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LEGGE 5 agosto 2022, n. 119

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonchè in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. (22G00131)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2022 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2023)
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Testo in vigore dal:  28-8-2022
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Proroga del termine per la riduzione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 2196-bis, comma 1, alinea, 2197, commi 1, alinea, e 1-bis, 2197-bis, comma 1, 2207, comma 1, 2208, comma 1-bis, 2209-quater, comma 1, alinea, 2209-septies, comma 1, 2229, comma 6, 2238-ter, comma 1, e 2239, comma 3-quater, le parole: «2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2033»;
b) all'articolo 2206-bis, comma 1, lettera c), le parole: «2025 ovvero dal diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2034»;
c) all'articolo 2209-ter, comma 1, alinea, le parole: «2024 ovvero entro il diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2033»;
d) agli articoli 2214-bis, comma 4, e 2221-bis, comma 1, alinea, le parole: «2024, ovvero al diverso termine previsto all'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2033»;
e) all'articolo 2224, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2033»;
2) alla lettera b), le parole: «2025, ovvero dal giorno successivo al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2034»;
f) all'articolo 2236-bis, comma 1-quater, la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2033».
N O T E

Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 2196-bis, comma 1, 2197, commi 1 e 1-bis, 2197-bis, comma 1, 2207, comma 1, 2208, comma 1-bis, 2209-quater, comma 1, 2209-septies, comma 1, 2229, comma 6, 2238-ter, comma 1, e 2239, comma 3-quater, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 2196-bis (Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1.
Sino all'anno 2033, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali, di cui all'articolo 655, riservati al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti se riguardano anche il Corpo delle capitanerie di Porto, possono essere stabiliti per ciascuna Forza armata:
a) limiti di età, comunque non superiori a 52 anni;
b) titoli di studio non inferiori al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
c) estensione anche ai volontari in servizio permanente;
d) permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino a un massimo di 5 anni.»
«Art. 2197 (Regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Sino all'anno 2033, fatti salvi i concorsi già banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 679, comma 1, in misura:
a) non superiore al 70 per cento dei posti disponibili in organico mediante concorso pubblico;
b) non inferiore al 30 per cento dei posti disponibili in organico mediante concorso interno, riservato agli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari in servizio permanente, secondo quanto previsto dall'articolo 682, comma 5.
1-bis. Sino all'anno 2033, il limite di età per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, lettera b), è elevato a 52 anni.»
«Art. 2197-bis (Regime transitorio della valutazione delle consistenze organiche ai fini delle immissioni in alcuni ruoli delle Forze armate). - 1. Sino all'anno 2033, per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei predetti ruoli rispetto alle dotazioni organiche transitorie complessive nei medesimi ruoli previste per ciascuna Forza armata.»
«Art. 2207 (Adeguamento degli organici). - 1. Sino all'anno 2033, le dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, sono annualmente determinate, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui agli articoli 582, 583 e 584 e con la ripartizione degli organici complessivi di cui all'articolo 798-bis, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.»
«Art. 2208 (Carenze organiche transitorie). - 1. (omissis).
1-bis. Dall'anno 2016 e sino all'anno 2033, ferma restando l'entità complessiva delle dotazioni organiche delle Forze armate, di cui all'articolo 2206-bis, la devoluzione delle eventuali carenze organiche di cui al comma 1 può essere effettuata anche a favore delle altre Forze armate.».
«Art. 2209-quater (Piano di programmazione triennale scorrevole). - 1. Ai fini del progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 798, comma 1, a decorrere dall'anno 2016 e sino all'anno 2033, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato ogni anno un piano di programmazione triennale scorrevole per disciplinare le modalità di attuazione:
a) dei transiti del personale militare in servizio permanente non dirigente e non soggetto a obblighi di ferma, appartenente all'Esercito italiano, alla Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di corpo, e all'Aeronautica militare, nei ruoli del personale civile dell'amministrazione della difesa e di altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, escluse le Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2209-quinquies, fermo restando quanto disposto dall'articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
b) delle riserve di posti di cui all'articolo 1014, estese anche al personale militare in servizio permanente.»
«Art. 2209-septies (Disposizioni transitorie intese ad estendere l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri per il personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare). - 1. Sino all'anno 2033, il personale militare fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, ivi compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), non altrimenti riassorbibile con le modalità di cui all'articolo 2209-quinquies, qualora si trovi nelle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza.»
«Art. 2229 (Regime transitorio del collocamento in ausiliaria). - 1-5. (omissis).
6. Fino all'anno 2033, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo.
Il periodo di permanenza in tale posizione è di 5 anni.» «Art. 2238-ter (Regime transitorio per i generali di divisione, ammiragli di divisione e generali di divisione aerea). - 1. In relazione all'andamento dei ruoli, sino all'anno 2033, la permanenza minima nel grado di generale di divisione e gradi corrispondenti per la promozione al grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti è fissata con decreto del Ministro della difesa in modo da includere, oltre agli ufficiali già valutati l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i generali di divisione e gradi corrispondenti non ancora valutati che abbiano anzianità di grado anche inferiore a quelle stabilite dalle tabelle 1, 2, 3 e 4, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis, 1185-bis e 1226-bis, allegate al presente codice e comunque non inferiore a due anni.»
