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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1981, n. 211

Unificazione dei fondi di previdenza del personale del Ministero delle finanze.

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Testo in vigore dal: 17-5-1981
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista   la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente  delega
legislativa per la riforma tributaria;
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
  Visto  il  decreto-legge  25  maggio  1972, n. 202, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
  Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;
  Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;
  Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;
  Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;
  Vista  la  legge  12  luglio  1912, n. 812, concernente il fondo di
previdenza del personale delle dogane;
  Visto  il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, convertito
nella  legge  19  gennaio  1939,  n.  260,  concernente  il  fondo di
previdenza  del  personale  delle  imposte  di  fabbricazione  e  dei
laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette;
  Visto  il regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, Convertito
nella legge 5 gennaio 1939, n. 12, concernente il fondo di previdenza
del  personale  provinciale  dell'Amministrazione  del  catasto e dei
servizi tecnici erariali;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  648,  e  successive  modificazioni, concernente l'istituzione dei
fondi  di  previdenza  del  personale  dell'Amministrazione  centrale
finanziaria  e delle intendenze di finanza, nonche' il riconoscimento
dei fondi di Previdenza del personale dell'Amministrazione periferica
delle  imposte  dirette  e  delle  tasse  ed  imposte indirette sugli
affari;
  Ritenuta  la  necessita'  di  emanare,  ai  sensi dell'articolo 17,
secondo  comma,  della  citata  legge  9  ottobre  971, n. 825, norme
integrative  e  correttive  del  citato  decreto n. 648, e successive
modificazioni,  al  fine  di  unificare  i  fondi  di  previdenza del
personale dell'Amministrazione finanziaria;
  Udito  il  parere  della commissione parlamentare istituita a norma
del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  A  decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i
seguenti  fondi  di  previdenza  sono  unificati  in un unico ente di
diritto pubblico, denominato fondo di previdenza per il personale del
Ministero delle finanze":
    a)  fondo  di  previdenza  a  favore  del  personale  provinciale
dell'Amministrazione  del  catasto  e  dei  servizi tecnici erariali,
istituito   con  regio  decreto-legge  17  novembre  1938,  n.  1826,
convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12;
    b)  fondo  di  previdenza a favore del personale periferico delle
tasse  ed  imposte  indirette  sugli  affari,  istituito  con decreto
ministeriale  dell'11  febbraio  1952 e riconosciuto con l'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648;
    c)   fondo  di  previdenza  a  favore  del  personale  periferico
dell'amministrazione  delle  imposte  dirette, istituito con l'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648;
    d)  fondo  di  previdenza  per  il  personale del Ministero delle
finanze  e  delle  intendenze  di finanza, istituito con l'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648;
    e)  fondo  di previdenza per il personale delle dogane, istituito
con legge 12 luglio 1912, n. 812;
    f)  fondo  di  previdenza a favore del personale delle imposte di
fabbricazione  e  dei  laboratori  chimici  delle  dogane  ed imposte
indirette,  istituito  con  regio  decreto-legge 5 settembre 1938, n.
1561, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 260.