DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16/09/2011, n. 216).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 25-12-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 16 
 
(Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni
     e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali) 
 
  1. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56. 
  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56. 
  3. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56. 
  4. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56. 
  5. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56. 
  6. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56. 
  7. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56. 
  8. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56. 
  9. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56. 
  10. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56. 
  11. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56. 
  12. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56. 
  13. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56. 
  14. COMMA NON  PIU'  PREVISTO  DAL  D.L.  6  LUGLIO  2012,  N.  95,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. 
  15. COMMA NON  PIU'  PREVISTO  DAL  D.L.  6  LUGLIO  2012,  N.  95,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. 
  16. COMMA NON  PIU'  PREVISTO  DAL  D.L.  6  LUGLIO  2012,  N.  95,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. 
  17. A decorrere dal primo rinnovo  di  ciascun  consiglio  comunale
successivo alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto: 
    a) per i  comuni  con  popolazione  fino  a  3.000  abitanti,  il
consiglio comunale e' composto,  oltre  che  dal  sindaco,  da  dieci
consiglieri e il numero massimo degli assessori e' stabilito in due; 
    b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000
abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che  dal  sindaco,
da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori  e'  stabilito
in quattro; 
    c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56; 
    d) LETTERA ABROGATA DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56. 
  18. A decorrere dalla data di cui al comma 9,  ai  consiglieri  dei
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili  le
disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui  al
decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono  altresi'  applicabili,
con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui
all'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto  legislativo
n. 267 del 2000. 
  19. All'articolo 38, comma 7, del citato  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le  parole:  "previsti  dal
regolamento",  sono  aggiunte  le  seguenti:  "e,  nei   comuni   con
popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in  un
arco  temporale  non  coincidente  con   l'orario   di   lavoro   dei
partecipanti". 
  20. All'articolo 48, comma 1, del citato  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n.  267  del  2000,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti,
le riunioni della  giunta  si  tengono  preferibilmente  in  un  arco
temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti". 
  21. All'articolo 79, comma 1, del citato  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo  n.  267  del  2000,  le  parole:  "per  l'intera
giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli" sono sostituite
dalle  seguenti:  "per  il  tempo  strettamente  necessario  per   la
partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi  consigli  e  per  il
raggiungimento del luogo di suo svolgimento". 
  22. All'articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n.  78  del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,  le
parole: "fino a 5.000 abitanti, esclusi  le  isole  monocomune"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "superiore  a  1.000  e  fino  a  5.000
abitanti, esclusi i comuni il cui territorio  coincide  integralmente
con quello di una o di piu' isole". (4) 
  23. All'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23,  le  parole:  "le  isole  monocomune"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "i comuni il  cui  territorio  coincide  integralmente  con
quello di una o di piu' isole". 
  24. All'articolo 14, comma 31, alinea, del citato decreto-legge  n.
78 del 2010, le parole: "5.000 abitanti o nel  quadruplo  del  numero
degli abitanti del comune demograficamente piu'  piccolo  tra  quelli
associati" sono sostituite dalle seguenti:  "10.000  abitanti,  salvo
diverso limite demografico individuato dalla regione entro  due  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138";  al  medesimo  comma  31,  la
lettera c) e' abrogata e la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    "b) entro il 31  dicembre  2012  con  riguardo  a  tutte  le  sei
funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma
3, della citata legge n. 42 del 2009". (4) 
  25.  A  decorrere  dal  primo  rinnovo  dell'organo  di   revisione
successivo alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  i
revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante  estrazione
da un elenco nel  quale  possono  essere  inseriti,  a  richiesta,  i
soggetti  iscritti,((a  livello  provinciale)),  nel   Registro   dei
revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
nonche' gli iscritti all'Ordine dei dottori  commercialisti  e  degli
esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti   criteri   per
l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo  periodo,
nel rispetto dei seguenti principi: 
    a) rapporto proporzionale tra anzianita' di iscrizione negli albi
e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune; 
    b)  previsione  della   necessita',   ai   fini   dell'iscrizione
nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza  avanzato
richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti
locali; 
    c) possesso di specifica qualificazione professionale in  materia
di contabilita' pubblica e gestione  economica  e  finanziaria  degli
enti pubblici territoriali. (4) 
  ((25-bis.  Nei  casi  di  composizione  collegiale  dell'organo  di
revisione economico-finanziario previsti dalla legge,  in  deroga  al
comma  25,  i  consigli  comunali,   provinciali   e   delle   citta'
metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata
tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza  assoluta  dei
membri, il  componente  dell'organo  di  revisione  con  funzioni  di
presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3
formata ai sensi del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di piu'
elevata qualificazione professionale in caso di modifiche  al  citato
regolamento)). 
  26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli  organi  di  governo
degli enti locali  sono  elencate,  per  ciascun  anno,  in  apposito
prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227  del  citato
testo unico di cui al decreto  legislativo  n.  267  del  2000.  Tale
prospetto e' trasmesso alla  sezione  regionale  di  controllo  della
Corte   dei   conti   ed   e'   pubblicato,   entro   dieci    giorni
dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale.
Con atto di  natura  non  regolamentare,  adottato  d'intesa  con  la
Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali ai sensi  dell'articolo
3 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  il  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, adotta uno schema tipo  del  prospetto  di  cui  al
primo periodo. 
  27. All'articolo 14, comma 32, alinea, del citato decreto-legge  n.
78 del 2010, le parole: "31  dicembre  2013"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2012"; alla lettera a) del medesimo comma  32,
le parole "31 dicembre 2013"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2012". (4) 
  28. Al fine di  verificare  il  perseguimento  degli  obiettivi  di
semplificazione e di  riduzione  delle  spese  da  parte  degli  enti
locali, il prefetto accerta che  gli  enti  territoriali  interessati
abbiano  attuato,  entro  i  termini   stabiliti,   quanto   previsto
dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, e successive modificazioni, e  dall'articolo  14,  comma  32,
primo periodo, del citato decreto-legge  n.  78  del  2010,  come  da
ultimo modificato dal comma 27 del presente  articolo.  Nel  caso  in
cui, all'esito  dell'accertamento,  il  prefetto  rilevi  la  mancata
attuazione di quanto previsto dalle  disposizioni  di  cui  al  primo
periodo, assegna agli enti inadempienti un termine  perentorio  entro
il  quale  provvedere.  Decorso  inutilmente  detto  termine,   fermo
restando quanto previsto  dal  secondo  periodo,  trova  applicazione
l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  29. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  ai
comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle  province
autonome di Trento e di Bolzano  nel  rispetto  degli  statuti  delle
regioni e province medesime, delle relative  norme  di  attuazione  e
secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5  maggio  2009,
n. 42. 
  30. Dall'applicazione di ciascuna  delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. 
  31. A decorrere dall'anno 2013, le disposizioni vigenti in  materia
di patto di stabilita' interno per i comuni trovano applicazione  nei
riguardi  di  tutti  i  comuni  con  popolazione  superiore  a  1.000
abitanti. 
  31-bis. A decorrere dall'anno 2014, le  disposizioni  dell'articolo
1, comma 557, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  e  successive
modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale,  non
si applicano ai comuni con popolazione compresa  tra  1.001  e  5.000
abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con  forme
di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie  a
garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione  di
motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali  connesse  a
significative  presenze  di  turisti,   nell'ambito   delle   risorse
disponibili a legislazione vigente. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art.  29,  comma
11-bis) che "I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da
1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, sono prorogati di nove mesi".