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DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2015, n. 102

Attuazione della direttiva 2013/37/UE che modifica la direttiva 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. (15G00116)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/07/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2021)
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Testo in vigore dal:  25-7-2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;
Vista la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, di seguito denominato: 'decreto legislativo n. 36 del 2006', sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico provvedono affinchè i documenti cui si applica il presente decreto legislativo siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali secondo le modalità previste dal medesimo decreto, inclusi i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi, qualora il riutilizzo di questi ultimi documenti sia autorizzato in conformità alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo III, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelle di cui alla Parte II, Titolo VII, Capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;»;
b) il comma 4 è abrogato.
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) università: qualsiasi organismo pubblico che fornisce istruzione post-secondaria superiore che conduce a titoli di studio accademici;»;
b) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis) formato leggibile meccanicamente: un formato di file strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto e la loro struttura interna;
c-ter) formato aperto: il formato di cui all'articolo 68, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
c-quater) standard formale aperto: uno standard definito in forma scritta, precisando in dettaglio i requisiti per assicurare l'interoperabilità del software;».
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che la portata di detti compiti sia trasparente e soggetta a revisione»;
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) quelli nella disponibilità di istituti di istruzione e di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca, scuole e università, escluse le biblioteche universitarie;»;
c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) quelli nella disponibilità di enti culturali diversi dalle biblioteche, dai musei e dagli archivi;»;
d) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:
«h-bis) quelli, non contenenti dati pubblici, il cui accesso è disciplinato dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;
h-ter) parti di documenti contenenti solo logotipi, stemmi e distintivi;
h-quater) documenti, o parti di documenti, che contengono dati personali che non sono conoscibili da chiunque o la cui conoscibilità è subordinata al rispetto di determinati limiti o modalità, in base alle leggi, ai regolamenti o alla normativa dell'Unione europea, nonché quelli che contengono dati personali il cui riuso è incompatibile con gli scopi originari del trattamento ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle altre disposizioni rilevanti in materia.».
4. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 36 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il titolare del dato adotta prioritariamente licenze aperte standard ovvero predispone licenze personalizzate standard e le rende disponibili sul proprio sito istituzionale. Nei casi di riutilizzo di documenti contenenti dati personali il titolare del dato adotta licenze personalizzate anche standard.»;
b) al comma 2 le parole: «I soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «Con riferimento a dati pubblici non ancora resi disponibili, i soggetti» e dopo la parola: «provvedimento» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni»;
c) al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole da: «i mezzi di ricorso» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i motivi del rifiuto sulla base delle disposizioni del presente decreto. Quando è adottata una decisione negativa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h), per la parte relativa ai diritti di proprietà intellettuale, il titolare del dato indica, inoltre, la persona fisica o giuridica titolare del diritto, se è nota, oppure il licenziante dal quale il titolare del dato stesso ha ottenuto il materiale. Le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi non sono tenuti a includere tale indicazione. Il titolare del dato comunica, altresì, al richiedente i mezzi di ricorso a sua disposizione per impugnare la decisione ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.»;
2) le parole: «di produrre o di continuare a produrre» sono sostituite dalle seguenti: «di continuare a produrre e di conservare»;
3) il comma 4 è abrogato.
5. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il titolare del dato mette a disposizione i documenti, ove possibile e opportuno insieme ai rispettivi metadati e secondo le modalità e i formati previsti dagli articoli 52 e 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 12. Il titolare del dato non ha l'obbligo di adeguare i documenti o di crearne per soddisfare la richiesta, né l'obbligo di fornire estratti di documenti se ciò comporta difficoltà sproporzionate, che implicano attività eccedenti la semplice manipolazione.»;
b) il comma 2 è abrogato.
6. L'articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Tariffazione). - 1. I dati sono resi disponibili gratuitamente oppure, qualora per il riutilizzo di documenti sia richiesto un corrispettivo, quest'ultimo è limitato ai costi effettivi sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione.
2. L'Agenzia per l'Italia digitale determina, su proposta motivata del titolare del dato, le tariffe standard corrispondenti ai costi effettivi previsti nel comma 1 e provvede alla pubblicazione delle stesse sul proprio sito istituzionale.
