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DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1984, n. 853

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17 (in G.U. 17/02/1985, n. 41).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2000)
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Testo in vigore dal:  13-6-1989
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Art. 4

1. I quadri A, C, D, H, L e M/1 della tabella VI - allegato II - al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli annessi al presente decreto.
2. In mancanza di applicazione dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, a decorrere dal 1 gennaio 1985 i profili professionali di cui alla disposizione citata sono autonomamente definiti, per tutto il personale del Ministero delle finanze, con decreto del Ministro delle finanze, su proposta di un'apposita commissione paritetica e sentito il parere del consiglio di amministrazione.
3. La commissione di cui al precedente comma è nominata con decreto del Ministro delle finanze, ed è costituita da un Sottosegretario di Stato che la presiede, da due dirigenti dell'amministrazione centrale delle finanze, un dirigente del Dipartimento della funzione pubblica, un dirigente del Ministero del tesoro e da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica funzionale.
4. In relazione all'obiettivo del perseguimento del recupero dell'evasione fiscale ed alle responsabilità connesse con l'esercizio delle attività tributarie, con particolare riferimento alle funzioni di accertamento e di controllo, è attivato, attraverso la contrattazione prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, in favore del personale dipendente dal Ministero delle finanze, un compenso incentivante la produttività collegato alla professionalità.
5. Nell'ambito della contrattazione di cui al comma precedente saranno determinati:
a) i criteri di ripartizione del compenso fra i diversi settori dell'Amministrazione finanziaria e, nell'ambito di ciascun settore, anche tra diverse classi di uffici differenziate secondo il risultato ottenuto, nell'anno precedente, nella realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente;
b) i criteri di ripartizione fra le diverse qualifiche funzionali, dirigenziali e ad esaurimento con riferimento anche alla titolarità degli uffici ed alle funzioni ispettive;
c) i tempi e le modalità per la erogazione del compenso al personale.
6. Per le finalità di cui ai precedenti commi 4 e 5 è annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze, a decorrere dall'anno finanziario 1986, un fondo di lire 30 miliardi la cui consistenza potrà annualmente essere modificata in sede di legge di approvazione del bilancio.
7. Al personale dell'Amministrazione finanziaria incaricato di svolgere al di fuori della sede del proprio ufficio compiti ispettivi, di collaudo, di verifica, di controllo e sopralluoghi si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nel testo sostituito, da ultimo, dall'articolo 5 della legge 13 luglio 1984, n. 302.
8. Per esigenze di servizio, in attesa della disciplina relativa alla mobilità del personale fra ruoli diversi delle singole amministrazioni e fra quelli di amministrazioni diverse dello Stato, il personale dipendente dell'Amministrazione finanziaria può con decreto del Ministro delle finanze, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, essere assegnato, ferma restando la sede di servizio, per periodi non superiori a un anno anche ad uffici diversi da quelli per i quali è istituito il ruolo al quale appartiene.
9. Nel primo comma dell'articolo 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono soppresse le parole: "e possegga in tale qualifica un'anzianità di almeno tre anni".
10. Per il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici periferici del Ministero delle finanze la competenza ad adottare i provvedimenti in materia di congedi straordinari, aspettative (escluse quelle concesse per mandato parlamentare, per motivi sindacali o per incarichi pubblici per i quali le vigenti disposizioni le prevedono), assenze dal servizio delle lavoratrici madri ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, assenze per motivi politico-amministrativi di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e successive modificazioni, nonché di altre assenze previste dalle vigenti disposizioni di legge, è devoluta all'intendenza di finanza della provincia nella cui circoscrizione hanno sede gli uffici stessi. La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
11. È confermata la competenza delle direzioni generali del Ministero delle finanze ad adottare, per il personale da ciascuna di esse amministrato, i provvedimenti di cui al precedente comma relativi:
ai dipendenti in servizio presso l'amministrazione centrale;
ai dirigenti degli uffici periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale;
ai dipendenti collocati fuori ruolo o comandati presso altre amministrazioni o enti pubblici.
12. In deroga a quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 19 aprile 1982, n. 165, gli operai del Ministero delle finanze, ivi compresi i canneggiatori, che comunque siano stati ammessi a partecipare allo speciale concorso, previsto dai commi primo e secondo del medesimo articolo e che siano risultati idonei, sono assunti ed inquadrati nella qualifica iniziale propria della categoria prevista dalle norme in vigore.
13. In deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1982, n. 165, il personale diurnista, ad eccezione di quello assunto ai sensi del penultimo comma dell'articolo 2 della legge stessa, è inquadrato in ruolo al 1 giugno 1985 nella posizione iniziale della qualifica di riferimento.
14. Per l'ammissione ai concorsi di accesso alle ex carriere di concetto (VI qualifica) dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, ad eccezione di quelli indicati nel comma successivo, costituiscono titolo di studio valido i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado che, a norma del primo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, consentono l'iscrizione a qualsiasi corso di laurea.
14-bis. I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1972, n. 319, sono estesi al personale di concetto delle soppresse carriere ordinarie (tecniche ed amministrative) che abbia sostenuto concorsi di accesso alla carriera con almeno tre prove scritte sulle materie professionali e di istituto ed abbia svolto mansioni analoghe a quelle degli impiegati delle carriere speciali.
((6))
15. Per l'ammissione ai concorsi di accesso alle ex carriere di concetto tecniche delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali (ruolo del personale tecnico) e delle dogane e imposte indirette (ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione) restano validi i diplomi previsti dalle disposizioni vigenti. Per l'ammissione ai concorsi di accesso ai ruoli delle ex carriere di concetto dei contabili doganali e dei cassieri degli uffici del registro e degli uffici IVA sono considerati validi, in aggiunta al titolo di studio attualmente prescritto, anche i diplomi di maturità tecnica rilasciati dagli istituti tecnici commerciali o dagli istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere.
