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DECRETO LEGISLATIVO 24 gennaio 2006, n. 36

((Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico che ha abrogato la direttiva 2003/98/CE))

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/3/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2021)
Testo in vigore dal: 15-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 117 della Costituzione; 
  ((Vista  la  legge  22  aprile  2021,  n.  53  e,  in  particolare,
l'articolo 1 e l'allegato A; 
  Vista la direttiva (UE) 2019/1024  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei  dati  e  al
riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;)) 
  Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare  l'articolo
1 e l'allegato A; 
  Vista  la  direttiva  2003/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio   del   17   novembre   2003,   relativa   al    riutilizzo
dell'informazione del settore pubblico; 
  ((Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE;)) 
  Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633; 
  Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; 
  Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Visto il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333; 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  ((Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
  Visto il decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;)) 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 ottobre 2005; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e  delle
finanze e per la funzione pubblica; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
 
                  Oggetto ed ambito di applicazione 
 
  1. Il presente  decreto  legislativo  disciplina  le  modalita'  di
riutilizzo   dei   documenti   contenenti   dati    pubblici    nella
disponibilita' delle pubbliche amministrazioni e degli  organismi  di
diritto pubblico ((e delle imprese pubbliche e private, ai  sensi  di
quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater)). 
  2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico
provvedono affinche' i documenti cui si applica il  presente  decreto
legislativo siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali
secondo  le  modalita'  previste  dal  medesimo  decreto,  inclusi  i
documenti i cui diritti di proprieta' intellettuale sono detenuti  da
biblioteche, comprese le biblioteche universitarie,  i  musei  e  gli
archivi,  qualora  il  riutilizzo  di  questi  ultimi  documenti  sia
autorizzato in conformita' alle disposizioni di cui  alla  Parte  II,
Titolo II, ((Capo I e)) Capo III, del decreto legislativo 22  gennaio
2004, n. 42, nonche' a quelle di cui alla Parte II, Titolo VII,  Capo
II, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 
  ((2-bis. Il presente decreto  si  applica  ai  dati  della  ricerca
conformemente alle condizioni di cui all'articolo 9-bis. 
  2-ter. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera
a-bis), il presente decreto disciplina, altresi', il  riutilizzo  dei
documenti nella disponibilita' delle imprese pubbliche: 
    a) attive nei settori di cui agli  articoli  da  115  a  121  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    b) che agiscono in qualita' di operatori di servizio pubblico  ai
sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007; 
    c) che agiscono in qualita' di vettori aerei che assolvono  oneri
di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del  regolamento  (CE)
n. 1008/2008; 
    d) che agiscono in qualita' di armatori comunitari che  assolvono
obblighi  di  servizio  pubblico  ai  sensi   dell'articolo   4   del
regolamento (CEE) n. 3577/1992. 
  2-quater. La disciplina di cui al comma 2-ter si applica anche alle
imprese private  di  trasporto  che  sono  soggette  ad  obblighi  di
servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento  (CE)  n.
1008/2008 e, in generale, ai gestori di servizi pubblici in relazione
ai servizi di pubblico interesse; 
  2-quinquies. Il presente decreto disciplina altresi' il  riutilizzo
dei documenti ai quali si applica il decreto legislativo  27  gennaio
2010, n. 32, di recepimento della direttiva 2007/2/CE.)) 
  3. Il presente decreto si applica altresi' quando  i  documenti  di
cui al comma 1 sono gia' stati diffusi per  il  loro  riutilizzo  dai
soggetti ivi indicati. E' in  ogni  caso  assicurata  la  parita'  di
trattamento  tra  tutti  i  riutillizzatori,  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 11. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2015, N. 102.