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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 648

Riordinamento dei fondi di previdenza e armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/1996)
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Testo in vigore dal:  17-5-1981
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Art. 6

(Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza)


È istituito il fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza.
Al predetto fondo è iscritto di diritto il personale indicato al n. 4) del secondo comma del precedente art. 1, purché non iscritto ad altri fondi di previdenza e con esclusione degli altri dipendenti civili dello Stato non appartenenti ai ruoli del Ministero delle finanze di cui all'ultima parte del detto n. 4).
((1a))
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AGGIORNAMENTO (1a)
Il D.P.R. 17 marzo 1981, n. 211, ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i seguenti fondi di previdenza sono unificati in un unico ente di diritto pubblico, denominato fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze:
ondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza, istituito con l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648."