DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-10-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/2020)
Testo in vigore dal: 1-10-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9. 
          Disposizioni per la tutela del segreto statistico 
  1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche  comprese
nel  programma  statistico  nazionale  da  parte  degli   uffici   di
statistica non possono essere esternati se non in forma  aggregata  ,
((,  in  modo  che  non  se  ne  possa   trarre   alcun   riferimento
relativamente a persone identificabili)), e possono essere utilizzati
solo per scopi statistici. 
  ((2. I dati di cui al comma  1  non  possono  essere  comunicati  o
diffusi se non in forma aggregata e secondo modalita' che rendano non
identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico  o
privato, ne' ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni
caso, i dati non possono essere utilizzati al  fine  di  identificare
nuovamente gli interessati.)) 
  3. In casi eccezionali, l'organo responsabile  dell'amministrazione
nella quale e' inserito l'ufficio  di  statistica  puo',  sentito  il
comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei
Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche  a
dati aggregati. 
  4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8,  non  rientrano  tra  i
dati tutelati dal segreto statistico gli  estremi  identificativi  di
persone  o  di  beni,  o  gli   atti   certificativi   di   rapporti,
((provenienti  da  pubblici  registri,  elenchi,  atti  o   documenti
conoscibili da chiunque)).