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LEGGE 28 aprile 2022, n. 46

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonchè delega al Governo per il coordinamento normativo. (22G00055)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/05/2022 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2023)
Testo in vigore dal:  31-12-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 11

Procedure di contrattazione
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192))
.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192))
.
3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni:
a)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192))
;
b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 13. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192))
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5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192))
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