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DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011, n. 61

Attuazione della Direttiva 2008/114/CE recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione. (11G0101)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2011
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Testo in vigore dal:  5-5-2011

Art. 2

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) infrastruttura: un elemento, un sistema o parte di questo, che contribuisce al mantenimento delle funzioni della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione;
b) infrastruttura critica (IC): infrastruttura, ubicata in uno Stato membro dell'Unione europea, che è essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione ed il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in quello Stato, a causa dell'impossibilità di mantenere tali funzioni;
c) settore: campo di attività omogenee, per materia, nel quale operano le infrastrutture, che può essere ulteriormente diviso in sotto-settori;
d) intersettoriale: che riguarda due o più settori o sotto-settori;
e) infrastruttura critica europea (ICE): infrastruttura critica ubicata negli Stati membri dell'UE il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto su almeno due Stati membri. La rilevanza di tale impatto è valutata in termini intersettoriali. Sono compresi gli effetti derivanti da dipendenze intersettoriali in relazione ad altri tipi di infrastrutture;
f) effetti negativi esterni: effetti negativi dovuti alla perdita di funzionalità di un'infrastruttura e di erogazione del relativo bene o servizio;
g) effetti negativi intrinseci: effetti negativi che, l'eventuale danneggiamento o distruzione di un'infrastruttura, produce nei confronti dell'infrastruttura stessa e dell'ambiente circostante;
h) criterio di valutazione settoriale: percentuale dei fruitori del bene o servizio che l'infrastruttura eroga, rispetto alla popolazione nazionale o di altro Stato membro oppure a quella di una parte di territorio dell'Unione europea;
i) criteri di valutazione intersettoriale: elementi per la valutazione degli effetti negativi esterni e degli effetti negativi intrinseci sul mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione;
l) proprietario dell'infrastruttura: soggetto pubblico o privato che ha la proprietà di un'infrastruttura;
m) operatore dell'infrastruttura: soggetto pubblico o privato responsabile del funzionamento di una infrastruttura;
n) informazioni sensibili relative alle IC: dati e notizie, relative alle IC, che, se divulgati, potrebbero essere usati per pianificare ed eseguire azioni volte al danneggiamento od alla distruzione di tali infrastrutture;
o) analisi dei rischi: valutazione della vulnerabilità di una ICE rispetto alle diverse possibili minacce e prevedibili conseguenze del danneggiamento o distruzione della stessa, in termini di effetti negativi esterni e intrinseci;
p) protezione: attività per assicurare funzionalità, continuità ed integrità di una ICE o ridurne, comunque, le possibilità di danneggiamento o distruzione.