3. Il principio di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi:
a) alle biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei e gli archivi;
b) alle pubbliche amministrazioni e agli organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico;
c) ai casi eccezionali relativi a documenti per i quali le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico sono tenuti a generare utili sufficienti per coprire una parte sostanziale dei costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione.
4. Per i casi di cui al comma 3, lettera a), con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottarsi entro il 15 settembre 2015, sono determinati i criteri generali per la determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento da corrispondere a fronte delle attività di cui agli articoli 5, 6 e 9. Nel rispetto dei suddetti criteri, i musei, gli archivi e le biblioteche, comprese quelle delle università, individuano, provvedendo ad aggiornarle ogni due anni, le tariffe sulla base dei costi effettivi sostenuti dagli stessi enti, comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti, maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un congruo utile da determinare in relazione alle spese per investimenti sostenute nel triennio precedente.
5. Per i casi di cui al comma 3, lettere b) e c), con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottarsi entro il 15 settembre 2015, sono determinate le tariffe e le relative modalità di versamento da corrispondere a fronte delle attività di cui agli articoli 5, 6 e 9. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 370, 371 e 372, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 5, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
L'importo delle predette tariffe, individuato sulla base dei costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni e aggiornato ogni due anni, comprende i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un congruo utile da determinare, con i decreti di cui al presente comma, in relazione alle spese per investimenti sostenute dalle Amministrazioni nel triennio precedente.
6. Nei casi di riutilizzo a fini non commerciali è prevista una tariffa differenziata da determinarsi, con le modalità di cui ai commi 4 e 5, secondo il criterio della copertura dei soli costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni interessate.
7. I decreti di cui ai commi 4 e 5 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale dell'Amministrazione competente.
8. Gli introiti delle tariffe di cui ai commi 4, 5 e 6 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate.
9. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti deliberativi, gli importi delle tariffe e le relative modalità di versamento, sulla base dei criteri indicati ai commi 4 e 5.».
7. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2006 le parole da: «per il riutilizzo» a: «elettronicamente e» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 1,».
8. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 36 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Strumenti di ricerca di documenti disponibili). - 1. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico adottano modalità pratiche per facilitare la ricerca, anche interlinguistica, dei documenti disponibili per il riutilizzo, insieme ai rispettivi metadati, ove possibile e opportuno accessibili on-line e in formati leggibili meccanicamente. A tal fine, è utilizzato il portale gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale per la ricerca dei dati in formato aperto rilasciati dalle pubbliche amministrazioni.».
9. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 36 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il diritto di esclusiva per la digitalizzazione di risorse culturali è definito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, e comunque ha durata non superiore a dieci anni, fatta salva la possibilità di prevedere una durata maggiore soggetta a riesame nel corso dell'undicesimo anno e successivamente ogni sette anni. Tali accordi di esclusiva sono trasparenti e resi pubblici sul sito istituzionale del titolare del dato. Nei predetti accordi è previsto che al titolare del dato deve essere fornita a titolo gratuito una copia delle risorse culturali digitalizzate. Tale copia è resa disponibile per il riutilizzo al termine del periodo di esclusiva.»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alla digitalizzazione di risorse culturali.»;
c) al comma 3, dopo la parola: «esistenti» sono inserite le seguenti: «al 1° luglio 2005»;
d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli accordi di esclusiva esistenti al 17 luglio 2013 che non rispondono alle condizioni previste per beneficiare delle deroghe di cui ai commi 1-bis e 2 terminano alla scadenza del contratto o comunque non oltre il 18 luglio 2043.».
N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
- Il testo dell'art. 1 e dell'allegato A della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013- secondo semestre) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n. 251, così recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 del presente articolo sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B , nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e allegato B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183

«Allegato A
In vigore dal 12 novembre 2014
(Articolo 1, commi 1 e 3)
- 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (termine di recepimento: 18 luglio 2015);
- 2013/61/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE in relazione alle regioni ultraperiferiche francesi, in particolare Mayotte.».
- La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico è pubblicata nella G.U.U.E. 31 dicembre 2003.
- La direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (Testo rilevante ai fini del SEE) è pubblicata nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 175.
