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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 195

Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-6-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2023)
Testo in vigore dal:  11-6-1995

Art. 6

Materie riservate alla legge
1. Per il personale di cui all'art. 1, restano comunque riservate alla disciplina per legge, ovvero per atto normativo o amministrativo adottato in base alla legge, secondo l'ordinamento delle singole amministrazioni, le materie indicate dall'art. 2, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216.
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, citata, è riportato alla nota all'art. 3.