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DECRETO LEGISLATIVO 24 gennaio 2006, n. 36

((Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico che ha abrogato la direttiva 2003/98/CE))

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/3/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2021)
Testo in vigore dal:  15-12-2021
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

Documenti esclusi dall'applicazione del decreto
1.
((Il presente decreto non si applica ai seguenti documenti:))
a) quelli detenuti per finalità che esulano dall'ambito dei compiti istituzionali della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico, a condizione che la portata di detti compiti sia trasparente e soggetta a revisione;
((a-bis) quelli nella disponibilità di imprese pubbliche:
1) prodotti al di fuori dell'ambito della prestazione di servizi di interesse generale;
2) connessi ad attività direttamente esposte alla concorrenza e non soggette alle norme in materia di appalti;))
b) quelli nella disponibilità delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate e da altri organismi o loro società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico;
c) quelli nella disponibilità di istituti di istruzione
((secondaria e inferiore e, nel caso di tutti gli altri istituti di istruzione, ai documenti diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del presente decreto))
;
d) quelli nella disponibilità di enti culturali diversi dalle biblioteche
((,comprese quelle universitarie))
, dai musei e dagli archivi;
e) quelli comunque nella disponibilità degli organismi di cui ;
f) LETTERA ABROGATA DALLA L. 4 GIUGNO 2010, N. 96;
g) quelli esclusi dall'accesso ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o per motivi di tutela del segreto statistico, quali disciplinati dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989. n. 322;
h) quelli sui cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, ovvero diritti di proprietà industriale ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
h-bis) quelli, non contenenti dati pubblici, il cui accesso è disciplinato dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;
h-ter) parti di documenti contenenti solo logotipi, stemmi e distintivi;
((h-quater) quelli il cui accesso, ai sensi delle previsioni del regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nonché del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, è escluso o limitato, ovvero risulti pregiudizievole per la tutela della vita privata e dell'integrità degli individui, nonché alle parti di documenti accessibili che contengono dati personali il cui riutilizzo è stato definito per legge incompatibile con le previsioni delle suddette disposizioni normative;))
((h-quinquies) quelli il cui accesso è escluso o limitato per motivi di protezione delle informazioni sensibili relative alle infrastrutture critiche definite all'articolo 2 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61;
h-sexies) documenti diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c-septies), nella disponibilità di organizzazioni che svolgono attività di ricerca e di organizzazioni che finanziano la ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca.))
((
1-bis. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico non possono esercitare il diritto di cui all'articolo 64-quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633 per impedire il riutilizzo di documenti o di limitare il riutilizzo, salvo i limiti stabiliti dal presente decreto.
))