DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 195

Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-6-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/01/2023)
Testo in vigore dal: 28-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
                            Forze armate. 
 
  1. ((Ai fini di cui all'articolo  2,  comma  2,  per  il  personale
appartenente alle Forze  armate  sono  oggetto  di  contrattazione:))
((5)) 
    a) il trattamento economico fondamentale e accessorio; 
    b) il trattamento di fine  rapporto  e  le  forme  pensionistiche
complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20,  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448; 
    c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale; 
    d) le licenze; 
    e) l'aspettativa per motivi privati e per infermita'; 
    f) i permessi brevi per esigenze personali; 
    ((f-bis) il contingente massimo dei distacchi  autorizzabili  per
ciascuna  Forza  armata,  il  numero  massimo  annuo   dei   permessi
retribuiti per i rappresentanti delle  associazioni  rappresentative,
la misura dei permessi e delle aspettative sindacali  non  retribuiti
che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali;)) ((5)) 
    g) il trattamento economico di missione, di  trasferimento  e  di
lavoro straordinario; 
    h) i criteri  per  l'istituzione  di  organi  di  verifica  della
qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e  degli  spacci,  per  lo
sviluppo delle attivita' di protezione sociale  e  di  benessere  del
personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale  del
medesimo, nonche' per  la  gestione  degli  enti  di  assistenza  del
personale; 
    i) l'istituzione dei fondi  integrativi  del  Servizio  sanitario
nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229. 
  ((2. Con riferimento alle materie oggetto di contrattazione di  cui
al comma 1,  le  procedure  di  informazione  e  consultazione  delle
associazioni  professionali  a  carattere  sindacale   tra   militari
riconosciute rappresentative a livello  nazionale  sono  disciplinate
con il regolamento di cui all'articolo 16, comma  3  della  legge  28
aprile 2022, n. 46.)) ((5)) 
  ((3. Nelle materie non oggetto  di  contrattazione  resta  comunque
ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni.)) ((5)) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206,  ha  disposto  (con  l'art.  1,
comma 2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
applicano a decorrere dalla data di adozione del  primo  decreto  del
Ministro per la pubblica  amministrazione  di  cui  all'articolo  11,
comma 3, lettera b), della legge n. 46 del 2022".