DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 95

Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 46 
 
Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i
dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate 
  1. Per i dirigenti delle Forze di polizia  ad  ordinamento  civile,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
e' istituita un'area negoziale, limitata agli istituti  normativi  in
materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di  cui  al
comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale  perequazione  dei
trattamenti dei dirigenti  delle  Forze  di  polizia  e  delle  Forze
armate, ferme restando la peculiarita' dei rispettivi  ordinamenti  e
le disposizioni di cui all'articolo  6  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 195. 
  ((1-bis. Per i dirigenti  delle  Forze  di  polizia  a  ordinamento
militare e per i dirigenti delle Forze armate, entro sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore  del  presente  comma,  sono  istituite  le
relative aree negoziali, limitate agli istituti normativi in  materia
di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma  2,
nel  rispetto  del  principio   di   sostanziale   perequazione   dei
trattamenti dei  dirigenti  delle  Forze  armate  e  delle  Forze  di
polizia, ferme restando la peculiarita' dei rispettivi ordinamenti  e
le disposizioni di cui all'articolo  6  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 195.)) 
  2. Le materie oggetto delle procedure negoziali  per  il  personale
dirigente civile e militare sono: 
    a) il trattamento accessorio: 
    b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio; 
    c) il congedo ordinario, il congedo straordinario o le licenze; 
    d)  l'aspettativa  per  motivi  di  salute  e   di   famiglia   o
l'aspettativa per infermita' e per motivi privati; 
    e) i permessi brevi per esigenze personali; 
    f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali; 
    g) il trattamento di missione e di trasferimento; 
    h) i criteri di  massima  per  la  formazione  e  l'aggiornamento
professionale; 
    i) i criteri di massima per la gestione degli enti di  assistenza
del personale. 
  3. L'accordo sindacale  ((relativo  ai  dirigenti  delle  Forze  di
polizia a ordinamento civile)) per le materie di cui al  comma  2  e'
stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro
per ((...)) la pubblica  amministrazione,  che  la  presiede,  e  dai
Ministri  dell'interno,  della  giustizia  e  dell'economia  e  delle
finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da
una  delegazione  sindacale,  composta   dai   rappresentanti   delle
organizzazioni sindacali  rappresentative  sul  piano  nazionale  del
personale dirigente della Polizia di Stato e di quello del  Corpo  di
polizia penitenziaria,  individuate  con  decreto  del  Ministro  per
((...)) la pubblica amministrazione in conformita' alle  disposizioni
vigenti per il pubblico impiego  in  materia  di  accertamento  della
rappresentativita' sindacale, misurata, con esclusivo riferimento  al
solo personale dirigente, tenendo conto del dato  associativo  e  del
dato  elettorale,  anche  ai   fini   del   riconoscimento   di   una
proporzionale aliquota  di  aspettative  e  di  permessi  per  motivi
sindacali; le  modalita'  di  espressione  del  dato  elettorale,  le
relative  forme  di  rappresentanza  e  le  loro  attribuzioni   sono
definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e  sindacale,
con apposito accordo, recepito,  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto
del Ministro per ((...)) la pubblica amministrazione tiene conto  del
solo  dato  associativo.  L'accordo  e'  recepito  con  decreto   del
Presidente della Repubblica. 
  ((3-bis. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle  Forze  di
polizia a ordinamento militare per le materie di cui al  comma  2  e'
stipulato da una delegazione di parte  pubblica,  composta  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n.
46, e da una delegazione sindacale, composta  dai  rappresentanti  di
livello dirigenziale delle  associazioni  professionali  a  carattere
sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche  del
personale dirigente delle Forze di polizia ad  ordinamento  militare,
individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione,
sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa
e  dell'economia  e  delle  finanze,  secondo  i   criteri   di   cui
all'articolo 13 della legge 28  aprile  2022,  n.  46,  riferendo  le
misure percentuali ivi  previste  al  solo  personale  dirigente.  Le
associazioni   professionali   a   carattere   sindacale   interforze
partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente  comma  con
rappresentanti di livello dirigenziale  appartenenti  alla  Forza  di
polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative. L'accordo
e' recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui  al
comma 3, concernente il personale delle Forze di polizia. 
  3-ter. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze armate
per le materie di cui al comma 2 e' stipulato da una  delegazione  di
parte pubblica, composta ai sensi dell'articolo 11, comma 3,  lettera
a), della legge 28 aprile 2022, n. 46 e da una delegazione sindacale,
composta   dai   rappresentanti   di   livello   dirigenziale   delle
associazioni  professionali  a  carattere  sindacale   tra   militari
rappresentative a livello nazionale  anche  del  personale  dirigente
delle Forze armate, individuate  con  decreto  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione, sentito il Ministro della difesa, secondo i
criteri di cui all'articolo 13 della legge 28  aprile  2022,  n.  46,
riferendo le  misure  percentuali  ivi  previste  al  solo  personale
dirigente.  Le  associazioni  professionali  a  carattere   sindacale
interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al  presente
comma con rappresentanti di livello  dirigenziale  appartenenti  alla
Forza armata di cui sono rappresentative. L'accordo e'  recepito  con
decreto del Presidente della Repubblica.)) 
  4.   Con   decreto   del   Ministro   per   ((...))   la   pubblica
amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della  giustizia  e
dell'economia e delle finanze,  nonche'  il  Ministro  della  difesa,
((...)) sono definite le modalita' attuative di quanto previsto ((dai
commi 2, 3, 3-bis e 3-ter)),  attraverso  l'applicazione,  in  quanto
compatibili, delle procedure  perviste  dal  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 195, con esclusione della negoziazione  decentrata  e
delle modalita' di accertamento della rappresentativita' sindacale. 
  5. All'attuazione ((dei commi 3, 3-bis e 3-ter))  si  provvede  nei
limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione  del
trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia
a ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge
23  dicembre  1998,  n.  448.  In  relazione  a  quanto  previsto  in
attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre  2017,
n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del  decreto-legge  30  dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8, ((nonche' dell'articolo 1,  comma  619,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234,)) per  gli  anni  dal  2018  al  2023  non  si
applicano le disposizioni di cui al precedente periodo. 
  6. ((Fino all'adozione dei decreti del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, di cui ai commi 3-bis e  3-ter,  con  decreto))  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri ((per
la)) pubblica amministrazione, della difesa e dell'economia  e  delle
finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della  giustizia,  possono
essere estese al  personale  dirigente  delle  Forze  di  polizia  ad
ordinamento militare e a quello delle forze armate, anche  attraverso
eventuali adattamenti tenuto conto delle peculiarita' funzionali,  le
disposizioni adottate in attuazione di quanto previsto dal  comma  3,
al fine di assicurare la  sostanziale  perequazione  dei  trattamenti
economici accessori e degli istituti normativi  dei  dirigenti  delle
Forze di polizia ad ordinamento militare e  delle  Forze  armate  con
quelli dei dirigenti delle Forze di polizia  ad  ordinamento  civile.
All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti della  quota
parte  di  risorse  destinate  alla  rivalutazione  del   trattamento
accessorio  del  personale  dirigente  delle  Forze  di   polizia   a
ordinamento militare e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a  quanto
previsto in attuazione dell'articolo 1, comma  680,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2020, n. 8,  per  gli  anni  dal  2018  al  2023  non  si
applicano le disposizioni di cui al precedente periodo. 
  7.  Fino  all'adozione,  rispettivamente,  del  primo  decreto   di
recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto
di cui al comma 6, ((ovvero del primo decreto  di  recepimento  delle
procedure negoziali di cui al comma 1-bis,)) al  personale  dirigente
delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed a quello delle  Forze
di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti.