DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (11G0260)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 (in S.O. n. 36, relativo alla G.U. 27/02/2012, n. 48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2021)
Testo in vigore dal: 15-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 29 
 
               Proroghe di termini in materia fiscale 
 
  1. Alla  lettera  a)  del  comma  5  dell'articolo  2  del  decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216,  le  parole:  "nel  2011"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2012". 
  2. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 6,  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre: 
    a) dal 1° gennaio 2012 con  riferimento  agli  interessi  e  agli
altri proventi derivanti da  conti  correnti  e  depositi  bancari  e
postali, anche se rappresentati da certificati,  maturati  a  partire
dalla predetta data; 
    b) dal giorno successivo alla data di scadenza del  contratto  di
pronti contro termine stipulato anteriormente al 1°  gennaio  2012  e
avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente  ai  redditi  di
cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  successive  modificazioni,  e
agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari
di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. 
  3. L'applicazione delle disposizioni di cui al  comma  13,  lettera
a), numeri 1) e 2) e al comma 25, lettera  b),  dell'articolo  2  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre dal  1°  gennaio  2012
con riferimento agli interessi e proventi maturati  a  partire  dalla
predetta data. 
  4. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30  settembre  2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
n.  248,  le  parole:  «30  settembre  2009»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2010» e le parole: «30  settembre  2012»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013». 
  5. All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2008, n. 31, le  parole:  «30  settembre  2012»,  ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:  «31  dicembre  2013»,  le
parole: «30 settembre  2009»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2010» e le parole: «1° ottobre 2012», sono sostituite  dalle
seguenti: «1° gennaio 2014». 
  5-bis. L'abrogazione delle disposizioni previste  dall'articolo  7,
comma 2, lettera gg-septies), numeri 1) e 3),  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106, acquista efficacia a  decorrere  dalla  data  di
applicazione  delle  disposizioni  di  cui  alle  lettere  gg-ter)  e
gg-quater) del medesimo comma 2. 
  6. All'articolo 23, comma 23, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, le parole: "novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 marzo 2012". 
  6-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) le parole: "e 2011" sono sostituite dalle seguenti: ", 2011  e
2012"; 
    b) e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "La  detrazione
relativa all'anno  2012  non  rileva  ai  fini  della  determinazione
dell'acconto IRPEF per l'anno 2013". 
  6-ter. Alla  copertura  finanziaria  degli  oneri  derivanti  dalle
disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a 1,3 milioni  di  euro  per
l'anno 2012 e a 4,7 milioni di euro  per  l'anno  2013,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. 
  7. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.
14, le parole: "gennaio 2011"  e  "dall'anno  2010"  sono  sostituite
rispettivamente dalle seguenti: "gennaio 2014" e "dall'anno 2013"». 
  8. Restano salvi gli effetti  delle  domande  di  variazione  della
categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo
7  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,  n.  106,  anche  dopo  la
scadenza dei termini originariamente previsti dallo  stesso  comma  e
comunque entro e non oltre il ((30 settembre 2012)) in  relazione  al
riconoscimento  del  requisito  di  ruralita',  fermo   restando   il
classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. 
  8-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del  decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12
luglio  2011,  n.  106,  come   modificato   dall'articolo   10   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248," sono inserite le  seguenti:  "e  la  societa'
Riscossione Sicilia Spa". 
  8-ter. Il termine di cinque anni per  l'utilizzazione  edificatoria
dell'area  previsto  dall'articolo  1,  comma  474,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, e' prorogato a dieci anni. 
  9. Il termine del 1° gennaio 2012 di decorrenza per  l'applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi  01  e  02,  e  43,
comma  1,  del  testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e
successive  modificazioni,   e'   differito   al   30   giugno   2012
relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri
immobiliari per l'esecuzione di  formalita'  ipotecarie,  nonche'  ai
certificati  ipotecari  e  catastali  rilasciati   dall'Agenzia   del
territorio. 
  10. Al primo periodo del comma 196-bis dell'articolo 2 della  legge
23 dicembre  2009,  n.  191,  le  parole:  "31  dicembre  2011"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012". 
  11. I termini indicati dal comma 31, lettere a) e b), dell'articolo
14  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e  sue  successive
modificazioni, sono prorogati di nove mesi. 
  11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da  1
a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, sono prorogati di nove mesi. 
  11-ter.  Il  termine  di  cui  all'articolo  23,   comma   5,   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' prorogato di dodici mesi. 
  12. Il termine del 31  dicembre  2011,  previsto  dalla  Tabella  1
allegata al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
marzo  2011,  recante  ulteriore  proroga  di  termini  relativa   al
Ministero dell'economia e delle finanze,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 74  del  31  marzo  2011,  relativo  alle  attivita'  di
sperimentazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera p-bis),  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' prorogato al 31 dicembre 2012. 
  12-bis. A decorrere dal 1º marzo  2012,  il  termine  di  pagamento
dell'imposta unica sulle  scommesse  ippiche  e  sulle  scommesse  su
eventi diversi dalle corse dei cavalli e' stabilito  al  20  dicembre
dello  stesso  anno  e  al  31  gennaio  dell'anno  successivo,   con
riferimento all'imposta unica dovuta rispettivamente per  il  periodo
da settembre a novembre e per il mese  di  dicembre,  nonche'  al  31
agosto e al 30 novembre  con  riferimento  all'imposta  unica  dovuta
rispettivamente per i periodi da gennaio ad aprile  e  da  maggio  ad
agosto dello stesso anno. All'onere  derivante  dal  presente  comma,
pari a 4 milioni di  euro  per  l'anno  2012,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  della  autorizzazione  di  spesa  di   cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. 
  13. All'articolo  24  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
    a) al comma 34, le parole:  "entro  il  30  novembre  2011"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2012"; 
    b) al comma 37, le  parole:  "entro  il  30  ottobre  2011"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2012". 
  14. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3,  comma  1,  della
legge 27 luglio 2000, n. 212, per l'anno di imposta 2011  il  termine
per   deliberare   l'aumento   o   la    diminuzione    dell'aliquota
dell'addizionale regionale all'IRPEF  e'  prorogato  al  31  dicembre
2011;  in  ogni  caso  l'aumento  o  la  diminuzione   si   applicano
sull'aliquota di base dell'1,23 per cento  e  le  maggiorazioni  gia'
vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  si
intendono applicate sulla predetta aliquota  di  base  dell'1,23  per
cento. 
  15. Nel limite massimo di spesa di 70 milioni di  euro  per  l'anno
2011, e'  disposta  nei  confronti  dei  soggetti  interessati  dalle
eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di  ottobre
2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara e nei
giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio  della  provincia  di
Genova e di quella di Livorno, nonche' nel territorio del  comune  di
Ginosa e nel territorio della provincia di Matera, la proroga  al  16
luglio 2012 dei termini  degli  adempimenti  e  versamenti  tributari
nonche'  dei  versamenti  relativi  ai  contributi  previdenziali  ed
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel
periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4  novembre  2011
al 30 giugno 2012. Non  si  fa  luogo  al  rimborso  di  quanto  gia'
versato. Il versamento delle somme oggetto di proroga e' effettuato a
decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili
di  pari  importo.  La  sospensione  si  applica  limitatamente  agli
adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attivita'  svolte
nelle predette aree. Con ordinanza del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione  dei  soggetti
che usufruiscono dell'agevolazione anche ai  fini  del  rispetto  del
predetto  limite  di  spesa.  A  tal  fine  i  Commissari   delegati,
avvalendosi  dei  comuni,   predispongono   l'elenco   dei   soggetti
beneficiari dell'agevolazione. Agli oneri di cui al  presente  comma,
si  provvede  per   il   2011   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  relativo  al
Fondo per interventi strutturali di politica economica.  Il  predetto
Fondo e' incrementato, per  l'anno  2012,  a  valere  sulle  maggiori
entrate derivanti dal presente comma, per il  corrispondente  importo
di 70 milioni di euro. 
  15-bis. Nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 15 e con i
medesimi termini e modalita', e' altresi' disposta, nei confronti dei
soggetti  interessati  dalle  eccezionali   avversita'   atmosferiche
verificatesi  il  giorno  22  novembre  2011  nel  territorio   della
provincia di Messina, la sospensione  fino  al  16  luglio  2012  dei
termini degli adempimenti e dei  versamenti  tributari,  nonche'  dei
versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei
premi per l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni  e  le
malattie professionali, che scadono nel periodo dal 22 novembre  2011
al 30 giugno 2012. 
  16. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008,  n.
199, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 12-sexies,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10,  in  materia  di
esecuzione dei provvedimenti di  rilascio  per  finita  locazione  di
immobili ad uso abitativo, le parole:  «al  31  dicembre  2011»  sono
sostituite dalle seguenti: «al  31  dicembre  2012».  Ai  fini  della
determinazione della misura  dell'acconto  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tiene  conto  dei
benefici fiscali di cui  all'articolo  2,  comma  1,  della  legge  8
febbraio 2007, n. 9. Alle minori  entrate  derivanti  dall'attuazione
del presente comma, valutate in 3,38 milioni di euro per l'anno 2013,
si provvede mediante parziale  utilizzo  della  quota  delle  entrate
previste, per il medesimo anno, dall'articolo 1, comma  238,  secondo
periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal  fine,  dopo  il
secondo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge  30  dicembre
2004, n. 311, e' aggiunto il seguente: "La riassegnazione di  cui  al
precedente periodo e' limitata, per l'anno 2013, all'importo di  euro
8.620.000.". 
