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LEGGE 19 aprile 1982, n. 165

Norme per la stabilizzazione del personale precario del Ministero delle finanze e per il potenziamento delle conservatorie dei registri immobiliari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2004)
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Testo in vigore dal:  22-4-1982

Art. 5


Nei bandi che indicono i concorsi speciali di cui ai precedenti articoli saranno indicati i criteri, le modalità e le procedure per lo svolgimento delle prove di esame nonché la composizione della commissione esaminatrice.
Il programma d'esame dei concorsi speciali riservati di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge consiste in un esame-colloquio avente ad oggetto nozioni di diritto amministrativo, di diritto civile, di diritto tributario e di procedura civile e penale.
I concorsi speciali di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge consistono in un esame-colloquio su materia di propria esperienza acquisita nel periodo di servizio presso l'amministrazione.
L'inquadramento dei candidati nel personale diurnista avviene con l'approvazione della graduatoria unica degli idonei, formata sulla base delle graduatorie di merito approvate dalle commissioni esaminatrici regionali.
L'inquadramento del personale diurnista di cui alla presente legge ha decorrenza ai fini giuridici dalla data del relativo provvedimento ed agli effetti economici dalla data di effettiva prestazione del servizio.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla metà dell'anzianità di servizio richiesta per l'inquadramento in ruolo nella posizione iniziale alla qualifica di riferimento.