LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-1998
                              ART. 27.
                 (Disposizioni in tema di personale
              dell'amministrazione finanziaria e della
               Presidenza del Consiglio dei ministri).
    1.  All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 maggio 1997, n.
140,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole: "nonche' sulle
maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato
effettuata  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  99,  della  legge 23
dicembre 1996, n. 662".
    2. L'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, e' abrogato.
    3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di
entrata  in  vigore della presente legge, e' determinata la struttura
ordinativa  del  Corpo  della  guardia  di finanza in sostituzione di
quella  prevista  dagli articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959,
n.  189,  con  contestuale  abrogazione  delle citate norme e di ogni
altra  che  risulti  in contrasto con la nuova disciplina, nei limiti
degli  ordinari  stanziamenti di bilancio per il Corpo e dei relativi
organici complessivi, con l'osservanza dei seguenti criteri:
    a)  assicurare economicita', speditezza e rispondenza al pubblico
interesse dell'azione amministrativa, tenendo conto anche del livello
funzionale delle altre amministrazioni pubbliche presenti nei diversi
ambiti  territoriali nonche' delle esigenze connesse alla finanza lo-
cale;
    b)  articolare  gli  uffici  e  reparti  per  funzioni  omogenee,
diversificando  tra  strutture  con  funzioni  finali  e con funzioni
strumentali o di supporto;
    c)  assicurare  a  livello  periferico  una efficace ripartizione
della funzione di comando e controllo;
    d) eliminare le duplicazioni funzionali;
    e)  definire  i  livelli  generali  di  dipendenza  dei Comandi e
Reparti.
    4. Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con il medesimo
regolamento   di  cui  al  comma  3,  vengono  altresi'  previste  le
corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi e Reparti individuati
e quelle previgenti.