  16-bis. Al comma 12 dell'articolo 39  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, le parole: "1º maggio 2011" sono sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2011"; 
    b) alla lettera a), le parole: "30 novembre 2011" sono sostituite
dalle seguenti: "31 marzo 2012". 
  16-ter. Limitatamente all'anno 2012, in deroga ai  termini  di  cui
all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n. 504, gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23  del
medesimo decreto legislativo n. 504 del 1992 sono  determinati  dalle
regioni con propri provvedimenti approvati entro il 31 dicembre 2011. 
  16-quater.  Il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio   di
previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali e' differito al
30 giugno 2012. 
  16-quinquies. All'articolo 1, comma  2,  della  legge  30  dicembre
2010, n. 238, le  parole:  "al  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "al periodo  d'imposta
in corso al 31 dicembre 2015" e le parole: "alla data del 20  gennaio
2009" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dalla  data  del  20
gennaio 2009". 
  16-sexies. Il comma 204 dell'articolo 1  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: 
  "204. I redditi derivanti da lavoro  dipendente  prestato,  in  via
continuativa e come oggetto esclusivo  del  rapporto,  all'estero  in
zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi  da  soggetti  residenti
nel  territorio  dello  Stato  concorrono  a   formare   il   reddito
complessivo: 
    a) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per l'importo  eccedente
8.000 euro; 
    b) per l'anno 2012, per l'importo eccedente 6.700 euro.  Ai  fini
della  determinazione  della  misura  dell'acconto  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno  2013  non  si  tiene
conto dei benefici fiscali di cui al presente comma". 
  16-septies. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni
di cui al comma 16-sexies, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2013,
si provvede: 
    a)  quanto  a  14  milioni  di  euro,  mediante  utilizzo   delle
proiezioni, per il medesimo anno 2013, dello stanziamento  del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando,   quanto   a   10   milioni   di    euro,
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento  relativo  al
Ministero dell'economia e delle finanze; 
    b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1,  lettera
b), della legge 25  marzo  1997,  n.  68,  come  rideterminata  dalla
Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183; 
    c) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente  riduzione
delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 dicembre 1997,  n.
440, e 17 maggio 1999, n. 144, come  rideterminate  dalla  Tabella  C
allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183. 
  16-octies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  16-novies. Al fine di consentire  la  predisposizione  dei  bilanci
tecnici di cui all'articolo 2, comma 2, del  decreto  legislativo  30
giugno 1994, n. 509, alla luce di nuovi criteri da prevedere  con  il
decreto di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8  agosto  1995,
n. 335, e successive modificazioni, che  tengano  conto  della  nuova
disciplina prevista all'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, come modificato dal presente  decreto,  all'alinea  del
comma 24 del medesimo articolo 24 del decreto-legge n. 201 del  2011,
le parole: "30 giugno 2012", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 2012". 
  16-decies. Il termine del 31 dicembre 2012  previsto  dall'articolo
3, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, per
l'esaurimento dell'attivita' della Commissione tributaria centrale e'
differito al 31 dicembre 2013; per i giudizi  pendenti  dinanzi  alla
predetta Commissione, la  predetta  disposizione  si  interpreta  nel
senso che,  con  riferimento  alle  sole  controversie  indicate  nel
predetto  comma  ed  in  presenza  delle  condizioni  previste  dalla
predetta disposizione,  nel  caso  di  soccombenza,  anche  parziale,
dell'amministrazione finanziaria nel  primo  grado  di  giudizio,  la
mancata riforma della decisione di primo grado nei  successivi  gradi
di  giudizio  determina  l'estinzione  della   controversia   ed   il
conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione. 
  16-undecies. A decorrere dal 1º gennaio 2012, la percentuale di cui
al comma 49-bis dell'articolo 31 della legge  23  dicembre  1998,  n.
448, e' stabilita dai comuni. 
  16-duodecies. All'articolo 2 del decreto  legislativo  26  novembre
2010, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, la parola: "2012" e'  sostituita  dalla  seguente:
"2013"; 
    b) al comma 5, e' abrogata la lettera  a);  nel  medesimo  comma,
alla  lettera  b),  le  parole:  "nel  2012"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 31 marzo 2013". 
