LEGGE 19 aprile 1982, n. 165

Norme per la stabilizzazione del personale precario del Ministero delle finanze e per il potenziamento delle conservatorie dei registri immobiliari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2004)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-4-1982
                               Art. 5.

  Nei  bandi  che  indicono  i concorsi speciali di cui ai precedenti
articoli  saranno indicati i criteri, le modalita' e le procedure per
lo  svolgimento  delle  prove  di esame nonche' la composizione della
commissione esaminatrice.
  Il  programma  d'esame  dei  concorsi  speciali riservati di cui al
terzo  comma  dell'articolo  1  della  presente  legge consiste in un
esame-colloquio  avente ad oggetto nozioni di diritto amministrativo,
di  diritto  civile,  di  diritto  tributario e di procedura civile e
penale.
  I  concorsi  speciali  di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente
legge   consistono  in  un  esame-colloquio  su  materia  di  propria
esperienza    acquisita    nel    periodo    di    servizio    presso
l'amministrazione.
  L'inquadramento  dei  candidati nel personale diurnista avviene con
l'approvazione  della  graduatoria  unica degli idonei, formata sulla
base   delle   graduatorie  di  merito  approvate  dalle  commissioni
esaminatrici regionali.
  L'inquadramento  del personale diurnista di cui alla presente legge
ha decorrenza ai fini giuridici dalla data del relativo provvedimento
ed  agli  effetti  economici  dalla data di effettiva prestazione del
servizio.
  Si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 4 febbraio
1966,  n.  32,  con  riduzione alla meta' dell'anzianita' di servizio
richiesta  per l'inquadramento in ruolo nella posizione iniziale alla
qualifica di riferimento.