COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1948. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-1948
    

                              Art. 39.

  L'organizzazione sindacale e' libera.
  Ai sindacati non puo' essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione  presso  uffici  locali o centrali, secondo le norme di
legge.
  E'  condizione  per  la registrazione che gli statuti dei sindacati
sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
  I  sindacati  registrati  hanno  personalita'  giuridica.  Possono,
rappresentati   unitariamente   in  proporzione  dei  loro  iscritti,
stipulare  contratti  collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria
per  tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si
riferisce.