenzione degli alloggi di servizio e, nella misura del 15 per cento, al fondo-casa.
3. Il Ministro della difesa emana con il regolamento le norme per la gestione e utilizzo del fondo-casa, sentito il parere delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 interessate.»
- Si riporta il testo dell'articolo 294, del decreto legislativo 15 marzo, 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto:
«Art. 294 (Norme di attuazione). - 1. Il regolamento detta:
a) le norme per la classificazione e la ripartizione tra ufficiali e sottufficiali degli alloggi;
b) le modalità di assegnazione degli alloggi stessi; il calcolo del canone e degli altri oneri;
c) i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti;
d) la formazione delle graduatorie con particolare riferimento al punteggio che è determinato in base alla composizione e al reddito del nucleo familiare, nonché ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede;
e) la composizione, d'intesa con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi.
2. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono chiamate preventivamente a esprimere il parere sulle norme regolamentari emanate ai sensi del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 296, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo, 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto:
«Art. 296 (Criteri di assegnazione degli alloggi e di determinazione del canone). - 1. Il Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno, con proprio decreto, emana le norme regolamentari per la ripartizione tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri degli alloggi di cui alla lettera b) dell'articolo 295, le modalità di assegnazione degli alloggi stessi, il calcolo del canone e degli altri oneri, i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti, la formazione delle graduatorie, con particolare riferimento al punteggio, che è determinato in base alla composizione e al reddito del nucleo familiare, nonché ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede, e la composizione, d'intesa con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. Sono comunque a carico del concessionario, che vi provvede direttamente, le spese per le piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile, nonché le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale dell'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 1478 sono chiamate preventivamente a esprimere il parere sulle norme regolamentari emanate ai sensi del presente articolo, da comunicare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, termine oltre il quale il parere si intende acquisito.».
- Si riporta il testo dell'articolo 297, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo, 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto:
«Art. 297 (Programma pluriennale per gli alloggi di servizio costituenti infrastrutture militari e opere destinate alla difesa nazionale). - 1. - 3. Omissis.
4. Le norme di attuazione per la realizzazione del programma infrastrutturale di cui al presente articolo sono dettate dal regolamento. Sullo schema di tali norme sono sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.».
- Si riporta il testo dell'articolo 546, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo, 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto:
«Art. 546 (Servizio di vettovagliamento delle Forze armate). - 1.- 4. Omissis.
5. Il regolamento, in tale parte adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e su proposta dei Capi di stato maggiore di forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478, detta norme interforze per disciplinare la struttura, l'organizzazione e il funzionamento delle mense di servizio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 875 del decreto legislativo 15 marzo, 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto:
«Art. 875 (Posizione di stato in servizio permanente).
- 1. I militari in servizio permanente si trovano in una delle seguenti posizioni:
a) servizio permanente effettivo;
b) servizio permanente a disposizione, limitatamente agli ufficiali;
c) sospesi dall'impiego;
d) in aspettativa;
d-bis) in distacco sindacale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1470, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo, 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1470 (Libertà di riunione). - 1. Sono vietate riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, salvo quanto previsto dall'articolo 1480-bis per l'esercizio del diritto di associazione sindacale riconosciuto ai militari.
2. (omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo, 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1475 (Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero). - 1. La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa.
2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze, secondo le disposizioni previste dal capo III del titolo IX del presente libro, e dal relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400.
3. - 4. (omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 2136, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo, 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2136 (Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza). - 1. Si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del libro IV del codice dell'ordinamento militare:
a) il capo II del titolo IV, eccetto l'articolo 806;
b) sezioni III, III-bis e IV del capo I del titolo V e la sezione I del capo III del Titolo V, eccetto l'articolo 899;
c) l'articolo 622;
d) - dd) (omissis);
ee) il titolo VIII;
ee-bis) il titolo IX - Capo III;
ff) l'articolo 1493;
ff-bis) l'articolo 1780;
2.-3. (omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 2188-quinquies, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2188-quinquies (Disposizioni transitorie attuative dei programmi di revisione dello strumento militare nazionale). - 1. - 4. (omissis).
5. Con cadenza annuale, presso il Ministero della difesa, sono svolti incontri, per le materie di competenza, con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 e le organizzazioni sindacali rappresentative sullo stato di attuazione del programma di revisione dello strumento militare nazionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2209-octies del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2209-octies (Disposizioni transitorie per la destinazione di quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare). - 1. A decorrere dall'anno 2017, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è destinata ad alimentare il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in misura non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento, informate le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478.».