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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1981, n. 211

Unificazione dei fondi di previdenza del personale del Ministero delle finanze.

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Testo in vigore dal:  17-5-1981

Art. 7


Il comitato provvisorio indicato nell'articolo prece dente rimarrà in carica fino a quando non sarà entrato in vigore il regolamento di cui all'art. 5 del presente decreto e non saranno stati nominati gli organi statutari del fondo previsti dal regolamento stesso.
Il comitato provvisorio provvederà a compiere tutto gli atti di ordinaria amministrazione diretti alla conservazione ed allo impiego del patrimonio del fondo di previdenza unificato, nonché all'acquisizione delle entrate ordinarie di cui all'art. 3.
Lo stesso comitato, inoltre, provvederà:
a) a liquidare e corrispondere agli iscritti al fondo di previdenza unificato provenienti dai fondi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1, cessati dal servizio anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e comunque successivamente al 31 dicembre 1978 acconti sulla indennità di liquidazione calcolati in misura non superiore all'ottanta per cento dell'aliquota annua prevista per il quinquennio in corso dai rispettivi fondi di provenienza, ivi comprese le somme già percepite a tale titolo e fatte salve le eventuali eccedenze.
Per i provenienti dai fondi di cui alle lettere e) ed 1) dell'art. 1 l'acconto sull'indennità di liquidazione spettante agli iscritti cessati dal servizio nel preindicato arco di tempo sarà calcolato sulla base dell'ottanta per cento dell'aliquota annua prevista per il 1980 dai rispettivi fondi di provenienza.
I relativi conguagli saranno liquidati dagli organi statutari da nominare dopo l'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5;
b) alla liquidazione definitiva e alla corresponsione dell'indennità spettante agli iscritti ai fondi di cui allo art. 1 cessati dal servizio anteriormente ai 31 dicembre 1978;
c) al pagamento delle spese di amministrazione del fondo unificato ed alla liquidazione di sovvenzioni di carattere assistenziale di cui al secondo comma dello art. 9 agli iscritti nei casi contemplati dai rispettivi regolamenti dei fondi di provenienza;
d) all'apertura di un conto corrente presso un istituto di credito, al fine di provvedere alle spese di cui alle precedenti lettere a), b) e c), nonché alle altre spese di gestione urgenti ed improrogabili che si dovessero rendere necessarie.