DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
Testo in vigore dal: 28-2-2012
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 24. 
                        Poteri delle regioni 
 
  1. Entro  il  10  novembre  di  ogni  anno  ciascuna  regione  puo'
determinare con propria legge gli importi dei  tributi  regionali  di
cui all'articolo 23, con effetto dai pagamenti da eseguire dal  primo
gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data,
nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi 
importi vigenti nell'anno precedente. (28)((72)) 
  2. Nel primo anno di applicazione  del  presente  decreto  ciascuna
regione, nel determinare con propria legge gli  importi  dei  tributi
regionali di cui all'articolo 23 nella misura compresa fra il  90  ed
il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno  precedente,  dovra'
considerare  come  base  di  calcolo,  per  ogni  tributo  regionale,
rispettivamente l'ammontare complessivo della tassa  automobilistica,
gli importi della soprattassa annuale e quelli della tassa speciale 
erariali vigenti alla data del 31 dicembre 1992. 
  3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  fino  a
quando le regioni non avranno fissato, con proprie leggi ed  entro  i
limiti indicati nel comma 2,  un  diverso  ammontare,  l'importo  dei
tributi regionali viene determinato per la soprattassa annuale  e  la
tassa speciale nella misura prevista  per  i  corrispondenti  tributi
erariali nelle regioni a statuto speciale alla data del  31  dicembre
1992 e per la tassa automobilistica nel  complessivo  importo  dovuto
per il tributo erariale vigente alla suddetta data e per  il  tributo
regionale nella misura  vigente  alla  stessa  data  o  nella  misura
diversa determinata da ciascuna regione entro il 10 novembre 1992, ai
sensi dell'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successive 
modifiche. 
  4. Restano validi fino alla scadenza i pagamenti, effettuati  entro
il 31 dicembre 1992, relativi alla tassa automobilistica  erariale  e
regionale, alla soprattassa annuale e alla tassa  speciale  erariali,
vigenti a tale data. A tali pagamenti si applicano le modalita' ed  i
criteri di ripartizione tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario
vigenti fino alla data del 31 dicembre 1992, anche con riferimento 
alle attivita' di recupero e rimborso dei relativi importi. 
 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con  l'art.  17,  comma
16) che "La facolta' di cui al comma 1 dell'articolo 24  del  decreto
legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504,  si  esercita  a  decorrere
dall'anno 1999." 
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AGGIORNAMENTO (72) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art.  29,  comma
16-ter) che "Limitatamente all'anno 2012, in deroga ai termini di cui
all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n. 504, gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23  del
medesimo decreto legislativo n. 504 del 1992 sono  determinati  dalle
regioni con propri  provvedimenti  approvati  entro  il  31  dicembre
2011."