DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).

note: entrata in vigore del decreto: 1-7-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 13 (L) 
                               Importi 
 
  1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti importi: 
    a) euro 43 per i processi di valore fino a  1.100  euro,  nonche'
per  i  processi  per  controversie  di   previdenza   e   assistenza
obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per
i procedimenti di  cui  all'articolo  711  del  codice  di  procedura
civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma  16,  della
legge 1° dicembre 1970, n. 898; (27) 
    b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino
a euro 5.200 e per i processi di  volontaria  giurisdizione,  nonche'
per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e  capo
VI, del codice di procedura civile, e per i processi  contenziosi  di
cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, (27) 
    c) euro 237 per i processi di valore superiore  a  euro  5.200  e
fino  a  euro  26.000  e  per  i  processi  contenziosi   di   valore
indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace; (27) 
    d) euro 518 per i processi di valore superiore a  euro  26.000  e
fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;
(27) 
    e) euro 759 per i processi di valore superiore a  euro  52.000  e
fino a euro 260.000;(27) 
    f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e
fino a euro 520.000; (27) 
    g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro  520.000.
(27) 
  1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e' aumentato della meta' per
i giudizi di impugnazione ed e' raddoppiato per  i  processi  dinanzi
alla Corte di cassazione. (30) 
  1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate  di
cui al decreto legislativo 27  giugno  2003,  n.  168,  e  successive
modificazioni,  il  contributo  unificato  di  cui  al  comma  1   e'
raddoppiato. Si applica il comma 1-bis. (31) 
  1-quater. Quando l'impugnazione,  anche  incidentale,  e'  respinta
integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte
che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo  a  titolo
di  contributo  unificato  pari  a  quello  dovuto  per   la   stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma  1-bis.  Il
giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei  presupposti
di cui al periodo  precedente  e  l'obbligo  di  pagamento  sorge  al
momento del deposito dello stesso. (34) 
  1-quater.1. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1-quater  non  si
applicano quando il ricorso per cassazione viene  dichiarato  estinto
ai sensi dell'articolo 380-bis, secondo comma,  ultimo  periodo,  del
codice di procedura civile. (81) ((84)) 
  1-quinquies. Per il procedimento introdotto con  l'istanza  di  cui
all'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile  il
contributo dovuto e' pari ad euro 43 e non si applica l'articolo  30.
(40) 
  2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e'
pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo  stesso  importo
e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di  valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 43. Per  i
processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo  dovuto  e'
pari a euro 168. 
  2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i
processi dinanzi  alla  Corte  di  cassazione,  oltre  al  contributo
unificato,  e'  dovuto  un  importo   pari   all'imposta   fissa   di
registrazione dei provvedimenti giudiziari. 
  3. Il contributo e' ridotto alla  meta'  per  i  processi  speciali
previsti nel libro IV, titolo I,  del  codice  di  procedura  civile,
compreso il  giudizio  di  opposizione  a  decreto  ingiuntivo  e  di
opposizione  alla  sentenza  dichiarativa  di  fallimento  e  per  le
controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico
impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis. Ai  fini
del  contributo  dovuto,  il  valore  dei  processi  di  sfratto  per
morosita' si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti
alla data di notifica dell'atto  di  citazione  per  la  convalida  e
quello  dei  processi  di  finita  locazione  si  determina  in  base
all'ammontare del canone per ogni anno. (27) 
  3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio  numero  di  fax  ai
sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura  civile
e il proprio indirizzo di  posta  elettronica  certificata  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto  legislativo  31  dicembre
1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di  indicare  il  codice
fiscale nell'atto  introduttivo  del  giudizio  o,  per  il  processo
tributario, nel ricorso il contributo unificato  e'  aumentato  della
meta'. (27) 
  4. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191. (27) 
  5. Per  la  procedura  fallimentare,  che  e'  la  procedura  dalla
sentenza dichiarativa di  fallimento  alla  chiusura,  il  contributo
dovuto e' pari a euro 851. (27) 
  6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si
presume del valore indicato al comma  1,  lettera  g).  Se  manca  la
dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo  si
presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f). 
  6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi  proposti  davanti  ai
Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato e'  dovuto
nei seguenti importi: 
    a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e  117  del  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi  ad  oggetto  il
diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o
di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e'  di  euro  300.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi  previsti  dall'articolo
25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego  di  accesso
alle informazioni di cui al decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.
