DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1981, n. 211

Unificazione dei fondi di previdenza del personale del Ministero delle finanze.

Testo in vigore dal: 17-5-1981
                               Art. 7.

  Il comitato provvisorio indicato nell'articolo prece dente rimarra'
in carica fino a quando non sara' entrato in vigore il regolamento di
cui  all'art. 5 del presente decreto e non saranno stati nominati gli
organi statutari del fondo previsti dal regolamento stesso.
  Il  comitato  provvisorio  provvedera' a compiere tutto gli atti di
ordinaria  amministrazione diretti alla conservazione ed allo impiego
del   patrimonio   del   fondo   di   previdenza  unificato,  nonche'
all'acquisizione delle entrate ordinarie di cui all'art. 3.
  Lo stesso comitato, inoltre, provvedera':
    a)  a  liquidare  e  corrispondere  agli  iscritti  al  fondo  di
previdenza  unificato  provenienti  dai fondi di cui alle lettere a),
b),  c)  e  d)  dell'art. 1, cessati dal servizio anche anteriormente
all'entrata in vigore del presente decreto e comunque successivamente
al   31  dicembre  1978  acconti  sulla  indennita'  di  liquidazione
calcolati in misura non superiore all'ottanta per cento dell'aliquota
annua  prevista  per  il quinquennio in corso dai rispettivi fondi di
provenienza,  ivi  comprese  le  somme gia' percepite a tale titolo e
fatte salve le eventuali eccedenze.
  Per  i provenienti dai fondi di cui alle lettere e) ed 1) dell'art.
1  l'acconto  sull'indennita' di liquidazione spettante agli iscritti
cessati  dal  servizio  nel preindicato arco di tempo sara' calcolato
sulla base dell'ottanta per cento dell'aliquota annua prevista per il
1980 dai rispettivi fondi di provenienza.
  I  relativi  conguagli  saranno liquidati dagli organi statutari da
nominare dopo l'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5;
  b)    alla    liquidazione   definitiva   e   alla   corresponsione
dell'indennita'  spettante  agli iscritti ai fondi di cui allo art. 1
cessati dal servizio anteriormente ai 31 dicembre 1978;
  c)  al pagamento delle spese di amministrazione del fondo unificato
ed alla liquidazione di sovvenzioni di carattere assistenziale di cui
al  secondo comma dello art. 9 agli iscritti nei casi contemplati dai
rispettivi regolamenti dei fondi di provenienza;
  d) all'apertura di un conto corrente presso un istituto di credito,
al  fine  di provvedere alle spese di cui alle precedenti lettere a),
b)   e   c),   nonche'  alle  altre  spese  di  gestione  urgenti  ed
improrogabili che si dovessero rendere necessarie.