  16-terdecies.  La  possibilita'  per  le  imprese  assicurative  di
valutare i titoli emessi da Stati dell'Unione europea  al  valore  di
iscrizione in bilancio, anche ai fini del calcolo della solvibilita',
e'  prorogata  fino  all'entrata  in  vigore  delle  disposizioni  di
attuazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 25 novembre  2009.  A  tal  fine  e  conseguentemente,
all'articolo  15  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 13, dopo le parole: "i soggetti che  non  adottano  i
principi  contabili  internazionali,"  sono  inserite  le   seguenti:
"diversi dalle imprese di cui all'articolo 91, comma  2,  del  codice
delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7
settembre 2005, n. 209,"; 
    b) i commi 14, 15, 15-bis e  15-ter  sono  abrogati  a  far  data
dall'esercizio 2012; 
    c) dopo il comma 15-ter, sono inseriti i seguenti: 
    "15-quater. Considerata l'eccezionale e prolungata situazione  di
turbolenza nei mercati finanziari, le imprese di cui all'articolo 91,
comma 2, del codice delle assicurazioni private, di  cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a partire dall'esercizio 2012 e
fino all'entrata in vigore delle  disposizioni  di  attuazione  della
direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  25
novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attivita'  di
assicurazione e riassicurazione, possono valutare i titoli di  debito
emessi o garantiti da  Stati  dell'Unione  europea  non  destinati  a
permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base  al  valore  di
iscrizione  cosi'  come  risultante  dall'ultimo  bilancio   o,   ove
disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente  approvati
anziche' al  valore  desumibile  dall'andamento  del  mercato,  fatta
eccezione per le perdite di carattere durevole. Le imprese  applicano
le disposizioni di  cui  al  presente  comma  previa  verifica  della
coerenza con  la  struttura  degli  impegni  finanziari  connessi  al
proprio portafoglio assicurativo. 
     15-quinquies. Le imprese di cui all'articolo 91,  comma  2,  del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della  facolta'  di  cui  al
comma 15-quater, destinano  a  una  riserva  indisponibile  utili  di
ammontare corrispondente alla differenza tra i valori  registrati  in
applicazione delle disposizioni di cui al comma 15-quater, e i valori
di mercato  alla  data  di  chiusura  dell'esercizio,  al  netto  del
relativo onere fiscale. In caso  di  utili  di  importo  inferiore  a
quello della citata differenza, la riserva e'  integrata  utilizzando
riserve di utili  disponibili  o,  in  mancanza,  mediante  utili  di
esercizi successivi. 
     15-sexies. Ferme  restando  le  disposizioni  di  cui  ai  commi
15-quater e 15-quinquies, le imprese di cui all'articolo 210, commi 1
e 2, del codice  delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini  della  verifica  della
solvibilita' corretta di cui al capo IV del titolo  XV  del  medesimo
codice, a partire dall'esercizio 2012 e fino  all'entrata  in  vigore
delle disposizioni di attuazione della citata  direttiva  2009/138/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, possono
tener conto del valore di iscrizione nel bilancio  individuale  delle
imprese di assicurazione italiane  dei  titoli  di  debito  emessi  o
garantiti  da  Stati  dell'Unione  europea  destinati   a   permanere
durevolmente  nel   proprio   patrimonio.   Gli   effetti   derivanti
dall'applicazione del presente comma non sono duplicabili  con  altri
benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della
solvibilita' corretta. 
     15-septies. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo  7
settembre 2005, n.  209,  assicurano  la  permanenza  nel  gruppo  di
risorse finanziarie corrispondenti  alla  differenza  di  valutazione
conseguente all'applicazione del comma 15-sexies. 
     15-octies.  L'ISVAP  disciplina  con  regolamento  modalita'   e
condizioni  di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui   ai   commi
15-quater, 15-quinquies, 15-sexies e 15-septies. Fermi  restando  gli
effetti conseguenti all'esercizio  delle  opzioni  di  cui  ai  commi
15-quater e 15-sexies, l'ISVAP, ove ravvisi un possibile  pregiudizio
per la solvibilita' dell'impresa che si avvale delle  citate  opzioni
avuto riguardo alle  caratteristiche  specifiche  degli  impegni  del
portafoglio assicurativo dell'impresa stessa  oppure  alla  struttura
dei flussi di cassa attesi, puo' comunque attivare gli  strumenti  di
vigilanza di cui ai titoli XIV, XV e XVI del citato codice di cui  al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche' emanare, a fini
di  stabilita',  disposizioni  di  carattere  particolare  aventi  ad
oggetto   il   governo   societario,   i   requisiti   generali    di
organizzazione, i sistemi di remunerazione e, ove  la  situazione  lo
richieda, adottare provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti
la distribuzione degli utili o di altri elementi del patrimonio".