16. Al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, è iscritto di diritto:
a) il personale del lotto di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni, in servizio alla data del 17 maggio 1981 o assunto con decorrenza successiva, a condizione che non sia iscritto ad altri fondi di previdenza, ad eccezione del "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto" di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 699, soppresso con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 946;
b) il personale di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, assegnato al Ministero delle finanze e inquadrato nel ruolo speciale previsto dallo stesso articolo, a condizione che non sia iscritto ad altri fondi di previdenza.
17. Ai fini della corresponsione del trattamento previdenziale, l'anzianità da valutare decorrerà:
a) per il personale di cui alla lettera a) del precedente comma, dalla data di assunzione in servizio e comunque da data non anteriore a quella di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 699;
b) per il personale di cui alla lettera b) del precedente comma, dalla data di immissione in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze.
18. Le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 7, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, sono erogate in base a criteri e misure, uniformi per tutti gli iscritti, stabiliti dal regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza unificato previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto e, fino alla nomina degli organi statutari del fondo stesso, dal comitato provvisorio di cui all'articolo 6 del citato decreto.
19. Al personale di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 17 ed al personale di cui all'articolo 2, secondo comma, numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, compete l'acconto sull'indennità di liquidazione in misura non superiore all'ottanta per cento dell'aliquota annua prevista per il personale iscritto al fondo di cui all'articolo 1, lettera d), dello stesso decreto.
20. Per la realizzazione del programma di automazione del catasto edilizio urbano il Ministero delle finanze si avvale dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, secondo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui al sesto comma del richiamato articolo 7 viene aumentata di lire 65 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1985, lire 20 miliardi per l'anno 1986 e lire 35 miliardi per l'anno 1987. Si applicano le disposizioni di cui al terzo, quinto e settimo comma del citato articolo 7.
21. Ai fini della iscrizione in catasto edilizio urbano delle unità immobiliari di nuova costruzione la scheda per la dichiarazione di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, deve essere redatta conformemente al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e deve contenere dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto senza visita sopralluogo, salvo successive verifiche; essa deve essere sottoscritta anche dal tecnico che ha firmato l'allegata planimetria ai sensi dell'articolo 57 dello stesso decreto.
22. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati annualmente i comuni nei quali, per rilevanti variazioni a carattere permanente nel contesto socio-urbanistico dei centri urbani, viene disposta attraverso procedimenti automatizzati la revisione del classamento delle unità immobiliari, con facoltà per l'Amministrazione di richiedere elementi e dati ai proprietari di immobili con i modelli di dichiarazione di cui al comma precedente.
23. Gli elementi iscritti nel catasto edilizio urbano possono essere utilizzati, a loro richiesta, dai comuni ai fini statistici e della formazione dei piani urbanistici, e dai consigli tributari comunali ai fini dell'espressione dei propri pareri alla giunta municipale.
24. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 645, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:
"Nelle province di Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino possono essere istituiti due uffici imposta sul valore aggiunto di cui uno anche con sede diversa dal capoluogo. La sede dell'ufficio da istituirsi in aggiunta al primo, nonché la ripartizione delle competenze e dei servizi tra i due uffici sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.";
all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:
"I due uffici IVA aventi sede nella stessa provincia assumeranno, rispettivamente, la denominazione di "Primo ufficio imposta sul valore aggiunto" e di "Secondo ufficio imposta sul valore aggiunto" e saranno diretti da primi dirigenti. Presso uno dei due uffici potrà non essere istituito o potrà essere soppresso il servizio autonomo di cassa.".
25. Il punto 5) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 647, deve intendersi nel senso che gli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari possono anche effettuare le verifiche ivi previste.
26. Per l'anno 1985 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'acquisto di apparati tecnici e attrezzature; per l'esecuzione di tutti i lavori occorrenti per la realizzazione delle misure di sicurezza; per l'acquisto di mezzi tecnici, arredi, attrezzature ed apparecchiature anche meccanografiche ed elettroniche; per la fornitura di materiali di consumo e di servizi, compresi quelli inerenti alla automazione delle procedure, in aggiunta alle forniture ordinarie previste dalle vigenti disposizioni. Si applicano le disposizioni di cui al settimo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.
27. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto devono periodicamente fornire informazioni relative all'applicazione del presente decreto alle direzioni generali e agli ispettorati compartimentali da cui dipendono, secondo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle finanze.
28. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in lire 50.000 milioni per l'anno 1985, in lire 80.000 milioni per l'anno 1986 e in lire 75.000 milioni per l'anno 1987, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del precedente articolo 3, commi 18 e 19.
29. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
30. Le disposizioni degli articoli 1 e 2, salvo quanto stabilito nei commi 7 di tali articoli, e quelle dei commi 14 e 15 dell'articolo 4 hanno effetto dal 1 gennaio 1985. Le disposizioni dei commi da 1 a 9, e dei commi 12 e 15 dell'articolo 3 hanno effetto dal periodo di imposta avente inizio a partire dal 1 gennaio 1985.
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AGGIORNAMENTO (6)

La L. 24 maggio 1989, n. 193 ha disposto (con l'art.1 comma 1) che "I benefici di cui all'articolo 4, comma 14- bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, avranno le seguenti decorrenze: a) ai fini giuridici dal 1› luglio 1972, così come previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1972, n. 319, e, comunque, dalla data del decreto di nomina, se successiva; b) ai fini economici dalla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1985, n. 17".