- La legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- La legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
- Il testo dell'art. 1, commi 370, 371 e 372 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, S.O., così recita:
«370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni ipotecarie, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento. L'importo fisso annuale e la percentuale di aumento possono comunque essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e dell'andamento delle relative riscossioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che possono essere forniti dall'Agenzia del territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.»
«371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio.»
«372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma 371, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del comma 370 e, nell'ipotesi di dati la cui acquisizione non è soggetta al pagamento di tributi, una sanzione amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006, n. 37.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
1. Oggetto ed ambito di applicazione.
1. Il presente decreto legislativo disciplina le modalità di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico.
2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico provvedono affinchè i documenti cui si applica il presente decreto legislativo siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali secondo le modalità previste dal medesimo decreto, inclusi i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi, qualora il riutilizzo di questi ultimi documenti sia autorizzato in conformità alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo III, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, nonché a quelle di cui alla Parte II, Titolo VII, Capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
3. Il presente decreto si applica altresì quando i documenti di cui al comma 1 sono già stati diffusi per il loro riutilizzo dai soggetti ivi indicati. È in ogni caso assicurata la parità di trattamento tra tutti i riutillizzatori, salvo quanto previsto dall'art. 11.
4. (abrogato)».
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) pubbliche amministrazioni: le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni e gli altri enti pubblici non economici;
b) organismi di diritto pubblico: gli organismi, dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici. Sono escluse le imprese pubbliche, come definite all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
b-bis) università: qualsiasi organismo pubblico che fornisce istruzione post-secondaria superiore che conduce a titoli di studio accademici;
c) documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico. La definizione di documento non comprende i programmi informatici;
c-bis) formato leggibile meccanicamente: un formato di file strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto e la loro struttura interna;
c-ter) formato aperto: il formato di cui all'art. 68, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
c-quater) standard formale aperto: uno standard definito in forma scritta, precisando in dettaglio i requisiti per assicurare l'interoperabilità del software;
d) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
e) riutilizzo: l'uso del dato di cui è titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali;
f) scambio di documenti: la cessione di documenti finalizzata esclusivamente all'adempimento di compiti istituzionali fra i soggetti di cui alle lettere a) e b);
g) dati personali: i dati definiti tali dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
h) licenza standard per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico;
i) titolare del dato: la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilità.».
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 3 (Documenti esclusi dall'applicazione del decreto). - 1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i seguenti documenti:
a) quelli detenuti per finalità che esulano dall'ambito dei compiti istituzionali della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico, a condizione che la portata di detti compiti sia trasparente e soggetta a revisione;
b) quelli nella disponibilità delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate e da altri organismi o loro società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico;
c) quelli nella disponibilità di istituti di istruzione e di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca, scuole e università, escluse le biblioteche universitarie;
d) quelli nella disponibilità di enti culturali diversi dalle biblioteche, dai musei e dagli archivi;
e) quelli comunque nella disponibilità degli organismi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
f) [quelli relativi ai dati di cui alla borsa continua nazionale del lavoro, all'anagrafe del lavoratore ed i dati assunti in materia di certificazione dei contratti di lavoro, disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , e dai rispettivi provvedimenti attuativi];
g) quelli esclusi dall'accesso ai sensi dell' art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o per motivi di tutela del segreto statistico, quali disciplinati dall'art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
h) quelli sui cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 , ovvero diritti di proprietà industriale ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
h-bis) quelli, non contenenti dati pubblici, il cui accesso è disciplinato dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;
h-ter) parti di documenti contenenti solo logotipi, stemmi e distintivi;
h-quater) documenti, o parti di documenti, che contengono dati personali che non sono conoscibili da chiunque o la cui conoscibilità è subordinata al rispetto di determinati limiti o modalità, in base alle leggi, ai regolamenti o alla normativa dell'Unione europea, nonché quelli che contengono dati personali il cui riuso è incompatibile con gli scopi originari del trattamento ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle altre disposizioni rilevanti in materia.».
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 5 (Richiesta di riutilizzo di documenti). - 1. Il titolare del dato adotta prioritariamente licenze aperte standard ovvero predispone licenze personalizzate standard e le rende disponibili sul proprio sito istituzionale. Nei casi di riutilizzo di documenti contenenti dati personali il titolare del dato adotta licenze personalizzate anche standard.
