DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 195

Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-6-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/01/2023)
Testo in vigore dal: 28-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
             (Forze di polizia ad ordinamento militare). 
 
  1. ((Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  B),  per  il
personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento  militare
sono oggetto di contrattazione:)) ((5)) 
    a) il trattamento economico fondamentale e accessorio; 
    b) il trattamento di fine  rapporto  e  le  forme  pensionistiche
complementari, ai sensi  dell'art.  26,  comma  20,  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448; 
    c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale; 
    d) le licenze; 
    e) l'aspettativa per motivi privati e per infermita'; 
    f) i permessi brevi per esigenze personali; 
    ((f-bis) il contingente massimo dei distacchi  autorizzabili  per
ciascuna Forza di polizia a ordinamento militare, il  numero  massimo
annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni
rappresentative, la misura dei permessi e delle aspettative sindacali
non  retribuiti  che  possono  essere  concessi   ai   rappresentanti
sindacali;)) ((5)) 
    g) il trattamento economico di missione, di  trasferimento  e  di
lavoro straordinario; 
    h) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini
dei servizi di polizia; 
    i) i criteri  per  l'istituzione  di  organi  di  verifica  della
qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e  degli  spacci,  per  lo
sviluppo delle attivita' di protezione sociale  e  di  benessere  del
personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale  del
medesimo, nonche' per  la  gestione  degli  enti  di  assistenza  del
personale; 
    l) l'istituzione dei fondi  integrativi  del  Servizio  sanitario
nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229. 
  ((2. Con riferimento alle materie oggetto di contrattazione di  cui
al comma 1,  le  procedure  di  informazione  e  consultazione  delle
associazioni  professionali  a  carattere  sindacale   tra   militari
riconosciute rappresentative a livello  nazionale  sono  disciplinate
con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3,  della  legge  28
aprile 2022, n. 46.)) ((5)) 
  ((3. Nelle materie non oggetto  di  contrattazione  resta  comunque
ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni.)) ((5)) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206,  ha  disposto  (con  l'art.  1,
comma 2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
applicano a decorrere dalla data di adozione del  primo  decreto  del
Ministro per la pubblica  amministrazione  di  cui  all'articolo  11,
comma 3, lettera b), della legge n. 46 del 2022".