195,  di  attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso   del
pubblico all'informazione ambientale; 
    b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico  impiego,
si applica il comma 3; 
    c) per i ricorsi cui si  applica  il  rito  abbreviato  comune  a
determinate materie previsto dal libro  IV,  titolo  V,  del  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonche' da altre disposizioni  che
richiamino il citato rito, il contributo dovuto  e'  di  euro  1.800;
(34) 
    d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere  a)  e
b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2  luglio
2010, n. 104, il contributo dovuto e' di euro 2.000 quando il  valore
della controversia e' pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di
importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto e'
di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore  a  1.000.000  di
euro e' pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma
3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto e' di euro 6.000; (34) 
    e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere  precedenti
e per il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica  nei
casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto e' di euro
650. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011,  N.  138,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI  DALLA  L.  14  SETTEMBRE  2011,  N.  148.  PERIODO
SOPPRESSO  DAL  D.L.  13  AGOSTO  2011,  N.   138,   CONVERTITO   CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148. (27) (34) 
  6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b ), c), d) ed e)  del
comma 6-bis sono aumentati della meta' ove il difensore  non  indichi
il proprio indirizzo di posta elettronica certificata  e  il  proprio
recapito fax, ai sensi dell'articolo  136  del  codice  del  processo
amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104,
ovvero qualora la parte ometta di  indicare  il  codice  fiscale  nel
ricorso. L'onere relativo al pagamento  dei  suddetti  contributi  e'
dovuto in ogni caso  dalla  parte  soccombente,  anche  nel  caso  di
compensazione giudiziale delle spese  e  anche  se  essa  non  si  e'
costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina
con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai  fini  del  presente
comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
e i motivi aggiunti che introducono domande nuove. 
  6-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111. 
  6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale  proposti  avanti
le Commissioni  tributarie  provinciali  e  regionali  e'  dovuto  il
contributo unificato nei seguenti importi: 
    a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28; 
    b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e
fino a euro 5.000; 
    c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro  5.000  e
fino a euro  25.000  e  per  le  controversie  tributarie  di  valore
indeterminabile; 
    d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000  e
fino a euro 75.000; 
    e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000  e
fino a euro 200.000; 
    f) euro  1.500  per  controversie  di  valore  superiore  a  euro
200.000. (27) 
  6-quinquies. Per le controversie di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio  2014,
che istituisce una procedura per  l'ordinanza  europea  di  sequestro
conservativo su conti bancari  al  fine  di  facilitare  il  recupero
transfrontaliero dei crediti in  materia  civile  e  commerciale,  si
applicano: 
    a) gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1, lettera b), e
1-bis, per i  procedimenti  previsti  dagli  articoli  21  e  37  del
regolamento (UE) n. 655/2014; 
    b) gli  importi  stabiliti  dall'articolo  13,  comma  3,  per  i
procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento  (UE)
n. 655/2014; 
    c) gli  importi  stabiliti  dall'articolo  13,  comma  1,  per  i
procedimenti  previsti  dall'articolo  34  del  regolamento  (UE)  n.
655/2014; 
    d) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1-quinquies, per
i procedimenti previsti dall'articolo  14  del  regolamento  (UE)  n.
655/2014. 
 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che  "Le
disposizioni di  cui  al  comma  6  si  applicano  alle  controversie
instaurate, nonche'  ai  ricorsi  notificati  ai  sensi  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 37, comma 14) che "A decorrere  dal
1° gennaio  2012,  il  maggior  gettito  derivante  dall'applicazione
dell'articolo 13, comma  6-bis,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, confluisce nel  fondo  di  cui  al
comma 10". 
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AGGIORNAMENTO (30) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 28, comma 3,
lettera a)) che "La disposizione di cui al comma 1,  lettera  a),  si
applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento
impugnato e' stato  pubblicato  ovvero,  nei  casi  in  cui  non  sia
prevista la pubblicazione, depositato successivamente  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge". 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che  "Le
disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  ai  giudizi
instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (34) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
18) che  "Le  disposizioni  di  cui  al  comma  17  si  applicano  ai
procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla  data  di
entrata in vigore della presente legge." 
  Nel modificare il  D.L.  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito  con
modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n.  111,  ha  conseguentemente
disposto (con l'art. 1, comma 29) che  "Le  disposizioni  di  cui  ai
commi 25, lettera  a),  e  27  si  applicano  ai  ricorsi  notificati
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 27) che "Il contributo  di
cui all'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  come  da
ultimo modificato dal comma 25, lettera a), del presente articolo, e'
aumentato della meta' per i giudizi di impugnazione". 
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AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.L. 12 settembre 2014, n.  132,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19,  comma
6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del D.L. medesimo. 
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AGGIORNAMENTO (81) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (84) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".