«Art. 2239 (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare). - 1-3-ter. (omissis).
3-quater. Sino all'anno 2033, per i ruoli di cui alla tabella 3, quadri I e II, il conseguimento della laurea specialistica è richiesto nel grado di capitano per l'avanzamento al grado superiore.»
«Art. 2238-ter (Regime transitorio per i generali di divisione, ammiragli di divisione e generali di divisione aerea). - 1. In relazione all'andamento dei ruoli, sino all'anno 2033, la permanenza minima nel grado di generale di divisione e gradi corrispondenti per la promozione al grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti è fissata con decreto del Ministro della difesa in modo da includere, oltre agli ufficiali già valutati l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i generali di divisione e gradi corrispondenti non ancora valutati che abbiano anzianità di grado anche inferiore a quelle stabilite dalle tabelle 1, 2, 3 e 4, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis, 1185-bis e 1226-bis, allegate al presente codice e comunque non inferiore a due anni.»
«Art. 2239 (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare). - 1-3-ter. (omissis).
3-quater. Sino all'anno 2033, per i ruoli di cui alla tabella 3, quadri I e II, il conseguimento della laurea specialistica è richiesto nel grado di capitano per l'avanzamento al grado superiore.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2206-bis, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2206-bis (Riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare). - 1. L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare è fissata:
a) a 190.000 unità, fino al 31 dicembre 2015;
b) a 170.000 unità, fissate dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2016;
c) a 150.000 unità, fissate dall'articolo 798, a decorrere dal 1° gennaio 2034.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2209-ter, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2209-ter (Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare a 150.000 unità). - 1. Ai fini del conseguimento, entro l'anno 2033, dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare fissata a 150.000 unità dall'articolo 798 e della relativa ripartizione, di cui agli articoli 798-bis, 809-bis, 812-bis e 818-bis:
a) le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, sono determinate per gli anni dal 2017 e seguenti, con decreto adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
b) il numero delle promozioni ai gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, è fissato per gli anni dal 2017 e seguenti, con il decreto di cui all'articolo 2233-bis;
c) fermo quanto previsto per i gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, dagli articoli 906 e 909, con il decreto di cui all'articolo 2207, in relazione alle dotazioni organiche complessive e alle consistenze del personale determinate dal medesimo decreto sono individuate le unità di personale eventualmente in eccedenza.».
- Si riporta il testo degli articoli 2214-bis, comma 4, e 2221-bis, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2214-bis (Unificazione e riordino dei ruoli normali e speciali degli ufficiali appartenenti al Corpo del genio navale ed al Corpo delle armi navali della Marina militare). - 1-3. (omissis).
4. Alla data del 1° gennaio 2017, il numero di promozioni a scelta nei vari gradi del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo del genio della Marina nelle varie specialità è pari alla somma delle promozioni nei vari gradi dei preesistenti Corpi del genio navale e delle armi navali ed è suddiviso nelle varie specialità con il decreto di cui all'articolo 2233-bis, in modo che siano gradualmente ricondotte, al 31 dicembre 2033, ai valori di cui alla tabella 2, quadri II e VIII.»
«Art. 2221-bis (Aspettativa per riduzione quadri). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2033, agli ufficiali del Corpo del genio della Marina:
a) fino al grado di contrammiraglio, si applica quanto previsto dall'articolo 906, con riferimento all'organico della specialità di assegnazione;
b) nei gradi di ammiraglio ispettore ed ammiraglio ispettore capo, si applica quanto previsto dall'articolo 906 con riferimento all'organico del rispettivo grado del Corpo del genio della Marina.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2224, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2224 (Rafferme dei volontari di truppa). - 1.
L'ammissione alle rafferme è subordinata al rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili e delle consistenze organiche previste:
a) fino al 2033, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previsto dall'articolo 2207, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dagli articoli 582 e 583;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2034, dall'articolo 798-bis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2236-bis, comma 1-quater, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2236-bis (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale della Marina). - 1-1-ter. (omissis).
1-quater. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta degli ufficiali che hanno maturato il periodo di permanenza minima nel grado previsto dalla tabella 2, di cui all'articolo 1136-bis, vigente al 31 dicembre 2016, e comunque non oltre il 2033, i tenenti di vascello che, per effetto delle nuove permanenze nei gradi previste dalla tabella 2, di cui all'articolo 1136-bis, allegata al presente codice, non hanno compiuto, per motivi di servizio, i periodi minimi di comando o attribuzioni entro l'anno di inserimento in aliquota, sono valutati al raggiungimento delle predette condizioni e, comunque, non oltre la formazione della graduatoria dell'anno successivo.
Gli ufficiali sono promossi con la decorrenza giuridica ed economica che sarebbe loro spettata se la promozione avesse avuto luogo al raggiungimento della permanenza minima nel grado prevista dal presente codice.».