2. Con riferimento a dati pubblici non ancora resi disponibili, i soggetti che intendono riutilizzare dati delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico presentano apposita richiesta secondo le modalità stabilite dal titolare del dato con proprio provvedimento, fermo restando quanto previsto dall'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
3. Il titolare del dato esamina le richieste e rende disponibili i documenti al richiedente, ove possibile in forma elettronica, entro il termine di trenta giorni, prorogabile di ulteriori trenta giorni nel caso in cui le richieste siano numerose o complesse. In caso di decisione negativa, il titolare del dato comunica al richiedente i motivi del rifiuto sulla base delle disposizioni del presente decreto. Quando è adottata una decisione negativa ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera h), per la parte relativa ai diritti di proprietà intellettuale, il titolare del dato indica, inoltre, la persona fisica o giuridica titolare del diritto, se è nota, oppure il licenziante dal quale il titolare del dato stesso ha ottenuto il materiale. Le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi non sono tenuti a includere tale indicazione. Il titolare del dato comunica, altresì, al richiedente i mezzi di ricorso a sua disposizione per impugnare la decisione ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. (abrogato).».
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 6 (Formati disponibili). - 1. Il titolare del dato mette a disposizione i documenti, ove possibile e opportuno insieme ai rispettivi metadati e secondo le modalità e i formati previsti dagli articoli 52 e 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 12. Il titolare del dato non ha l'obbligo di adeguare i documenti o di crearne per soddisfare la richiesta, né l'obbligo di fornire estratti di documenti se ciò comporta difficoltà sproporzionate, che implicano attività eccedenti la semplice manipolazione.
2. (abrogato).».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 8 (Contenuti delle licenze standard per il riutilizzo). - 1. Gli schemi di licenze standard di cui all'art. 5, comma 1, contengono eventuali limitazioni o condizioni all'utilizzo dei documenti, in considerazione delle loro peculiari caratteristiche, nonché l'indicazione dei mezzi di impugnazione, secondo criteri individuati dal titolare medesimo con proprio provvedimento.
2. Le condizioni e le limitazioni poste dal titolare del dato negli schemi di licenze standard sono individuate per categorie di documenti secondo criteri di proporzionalità e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali e non possono costituire ostacolo alla concorrenza.».
- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 11 (Divieto di accordi di esclusiva). - 1. I documenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico possono essere riutilizzati da tutti gli operatori potenziali sul mercato, anche qualora uno o più soggetti stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra il titolare del dato in possesso dei documenti e terzi non stabiliscono diritti esclusivi, salvo che ciò non risulti necessario per l'erogazione di un servizio di interesse pubblico.
1-bis. Il diritto di esclusiva per la digitalizzazione di risorse culturali è definito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, e comunque ha durata non superiore a dieci anni, fatta salva la possibilità di prevedere una durata maggiore soggetta a riesame nel corso dell'undicesimo anno e successivamente ogni sette anni.
Tali accordi di esclusiva sono trasparenti e resi pubblici sul sito istituzionale del titolare del dato. Nei predetti accordi è previsto che al titolare del dato deve essere fornita a titolo gratuito una copia delle risorse culturali digitalizzate. Tale copia è resa disponibile per il riutilizzo al termine del periodo di esclusiva.
2. La fondatezza del motivo per l'attribuzione del diritto di esclusiva è soggetta a riesame periodico da parte dell'Amministrazione interessata, con cadenza almeno triennale. Gli accordi di esclusiva conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, sono resi pubblici dal titolare del dato, ove possibile in forma elettronica, sui propri siti istituzionali.
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alla digitalizzazione di risorse culturali.
3. Gli accordi di esclusiva esistenti al 1° luglio 2005, che non rientrano nell'eccezione di cui al comma 2, terminano alla scadenza negli stessi stabilita e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli accordi di esclusiva esistenti al 17 luglio 2013 che non rispondono alle condizioni previste per beneficiare delle deroghe di cui ai commi 1-bis e 2 terminano alla scadenza del contratto o comunque non oltre il 18 luglio 2043.».