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DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 2001, n. 68

Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/2021)
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Testo in vigore dal:  10-4-2001

Art. 9

(Modificazione e abrogazione di norme)
1. Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono rideterminate, in base alle norme del presente decreto legislativo e tenuto conto delle attribuzioni del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza ai sensi della legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, le modalità di esecuzione del servizio nonché i compiti e i doveri del personale della Guardia di finanza. Per quanto attiene agli aspetti concernenti il concorso alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e i compiti militari, i regolamenti sono adottati di concerto, rispettivamente, con i Ministri dell'interno e della difesa. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei citati regolamenti sono abrogati i regi decreti 6 novembre 1930, n. 1643, e 3 gennaio 1926, n. 126, concernenti, rispettivamente, il regolamento di servizio e il regolamento organico del Corpo.
2. Al fine di adeguare la struttura logistica, amministrativa e contabile del Corpo della Guardia di finanza di supporto alla struttura operativa, e la relativa disciplina, ai contenuti dei decreti legislativi di cui all'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e al nuovo modello organizzativo di cui all'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emana apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dall'entrata in vigore del citato regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, concernente il regolamento di amministrazione del Corpo.
3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati sentito l'Organo centrale di rappresentanza del personale, secondo le leggi e i regolamenti vigenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

DEL TURCO, Ministro delle finanze

VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: FASSINO

Note all'articolo 9:

L'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto l988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), reca:
"17. Regolamenti. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".
La legge 23 aprile 1959, n. 189, reca: "Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza.".
Il regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, reca: "Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la regia Guardia di finanza.".
Il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, reca: "Approvazione del regolamento organico per la regia Guardia di finanza.".
L'articolo 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia.), reca:
"4. Delega al Governo per il riordino del Corpo della Guardia di finanza. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti del Corpo in relazione al riordino della pubblica amministrazione.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;
b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnicologistiche, nonché alle necessità operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potrà procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei ruoli le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento ed avanzamento, nonché le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di età per i Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale in carica, nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi; conseguentemente verranno assicurati la sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale;
d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad attività incompatibili con il servizio, nonché riordino della normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformità della disciplina di tutto il personale;
e) revisione delle datazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello organizzativo previsto dall'articolo 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
f) riordino, secondo criteri di selettività ed alta qualificazione, della disciplina del Corso superiore di polizia tributaria;
g) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi.

3. L'elevazione a 65 anni del limite di età di cui al comma 2, lettera c), ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8.".
L'articolo 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.), reca:
"27. Disposizioni in tema di personale dell'amministrazione finanziaria e della Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo e dei relativi organici complessivi, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, tenendo conto anche del livello funzionale delle altre amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti territoriali nonché delle esigenze connesse alla finanza locale;
b) articolare gli uffici e reparti per funzioni omogenee, diversificando tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali o di supporto;
c) assicurare a livello periferico una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo;
d) eliminare le duplicazioni funzionali;
e) definire i livelli generali di dipendenza dei Comandi e Reparti.".

L'articolo 27, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.), reca:
"27. Disposizioni in tema di personale dell'amministrazione finanziaria e della Presidenza del Consiglio dei ministri. 4. Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con il medesimo regolamento di cui al comma 3, vengono altresì previste le corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi e Reparti individuati e quelle previgenti.".
L'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), reca:
"17. Regolamenti. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".
Il decreto del Presidente delle Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, reca: "Approvazione del regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza."