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DECRETO LEGISLATIVO 24 gennaio 2006, n. 36

((Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico che ha abrogato la direttiva 2003/98/CE))

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/3/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2021)
Testo in vigore dal:  15-12-2021
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

(Tariffazione)
1. I dati sono resi disponibili gratuitamente
((, fatta salva la possibilità di recuperare i costi marginali sostenuti per la riproduzione, messa a disposizione e divulgazione dei documenti, nonché per l'anonimizzazione di dati personali o per le misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato))
.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 200))
.
3.
((Il comma 1 non trova applicazione per:))
a)
((le))
biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei e gli archivi;
b)
((le))
pubbliche amministrazioni e
((gli))
organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico;
((
c) le imprese pubbliche.
))
((
3-bis. Nelle ipotesi in cui i soggetti individuati nel precedente comma 3, lettera a), richiedano il pagamento di un corrispettivo, il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un esercizio contabile non può superare i costi marginali del servizio reso, comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, archiviazione dei dati, conservazione e gestione dei diritti e, ove applicabile, di anonimizzazione dei dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti.
3-ter. L'elenco delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico di cui al precedente comma 3, lettera b), è definito e aggiornato periodicamente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è pubblicato sui rispettivi siti istituzionali.
))
((
4. Per i casi di cui al comma 3, lettere b) e c), l'importo totale delle tariffe è calcolato in base a parametri oggettivi, trasparenti e verificabili ed è determinato secondo il criterio del costo marginale del servizio con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 370, 371 e 372, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e 5, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
))
((
4-bis. Nei casi di cui al comma 3, lettere b) e c), il totale delle entrate ricavate, per ciascuna amministrazione o organismo di diritto pubblico, dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un esercizio contabile non deve superare i costi, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti, relativi alla raccolta, produzione, riproduzione, diffusione e archiviazione dei dati e, ove applicabile, di anonimizzazione dei dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato.
))
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 200))
.
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 200))
.
7.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 200))
.
8. Gli introiti delle tariffe di cui ai commi
((precedenti))
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate.
9. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti deliberativi, gli importi delle tariffe e le relative modalità di versamento, sulla base dei criteri indicati
((ai commi 4 e 4-bis))
.
((
9-bis. Il riutilizzo è comunque gratuito:
a) per le serie di dati di elevato valore secondo quanto previsto dall'articolo 12-bis, comma 1, lettera a);
b) per i dati della ricerca di cui all'articolo 9-bis.
9-ter. Qualora siano applicate tariffe per il riutilizzo di documenti, le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche competenti definiscono in anticipo e rendono disponibili sui propri siti istituzionali, dandone comunicazione all'Agenzia per l'Italia Digitale, le condizioni applicabili e l'effettivo ammontare delle tariffe, compresa la base di calcolo utilizzata per tali tariffe e gli elementi presi in considerazione nel calcolo di tali tariffe.
))